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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07138/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27356/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Romavia dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede inReggio Calabria, [OSCURATO:PERSONA], 78/D ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sezione distaccata di Catanzaro, n. 2982/5/16, depositata in data 14 novembre2016 e non notificata.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/20261.

La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di scarto del modello CVS,emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, con cui veniva dichiarata la decadenzadal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. n.388/2000 per l’anno 2003, a causa del tardivo invio della comunicazioneobbligatoria (modello CVS).La società deduceva l’illegittimità dell’atto per mancata indicazione dei modi etermini di impugnazione e sosteneva che il diritto al beneficio si fosse giàperfezionato alla data del 28 febbraio 2003.L’Agenzia delle entrate contestava la legittimazione passiva, sosteneval’improponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 546/1992 e ribadiva lanatura decadenziale del termine fissato dall’art. 62, comma 1, lett. a), L. n.289/2002, essendo la comunicazione stata inviata il 1° marzo 2003.La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 119/2005 accoglieva il ricorso,ritenendo illegittimo il termine del 28 febbraio 2003 in quanto anteriore aldecorso dei 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 289/2002 e allapubblicazione del relativo provvedimento direttoriale, in violazione degli artt. 3e 5 dello Statuto del contribuente.

L’Agenzia proponeva appello insistendo sulleeccezioni preliminari e sulla non impugnabilità della comunicazione di scarto.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria (d’ora in poi, per brevità,CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, confermando ladecisione di primo grado.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delleentrate mentre la Società è rimasta intimata.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, L. n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 62,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026comma 1, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 25/03/2026primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale ritenutotempestiva la comunicazione del modello CVS trasmessa dal contribuente in data1° marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28febbraio 2003 a pena di decadenza.1.1 Il motivo è fondato.Questa Corte ha avuto modo di affermare, in continuità con un orientamentoormai consolidato, che il termine previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e), dellalegge n. 289/2002 per l’invio telematico della comunicazione relativa alcontenuto e alla natura dell’investimento – requisito necessario per la fruizionedel credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 – è un terminelegale, espressamente stabilito a pena di decadenza, e come tale non èsuscettibile di proroga né può essere superato da differenti previsioni di fonteamministrativa.

In particolare, è stato precisato che non assume alcun rilievo lacircostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in datatale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessantagiorni previsto dall’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente (v.

Cass., Sez.5, n. 16711 del 2015; Cass., Sez. 6-5, n. 19692 del 2012).Ciò in quanto il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione deldecreto-legge istitutivo del termine (13 novembre 2002), in una situazionegiuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo così di un termine digiorni 107, ben più ampio di quelli di giorni 60 previsto dallo Statuto delcontribuente.Ne consegue che il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabiletramite disposizioni amministrative o mediante richiami al principio di tuteladell’affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza incapo all’Amministrazione finanziaria.

Nella specie, è incontestato che lacomunicazione telematica è stata trasmessa dal contribuente il 1° marzo 2003,ossia oltre il termine perentorio previsto dalla legge.La C.T.R., ritenendo nondimeno tempestiva la comunicazione sulla base di unapretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha, dunque, fatto malgoverno della disciplina normativa e ha erroneamentevalorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza.Sussiste, dunque, un errore interpretativo: la comunicazione telematicacostituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed èsoggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta,automaticamente, la perdita del diritto al credito d’imposta.Pertanto, il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, attesoche la comunicazione effettuata in data 1° marzo 2003 è senz’altro tardiva, conconseguente decadenza del contribuente dal beneficio fiscale.Non occorrendo ulteriori accertamenti questa Corte può dunque, ai sensi dell’art.384, comma 2 c.p.c. decidere nel merito la controversia rigettando il ricorsointroduttivo proposto dal contribuente.Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre, in ossequio al criteriodella soccombenza, l’intimata va condannata al pagamento delle spese, liquidatecome in dispositivo, di questo giudizio.La CorteNumero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27356/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Romavia dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede inReggio Calabria, [OSCURATO:PERSONA], 78/D ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sezione distaccata di Catanzaro, n. 2982/5/16, depositata in data 14 novembre2016 e non notificata.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/20261.

