Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35689/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALIA] LAURENT (CUI 05SE3AS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 068ZDAA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la decisione con cui il G.i.p. aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a) d) e 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998).

Secondo i giudici della cautela, le risultanze investigative hanno la forza dimostrativa richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per integrare i gravi indizi di colpevolezza con riferimento al concorso di entrambi gli indagati nell'ipotizzato reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato.

Dall'attività di osservazione compiuta dalla polizia giudiziaria risulta accertato che la notte del 18 settembre, Aliaj, alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, aveva interrotto la marcia per far scendere dal veicolo più persone con gli abiti sporchi di fango, mentre Zulfay, alla guida di un'altra autovettura, una Golf di colore blu, si stava spostando in retromarcia allontanandosi da un gruppo di persone di nazionalità straniera, anche loro con evidenti tracce di fango sui vestiti, che procedevano a piedi.

Nella memoria del telefono cellulare nella disponibilità di Zulfaj erano annotate numerose conversazioni intervenute quella stessa notte con Aliaj.

Due dei cittadini stranieri identificati nel corso dell'operazione, Ahmed 3aved e [OSCURATO:PERSONA], sentiti a sommarie informazioni, avevano riferito di avere pagato una somma di denaro per il viaggio, iniziato in Afganistan, e di essere stati prelevati in Slovenia da due soggetti di sesso maschile che alla guida di due autovetture, una di colore grigio, l'altra di colore blu, li avevano condotti in Italia.

Entrambi i conducenti delle autovetture detenevano la somma di quattrocento euro.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con due distinti atti di impugnazione a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo comune, in tema di gravi indizi di colpevolezza, ed il solo Aliaj anche un motivo in tema di esigenze cautelari.

2.1. Con il motivo comune, deducono violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.

Lamentano che il Tribunale abbia valorizzato, considerandole decisive ai fini della provvista indiziaria, le spontanee dichiarazioni rilasciate dai due migranti nonostante la nullità, tempestivamente eccepita, dei rispettivi verbali di sommarie informazioni perché privi, in violazione dell'art. 115, comma 1, disp. att cod. proc. pen. della indicazione delle generalità dell'ausiliario di polizia giudiziaria che ha operato come interprete e traduttore.

Eliminate le dichiarazioni dei due migranti, le altre circostanze valorizzate sono prive, nel loro complesso, di autonoma valenza indiziante rendendo, in ogni caso, impossibile la contestazione delle aggravanti di avere agito in più di tre persone e al fine di profitto.

Evidenziano che non è stato seguito alcun riconoscimento fotografico e che nessun cittadino extracomunitario è stato visto scendere dalla Golf con alla guida Zulfaj.Fanno presente che l'ordinanza considera erroneamente estratte dagli apparati cellulari dei due indagati le conversazioni WhatsApp, il cui contenuto, peraltro, non risulta riassunto dagli operanti e che gli ulteriori elementi valorizzati a fini accusatori dimostrano soltanto la pregressa conoscenza tra gli indagati.

2.2. Con il secondo motivo il solo Aliaj denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Lamenta che il Tribunale abbia negato l'adeguatezza a fronteggiare il pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico senza fornire alcuna giustificazione.

Non è stato spiegato perché la prognosi sulla capacità dell'indagato di adeguarsi spontaneamente alle prescrizioni degli arresti domiciliari e di astenersi dalla consumazione di ulteriori reati sia rimasta negativa, pur dopo l'indicazione di un domicilio idoneo, nonostante il suo stato di incensurato alla prima esperienza giudiziaria e la tipologia di reati commessi, che non possono essere consumati con i margini di movimento limitati dalla detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, comune ad entrambi gli indagati è privo di pregio nella parte in cui censura l'omessa indicazione della generalità dell'ausiliario di polizia giudiziaria che ha provveduto alla traduzione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In diverse pronunce questa Corte ha precisato che i vizi relativi alla nomina dell'interprete per persona diversa dall'imputato incidono solo sull'attendibilità delle dichiarazioni tradotte ma non costituiscono causa di nullità o inutilizzabilità in difetto di espressa previsione (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, P., Rv. 279276 - 01; Sez. 2, n. 36988 del 18/09/2008, Fati, Rv. 242049 - 01; Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013, S., Rv. 257597 - 01).

In coerenza con tale impostazione è stato chiarito, come ricordato dall'ordinanza impugnata, che anche l'omessa indicazione nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria delle generalità dell'interprete che ha proceduto alle operazioni di ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni costituisce una irregolarità ma non una causa di nullità o inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni, essendo quest'ultima sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020.

Polak, Rv. 278659).

Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento all'ipotesi in cui tale omissione riguardi il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria contenente dichiarazioni tradotte in lingua italiana dall'interprete nominato ausiliario.In senso contrario non depone l'art. 115, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. che, richiamato dalla difesa, che nel disciplinare il contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria, non ricollega all'omessa indicazione delle generalità delle persone di cui si avvale per il compimento degli atti alcuna sanzione processuale.

Nemmeno può ipotizzarsi la nullità dei verbali di spontanee dichiarazioni per "incertezza assoluta" sulle persone intervenute ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen.

Tale peculiare situazione sussiste solo se l'identità del soggetto partecipante all'atto non solo non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253213 - 01).

Su queste specifiche circostanze, la difesa dei ricorrenti, oltre ad allegare al ricorso i citati verbali, si è limitata ad affermazioni generiche ("non risultano indicati nemmeno gli atti collaterali in cui l'ausiliario di PG sarebbe stato generalizzato"), senza adeguatamente assolvere all'onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale.

1.2. Le ulteriori censure non sono consentite perché sollecitano apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, dell'ordinanza impugnata che ha ricostruito la piattaforma indiziaria sulla base di elementi certi valutati globalmente.

In particolare, ai fini della dimostrazione della realizzazione del reato in forma concorsuale da parte di entrambi gli indagati con un apporto personale al progetto criminoso condiviso, ha valorizzato: - l'uso, nelle settimane precedenti al 18 settembre, della medesima autovettura, la [OSCURATO:PERSONA], da parte non solo di Aliaj ma anche di Zulfay, lungo il medesimo tragitto, con ripetuti passaggi nei pressi del confine italo sloveno, - la presenza di conversazioni WhatsApp tra le rispettive utenze cellulari in uso agli indagati anche nelle ore che avevano preceduto l'operazione di polizia culminata con il loro arresto; - le risultanze dell'attività di osservazione da cui si evince il pregresso trasporto di cittadini stranieri, sorpresi mentre cercavano di dileguarsi, erano anche a boro dell'autovettura guidata da Zulfaj.

2. Il secondo motivo dedotto solo da Aliaj è versato in fatto e comunque manifestamente infondato.

Il Tribunale, seguendo un percorso argomentativo tutt'altro che illogico, ha desunto la consistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza a fronteggiarle della misura carceraria e, per converso, l'inadeguatezza di quelle meno afflittive,

I. compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dalla gravità del reato ascritto (commesso con il trasporto di decine di migranti e con modalità organizzative professionale collaudate) e dalla personalità negativa degli indagati.

Al riguardo ha rilevato che gli elementi raccolti danno conto - al di là della possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di scontare la misura restrittiva nel domicilio indicato e della sua formale condizione di incensuratezza - dello stabile collegamento di entrambi gli indagati con le organizzazioni dedite al traffico di migranti per finalità di lucro e, conseguentemente del pericolo, concreto ed attuale, che gli stessi, ove non sottoposti alla misura carceraria, possano riallacciare tale tipo di rapporti per reiterare la medesima condotta delittuosa, quanto meno al fine di continuare a ricevere le risorse economiche necessario al loro quotidiano sostentamento.

5. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALIA] LAURENT (CUI 05SE3AS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 068ZDAA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la decisione con cui il G.i.p. aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a) d) e 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998). Secondo i giudici della cautela, le risultanze investigative hanno la forza dimostrativa richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per integrare i gravi indizi di colpevolezza con riferimento al concorso di entrambi gli indagati nell'ipotizzato reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato. Dall'attività di osservazione compiuta dalla polizia giudiziaria risulta accertato che la notte del 18 settembre, Aliaj, alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, aveva interrotto la marcia per far scendere dal veicolo più persone con gli abiti sporchi di fango, mentre Zulfay, alla guida di un'altra autovettura, una Golf di colore blu, si stava spostando in retromarcia allontanandosi da un gruppo di persone di nazionalità straniera, anche loro con evidenti tracce di fango sui vestiti, che procedevano a piedi. Nella memoria del telefono cellulare nella disponibilità di Zulfaj erano annotate numerose conversazioni intervenute quella stessa notte con Aliaj. Due dei cittadini stranieri identificati nel corso dell'operazione, Ahmed 3aved e [OSCURATO:PERSONA], sentiti a sommarie informazioni, avevano riferito di avere pagato una somma di denaro per il viaggio, iniziato in Afganistan, e di essere stati prelevati in Slovenia da due soggetti di sesso maschile che alla guida di due autovetture, una di colore grigio, l'altra di colore blu, li avevano condotti in Italia. Entrambi i conducenti delle autovetture detenevano la somma di quattrocento euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con due distinti atti di impugnazione a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo comune, in tema di gravi indizi di colpevolezza, ed il solo Aliaj anche un motivo in tema di esigenze cautelari. 2.1. Con il motivo comune, deducono violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. Lamentano che il Tribunale abbia valorizzato, considerandole decisive ai fini della provvista indiziaria, le spontanee dichiarazioni rilasciate dai due migranti nonostante la nullità, tempestivamente eccepita, dei rispettivi verbali di sommarie informazioni perché privi, in violazione dell'art. 115, comma 1, disp. att cod. proc. pen. della indicazione delle generalità dell'ausiliario di polizia giudiziaria che ha operato come interprete e traduttore. Eliminate le dichiarazioni dei due migranti, le altre circostanze valorizzate sono prive, nel loro complesso, di autonoma valenza indiziante rendendo, in ogni caso, impossibile la contestazione delle aggravanti di avere agito in più di tre persone e al fine di profitto. Evidenziano che non è stato seguito alcun riconoscimento fotografico e che nessun cittadino extracomunitario è stato visto scendere dalla Golf con alla guida Zulfaj.Fanno presente che l'ordinanza considera erroneamente estratte dagli apparati cellulari dei due indagati le conversazioni WhatsApp, il cui contenuto, peraltro, non risulta riassunto dagli operanti e che gli ulteriori elementi valorizzati a fini accusatori dimostrano soltanto la pregressa conoscenza tra gli indagati. 2.2. Con il secondo motivo il solo Aliaj denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Lamenta che il Tribunale abbia negato l'adeguatezza a fronteggiare il pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico senza fornire alcuna giustificazione. Non è stato spiegato perché la prognosi sulla capacità dell'indagato di adeguarsi spontaneamente alle prescrizioni degli arresti domiciliari e di astenersi dalla consumazione di ulteriori reati sia rimasta negativa, pur dopo l'indicazione di un domicilio idoneo, nonostante il suo stato di incensurato alla prima esperienza giudiziaria e la tipologia di reati commessi, che non possono essere consumati con i margini di movimento limitati dalla detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, comune ad entrambi gli indagati è privo di pregio nella parte in cui censura l'omessa indicazione della generalità dell'ausiliario di polizia giudiziaria che ha provveduto alla traduzione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In diverse pronunce questa Corte ha precisato che i vizi relativi alla nomina dell'interprete per persona diversa dall'imputato incidono solo sull'attendibilità delle dichiarazioni tradotte ma non costituiscono causa di nullità o inutilizzabilità in difetto di espressa previsione (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, P., Rv. 279276 - 01; Sez. 2, n. 36988 del 18/09/2008, Fati, Rv. 242049 - 01; Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013, S., Rv. 257597 - 01). In coerenza con tale impostazione è stato chiarito, come ricordato dall'ordinanza impugnata, che anche l'omessa indicazione nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria delle generalità dell'interprete che ha proceduto alle operazioni di ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni costituisce una irregolarità ma non una causa di nullità o inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni, essendo quest'ultima sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020. Polak, Rv. 278659). Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento all'ipotesi in cui tale omissione riguardi il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria contenente dichiarazioni tradotte in lingua italiana dall'interprete nominato ausiliario.In senso contrario non depone l'art. 115, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. che, richiamato dalla difesa, che nel disciplinare il contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria, non ricollega all'omessa indicazione delle generalità delle persone di cui si avvale per il compimento degli atti alcuna sanzione processuale. Nemmeno può ipotizzarsi la nullità dei verbali di spontanee dichiarazioni per "incertezza assoluta" sulle persone intervenute ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen. Tale peculiare situazione sussiste solo se l'identità del soggetto partecipante all'atto non solo non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253213 - 01). Su queste specifiche circostanze, la difesa dei ricorrenti, oltre ad allegare al ricorso i citati verbali, si è limitata ad affermazioni generiche ("non risultano indicati nemmeno gli atti collaterali in cui l'ausiliario di PG sarebbe stato generalizzato"), senza adeguatamente assolvere all'onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale. 1.2. Le ulteriori censure non sono consentite perché sollecitano apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, dell'ordinanza impugnata che ha ricostruito la piattaforma indiziaria sulla base di elementi certi valutati globalmente. In particolare, ai fini della dimostrazione della realizzazione del reato in forma concorsuale da parte di entrambi gli indagati con un apporto personale al progetto criminoso condiviso, ha valorizzato: - l'uso, nelle settimane precedenti al 18 settembre, della medesima autovettura, la [OSCURATO:PERSONA], da parte non solo di Aliaj ma anche di Zulfay, lungo il medesimo tragitto, con ripetuti passaggi nei pressi del confine italo sloveno, - la presenza di conversazioni WhatsApp tra le rispettive utenze cellulari in uso agli indagati anche nelle ore che avevano preceduto l'operazione di polizia culminata con il loro arresto; - le risultanze dell'attività di osservazione da cui si evince il pregresso trasporto di cittadini stranieri, sorpresi mentre cercavano di dileguarsi, erano anche a boro dell'autovettura guidata da Zulfaj. 2. Il secondo motivo dedotto solo da Aliaj è versato in fatto e comunque manifestamente infondato. Il Tribunale, seguendo un percorso argomentativo tutt'altro che illogico, ha desunto la consistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza a fronteggiarle della misura carceraria e, per converso, l'inadeguatezza di quelle meno afflittive, I. compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dalla gravità del reato ascritto (commesso con il trasporto di decine di migranti e con modalità organizzative professionale collaudate) e dalla personalità negativa degli indagati. Al riguardo ha rilevato che gli elementi raccolti danno conto - al di là della possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di scontare la misura restrittiva nel domicilio indicato e della sua formale condizione di incensuratezza - dello stabile collegamento di entrambi gli indagati con le organizzazioni dedite al traffico di migranti per finalità di lucro e, conseguentemente del pericolo, concreto ed attuale, che gli stessi, ove non sottoposti alla misura carceraria, possano riallacciare tale tipo di rapporti per reiterare la medesima condotta delittuosa, quanto meno al fine di continuare a ricevere le risorse economiche necessario al loro quotidiano sostentamento. 5. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
Sentenza Cassazione n. 35689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris