CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha riformato solo con riferimento al trattamento sanzionatorio la sentenza con la quale il Tribunale di Asti ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Nel dettaglio, l'imputato è stato ritenuto responsabile del tentativo di furto, in concorso con soggetto non individuato, di beni presenti all'interno di una vettura parcheggiata, non essendosi consumato il delitl:o in ragione del sopraggiungere della proprietaria del veicolo successivamente all'apertura dello stesso da parte dei soggetti attivi resa possibile dall'effrazione della relativa serratura. 2. Avverso la sentenza d'appello nell'interesse di Demetrio i suoi due difensori di fiducia hanno proposto due distinti ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, articolando, ciascuno, due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deducono la mancanza e comunque la contraddittorietà della motivazione avendo la Corte territoriale accertato la responsabilità dell'imputato solo in quanto proprietario della vettura, nera, a bordo della quale i due correi avrebbero agito, per come riferito dalla persona offesa (testimone oculare), individuata dalla Polizia giudiziaria solo in base a taluni elementi alfanumerici del numero di targa e alla marca. 2.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si deducono vizi motivazionali e violazione di legge per non aver la Corte territoriale ritenuto nulla l'ordinanza con la quale il Tribunale, all'udienza del 19 aprile 2019, dopo l'escussione di un appartenente alla polizia giudiziaria, avrebbe disposto un'integrazione d'attività d'indagine volta a verificare lo spazio di copertura della cella telefonica che aveva agganciato il cellulare dell'imputato nel contesto temporale del tentato furto. In particolare, precisa il ricorrente, non essendo in grado il testimone escusso di riferire se la detta cella offrisse all'epoca dei fatti copertura anche alla zona del commesso reato, il Tribunale avrebbe disposto un'integrazione d'indagine volta a verificare l'ambito spaziale di copertura della cella telefonica, quest'ultima emergente dagli atti d'indagine e dalla deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria, con conseguente inutilizzabilità degli acquisiti elementi probatori. 3. Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità di entrambi i sovrapponibili ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili tra loro, sono inammissibili. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si deducono la mancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione in punto di individuazione dell'imputato quale soggetto attivo del reato, è inammissibile per plurimi profili. 2.1. In primo luogo, quanto alla dedotta mancanza della motivazione, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che è lungi dall'essere silente in merito alla ritenuta individuazione dell'imputato quale coautore del tentato furto laddove indica gli elementi probatori a supporto del relativo accertamento condotto (nelle pagine 4 e 5) in ossequio alla regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.2. Il profilo di censura che si appunta sul vizio di contraddittorietà della motivazione, sempre circa l'apparato argomentativo inerente all'accertata individuazione dell'imputato come essere uno dei due soggetti attivi del reato, è invece inammissibile in quanto volto a sostituire proprie valutazioni di merito, anche di natura probatoria, a quelle del giudice d'appello al fine di raggiungere conclusioni differenti in tema di accertamento della responsabilità penale. 2.2.1. Deve difatti sul paro ribadirsi che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo. Ne consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano, come nella specie, una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O. Rv. 262965-01). 2.2.2. Pur al netto del tentativo di sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire ai diversi elementi probatori, la censura in esame si mostra comunque manifestamente infondata. Differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, difatti, la Corte territoriale, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha argomentato l'individuazione in quella dell'imputato della vettura a bordo della quale agirono i due correi in ragione della circostanza per cui, grazie all'indicazione fornita dalla persona offesa del colore della vettura, della relativa marca nonché di taluni elementi alfanumerici della targa, la polizia giudiziaria sia effettivamente riuscita a individuare la macchina intestata a Demetrio. Tale dato probatorio è stato poi letto in uno con l'accertato «aggancio» della cella telefonica che offriva copertura proprio alla zona del commesso reato da parte del cellulare in uso all'imputato e nel contesto temporale del tentato furto. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di entrambi i ricorsi con il quale si deduce l'error in procedendo per aver il Tribunale disposto un'integrazione d'indagine volta a verificare l'ambito spaziale di copertura della cella telefonica, quest'ultima emergente dagli atti d'indagine e dalla deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria, con conseguente inutilizzabilità degli acquisiti elementi probatori. 3.1. L'inammissibilità si argomenta, nella specie, in ragione della manifesta infondatezza della censura e, ancor prima, in forza del difetto di specificità del motivo, in termini di c.d. «autosufficienza» che deve invece caratterizzare il ricorso per cassazione anche nel caso esso si appunti su un paventato error in procedendo (per l'inammissibilità del ricorso per genericità in quanto non autosufficiente si vedano: Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261-01). 3.2. Sotto tale ultimo profilo, difatti, il ricorrente fa riferimento a un'ordinanza che il Tribunale avrebbe emesso all'udienza del 19 aprile 2019 senza riportarne (neanche indirettamente) in relativo contenuto, nella parte necessaria per rendere apprezzabile e non generica la censura, e senza neanche allagarla ai ricorsi. Solo al ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è allegata la trascrizione della fonoregistrazione della citata udienza che, però, si arresta all'escussione del testimone senza contenere il testo dell'ordinanza in oggetto. 3.3. Nel merito cassatorio la censura si mostra comunque manifestamente infondata in ragione di quanto emerge dalla disamina del verbale d'udienza, consentita alla Suprema Corte in quanto giudice del fatto processuale in ragione del dedotto error in procedendo. 3.3.1. Dal verbale dell'udienza del 19 aprile 2019 risulta difatti che all'esito dell'escussione dell'appartenente alla polizia giudiziaria, dalla quale emerge non solo il numero identificativo della cella telefonica in oggetto ma anche la presenza, in ufficio, della mappa dalla quale sarebbe emerso in sede d'indagini l'ambito spaziale di copertura della cella, il Pubblico Ministero, esaurita l'istruttoria dibattimentale, ha sollecitato l'acquisizione, ex art. 507 cod. proc. pen., della relativa documentazione. Sicché, il giudice, nell'opposizione della difesa, ha disposto, in forza del citato art. 507, l'acquisizione della mappa in quanto documentazione ritenuta assolutamente necessaria («utile») ai fini della decisine. 3.3.2. Ne consegue che, diversamente da quanto paventato dal ricorrente, il giudice di merito non ha disposto alcuna integrazione d'attività d'indagine, non consentita dal sistema processuale, ma ha esercitato, correttamente e motivatamente, i poteri di integrazione istruttoria attribuitigli dall'art. 507 cod. proc. pen. Trattasi in particolare di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione, esercitabile, peraltro, anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (in merito si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217-01, e Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Lanza, Rv. 276430-01, la quale, in motivazione, ha chiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati). 4. In conclusione, all'inammissibilità dei sovrapponibili ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d