La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di scarto del modello CVS,emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, con cui veniva dichiarata la decadenzadal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. n.388/2000 per l’anno 2003, a causa del tardivo invio della comunicazioneobbligatoria (modello CVS).La società deduceva l’illegittimità dell’atto per mancata indicazione dei modi etermini di impugnazione e sosteneva che il diritto al beneficio si fosse giàperfezionato alla data del 28 febbraio 2003.L’Agenzia delle entrate contestava la legittimazione passiva, sosteneval’improponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 546/1992 e ribadiva lanatura decadenziale del termine fissato dall’art. 62, comma 1, lett. a), L. n.289/2002, essendo la comunicazione stata inviata il 1° marzo 2003.La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 119/2005 accoglieva il ricorso,ritenendo illegittimo il termine del 28 febbraio 2003 in quanto anteriore aldecorso dei 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 289/2002 e allapubblicazione del relativo provvedimento direttoriale, in violazione degli artt. 3e 5 dello Statuto del contribuente.

L’Agenzia proponeva appello insistendo sulleeccezioni preliminari e sulla non impugnabilità della comunicazione di scarto.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria (d’ora in poi, per brevità,CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, confermando ladecisione di primo grado.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delleentrate mentre la Società è rimasta intimata.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, L. n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 62,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026comma 1, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 25/03/2026primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale ritenutotempestiva la comunicazione del modello CVS trasmessa dal contribuente in data1° marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28febbraio 2003 a pena di decadenza.1.1 Il motivo è fondato.Questa Corte ha avuto modo di affermare, in continuità con un orientamentoormai consolidato, che il termine previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e), dellalegge n. 289/2002 per l’invio telematico della comunicazione relativa alcontenuto e alla natura dell’investimento – requisito necessario per la fruizionedel credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 – è un terminelegale, espressamente stabilito a pena di decadenza, e come tale non èsuscettibile di proroga né può essere superato da differenti previsioni di fonteamministrativa.

In particolare, è stato precisato che non assume alcun rilievo lacircostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in datatale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessantagiorni previsto dall’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente (v.

Cass., Sez.5, n. 16711 del 2015; Cass., Sez. 6-5, n. 19692 del 2012).Ciò in quanto il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione deldecreto-legge istitutivo del termine (13 novembre 2002), in una situazionegiuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo così di un termine digiorni 107, ben più ampio di quelli di giorni 60 previsto dallo Statuto delcontribuente.Ne consegue che il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabiletramite disposizioni amministrative o mediante richiami al principio di tuteladell’affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza incapo all’Amministrazione finanziaria.

Nella specie, è incontestato che lacomunicazione telematica è stata trasmessa dal contribuente il 1° marzo 2003,ossia oltre il termine perentorio previsto dalla legge.La C.T.R., ritenendo nondimeno tempestiva la comunicazione sulla base di unapretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha, dunque, fatto malgoverno della disciplina normativa e ha erroneamentevalorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza.Sussiste, dunque, un errore interpretativo: la comunicazione telematicacostituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed èsoggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta,automaticamente, la perdita del diritto al credito d’imposta.Pertanto, il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, attesoche la comunicazione effettuata in data 1° marzo 2003 è senz’altro tardiva, conconseguente decadenza del contribuente dal beneficio fiscale.Non occorrendo ulteriori accertamenti questa Corte può dunque, ai sensi dell’art.384, comma 2 c.p.c. decidere nel merito la controversia rigettando il ricorsointroduttivo proposto dal contribuente.Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre, in ossequio al criteriodella soccombenza, l’intimata va condannata al pagamento delle spese, liquidatecome in dispositivo, di questo giudizio.La Corte P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.Spese dei gradi di merito compensate.Condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 3febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.Spese dei gradi di merito compensate.Condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 3febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27356/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Romavia dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede inReggio Calabria, [OSCURATO:PERSONA], 78/D ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sezione distaccata di Catanzaro, n. 2982/5/16, depositata in data 14 novembre2016 e non notificata.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/20261. La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di scarto del modello CVS,emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, con cui veniva dichiarata la decadenzadal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. n.388/2000 per l’anno 2003, a causa del tardivo invio della comunicazioneobbligatoria (modello CVS).La società deduceva l’illegittimità dell’atto per mancata indicazione dei modi etermini di impugnazione e sosteneva che il diritto al beneficio si fosse giàperfezionato alla data del 28 febbraio 2003.L’Agenzia delle entrate contestava la legittimazione passiva, sosteneval’improponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 546/1992 e ribadiva lanatura decadenziale del termine fissato dall’art. 62, comma 1, lett. a), L. n.289/2002, essendo la comunicazione stata inviata il 1° marzo 2003.La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 119/2005 accoglieva il ricorso,ritenendo illegittimo il termine del 28 febbraio 2003 in quanto anteriore aldecorso dei 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 289/2002 e allapubblicazione del relativo provvedimento direttoriale, in violazione degli artt. 3e 5 dello Statuto del contribuente. L’Agenzia proponeva appello insistendo sulleeccezioni preliminari e sulla non impugnabilità della comunicazione di scarto.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria (d’ora in poi, per brevità,CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, confermando ladecisione di primo grado.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delleentrate mentre la Società è rimasta intimata.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, L. n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 62,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026comma 1, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 25/03/2026primo comma,  n. 3 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale ritenutotempestiva la comunicazione del modello CVS trasmessa dal contribuente in data1° marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28febbraio 2003 a pena di decadenza.1.1 Il motivo è fondato.Questa Corte ha avuto modo di affermare, in continuità con un orientamentoormai consolidato, che il termine previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e), dellalegge n. 289/2002 per l’invio telematico della comunicazione relativa alcontenuto e alla natura dell’investimento – requisito necessario per la fruizionedel credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 – è un terminelegale, espressamente stabilito a pena di decadenza, e come tale non èsuscettibile di proroga né può essere superato da differenti previsioni di fonteamministrativa. In particolare, è stato precisato che non assume alcun rilievo lacircostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in datatale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessantagiorni previsto dall’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente (v. Cass., Sez.5, n. 16711 del 2015; Cass., Sez. 6-5, n. 19692 del 2012).Ciò in quanto il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione deldecreto-legge istitutivo del termine (13 novembre 2002), in una situazionegiuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo così di un termine digiorni 107, ben più ampio di quelli di giorni 60 previsto dallo Statuto delcontribuente.Ne consegue che il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabiletramite disposizioni amministrative o mediante richiami al principio di tuteladell’affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza incapo all’Amministrazione finanziaria. Nella specie, è incontestato che lacomunicazione telematica è stata trasmessa dal contribuente il 1° marzo 2003,ossia oltre il termine perentorio previsto dalla legge.La C.T.R., ritenendo nondimeno tempestiva la comunicazione sulla base di unapretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha, dunque, fatto malgoverno della disciplina normativa e ha erroneamentevalorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza.Sussiste, dunque, un errore interpretativo: la comunicazione telematicacostituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed èsoggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta,automaticamente, la perdita del diritto al credito d’imposta.Pertanto, il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, attesoche la comunicazione effettuata in data 1° marzo 2003 è senz’altro tardiva, conconseguente decadenza del contribuente dal beneficio fiscale.Non occorrendo ulteriori accertamenti questa Corte può dunque, ai sensi dell’art.384, comma 2 c.p.c. decidere nel merito la controversia rigettando il ricorsointroduttivo proposto dal contribuente.Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre, in ossequio al criteriodella soccombenza, l’intimata va condannata al pagamento delle spese, liquidatecome in dispositivo, di questo giudizio.La CorteNumero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA]              PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]         ConsigliereGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA]              ConsigliereLUIGI [OSCURATO:PERSONA]             Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27356/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Romavia dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede inReggio Calabria, [OSCURATO:PERSONA], 78/D ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sezione distaccata di Catanzaro, n. 2982/5/16, depositata in data 14 novembre2016 e non notificata.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/20261. La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di scarto del modello CVS,emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, con cui veniva dichiarata la decadenzadal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. n.388/2000 per l’anno 2003, a causa del tardivo invio della comunicazioneobbligatoria (modello CVS).La società deduceva l’illegittimità dell’atto per mancata indicazione dei modi etermini di impugnazione e sosteneva che il diritto al beneficio si fosse giàperfezionato alla data del 28 febbraio 2003.L’Agenzia delle entrate contestava la legittimazione passiva, sosteneval’improponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 546/1992 e ribadiva lanatura decadenziale del termine fissato dall’art. 62, comma 1, lett. a), L. n.289/2002, essendo la comunicazione stata inviata il 1° marzo 2003.La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 119/2005 accoglieva il ricorso,ritenendo illegittimo il termine del 28 febbraio 2003 in quanto anteriore aldecorso dei 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 289/2002 e allapubblicazione del relativo provvedimento direttoriale, in violazione degli artt. 3e 5 dello Statuto del contribuente. L’Agenzia proponeva appello insistendo sulleeccezioni preliminari e sulla non impugnabilità della comunicazione di scarto.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria (d’ora in poi, per brevità,CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, confermando ladecisione di primo grado.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delleentrate mentre la Società è rimasta intimata.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, L. n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 62,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026comma 1, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 25/03/2026primo comma,  n. 3 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale ritenutotempestiva la comunicazione del modello CVS trasmessa dal contribuente in data1° marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28febbraio 2003 a pena di decadenza.1.1 Il motivo è fondato.Questa Corte ha avuto modo di affermare, in continuità con un orientamentoormai consolidato, che il termine previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e), dellalegge n. 289/2002 per l’invio telematico della comunicazione relativa alcontenuto e alla natura dell’investimento – requisito necessario per la fruizionedel credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 – è un terminelegale, espressamente stabilito a pena di decadenza, e come tale non èsuscettibile di proroga né può essere superato da differenti previsioni di fonteamministrativa. In particolare, è stato precisato che non assume alcun rilievo lacircostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in datatale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessantagiorni previsto dall’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente (v. Cass., Sez.5, n. 16711 del 2015; Cass., Sez. 6-5, n. 19692 del 2012).Ciò in quanto il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione deldecreto-legge istitutivo del termine (13 novembre 2002), in una situazionegiuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo così di un termine digiorni 107, ben più ampio di quelli di giorni 60 previsto dallo Statuto delcontribuente.Ne consegue che il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabiletramite disposizioni amministrative o mediante richiami al principio di tuteladell’affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza incapo all’Amministrazione finanziaria. Nella specie, è incontestato che lacomunicazione telematica è stata trasmessa dal contribuente il 1° marzo 2003,ossia oltre il termine perentorio previsto dalla legge.La C.T.R., ritenendo nondimeno tempestiva la comunicazione sulla base di unapretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha, dunque, fatto malgoverno della disciplina normativa e ha erroneamentevalorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza.Sussiste, dunque, un errore interpretativo: la comunicazione telematicacostituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed èsoggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta,automaticamente, la perdita del diritto al credito d’imposta.Pertanto, il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, attesoche la comunicazione effettuata in data 1° marzo 2003 è senz’altro tardiva, conconseguente decadenza del contribuente dal beneficio fiscale.Non occorrendo ulteriori accertamenti questa Corte può dunque, ai sensi dell’art.384, comma 2 c.p.c. decidere nel merito la controversia rigettando il ricorsointroduttivo proposto dal contribuente.Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre, in ossequio al criteriodella soccombenza, l’intimata va condannata al pagamento delle spese, liquidatecome in dispositivo, di questo giudizio.La Corte P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.Spese dei gradi di merito compensate.Condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 3febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.Spese dei gradi di merito compensate.Condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 3febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti