Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23132/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di BolognaIl [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con requisitoriascritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d'appello di Bologna respingeva l'istanza – proposta ai sensidell’art. 175 cod. proc. pen. - di restituzione nel termine per proporre appelloavanzata da [OSCURATO:PERSONA].

L’istante chiedeva di essere rimesso in terminiper impugnare la sentenza del Tribunale di Rimini del 13 gennaio 2021, divenutairrevocabile a seguito di dichiarazione di inammissibilità dell'appello (risalente al3 luglio 2025).[OSCURATO:PERSONA] di Lecce è stato condannato alla pena mesi dieci di reclusione per ilreato di danneggiamento.2.

Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore diGiambattista [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1.violazione di legge (art. 175 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: ilricorrente avrebbe avuto conoscenza del processo solo con la notificadell'ordine di esecuzione; a sostegno della sussistenza del suo stato diignoranza incolpevole lo stesso allegava che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], suodifensore di fiducia, aveva rinunciato all’incarico di assisterlo non solo in questoprocedimento, ma anche in altro, risalente al 2016, nell’ambito del quale larinuncia all’incarico era stata comunicata con raccomandata che non venivaritirata.

Il fatto che in quel procedimento la raccomandata inviata dal difensorenon fosse stata ritirata indicherebbe che l’avvocato domiciliatario non aveva, findal 2016, la possibilità di contattare il [OSCURATO:PERSONA].

Tale emergenza conforterebbequanto allegato dall’istante, ovvero che la notifica del decreto di citazione agiudizio in appello relativa al processo per danneggiamento, effettuata presso ildifensore domiciliatario (poi rinunciatario), non sarebbe mai giunta a suaconoscenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. [OSCURATO:PERSONA] riafferma in primo luogo – ed in generale - che in tema digiudizio in assenza, i rimedi della restituzione nel termine, di cui all'art. 175,comma 2.1., cod. proc. pen. e della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., possono concorrere, in quanto il primo, operante nel caso incui l'imputato sia stato dichiarato assente sebbene non abbia avuto effettivaconoscenza del processo, ha carattere di rimedio generale, consentendo aquest'ultimo di recuperare il potere di impugnativa, mentre il secondo, operantenel caso in cui la dichiarazione di assenza sia stata pronunciata in difetto deipresupposti di legge, ha carattere di rimedio straordinario, consentendo l'effettoprocessuale più radicale della revoca della sentenza irrevocabile, sicché, inassenza di una disciplina che imponga l'alternatività, l'imputato può avvalersidell'uno o dell'altro rimedio, a condizione che ne ricorrano i rispettivi presupposti(Sez. 6, n. 41724 del 20/11/2025, Terziu, Rv. 289051 - 01)Con specifico riguardo al tema devoluto – ovvero l’idoneità della notifica dellacitazione a giudizio preso il difensore di fiducia domiciliatario il [OSCURATO:PERSONA] riaffermaaltresì che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettivaconoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva lapossibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano aritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stataconoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevoledisinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep.2023, G., Rv. 284460 – 01; Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493– 01).

La nomina di un difensore di fiducia è, infatti, elemento che, ai sensidell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica – seppur presuntivamente –che chi effettua la nomina ha conoscenza della pendenza del processo, salval’allegazione di persuasivi elementi che indichino il contrario.Si ribadisce, cioè, che l’investitura di un difensore di fiducia, nella misura incui esprime la chiara volontà di affidare la difesa tecnica ad un professionista,manifesta sia la consapevolezza della pendenza del processo sia la volontà diprendervi parte attraverso l’assistenza di un legale fiduciario.

Peraltro, lanomina di fiducia, a differenza di quella di ufficio, presume un rapporto di realeconoscenza e collaborazione tra l’assistito ed il difensore, ragionevolmenteincompatibile con l’asserita ignoranza della pendenza del processo.Tale presunzione, tuttavia, è di natura “relativa” e può essere vintachiarezza e persuasività che chi ha effettuato la nomina ignori la progressionedel processo.Sul punto è stato chiarito che grava sull’imputato un “onere di allegazione”che, pur non coincidendo con l’onere della prova, consenta di offrire un“principio” di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verificaprocessuale, utili a rendere credibile l’ignoranza incolpevole del processo (Sez. 5,n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 – 01).1.2.

Nel caso in esame la Corte d'appello riteneva che (a) il fatto che lacitazione è diretta a giudizio fosse stata notificata il 28 maggio 2018 aldifensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale lo stessoaveva eletto domicilio, (b) il fatto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella rinuncia all’incarico– effettata un mese dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio - nonavesse fatto alcun cenno alla carenza di contatti con il proprio assistito, (c) ilfatto che al momento dell’identificazione il [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato non solo undomicilio, ma anche un numero di telefono cellulare, fossero elementi noncoerenti con la allegata assenza di contatti del [OSCURATO:PERSONA] con il difensore fiduciarioe dunque inidonei ad indicare l’incolpevole ignoranza dell’apertura della faseprocessuale.L’allegazione da parte del ricorrente del mancato ritiro della raccomandata conla quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava all’incarico in altro procedimento non incrinala tenuta logica del provvedimento contestato dato che il mancato ritiro del plicosi riferiva ad altro procedimento, risalente al 2016, e che tale emergenzapotrebbe avere giustificazioni non riconducibili all’assenza di contatti tra il Dilecceed il difensore.In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione del provvedimentoimpugnato non presenti alcuna manifesta illogicità ma sia invece coerente con leemergenze processuali e con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte dilegittimità.2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso, il giorno 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di BolognaIl [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con requisitoriascritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d'appello di Bologna respingeva l'istanza – proposta ai sensidell’art. 175 cod. proc. pen. - di restituzione nel termine per proporre appelloavanzata da [OSCURATO:PERSONA]. L’istante chiedeva di essere rimesso in terminiper impugnare la sentenza del Tribunale di Rimini del 13 gennaio 2021, divenutairrevocabile a seguito di dichiarazione di inammissibilità dell'appello (risalente al3 luglio 2025).[OSCURATO:PERSONA] di Lecce è stato condannato alla pena mesi dieci di reclusione per ilreato di danneggiamento.2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore diGiambattista [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1.violazione di legge (art. 175 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: ilricorrente avrebbe avuto conoscenza del processo solo con la notificadell'ordine di esecuzione; a sostegno della sussistenza del suo stato diignoranza incolpevole lo stesso allegava che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], suodifensore di fiducia, aveva rinunciato all’incarico di assisterlo non solo in questoprocedimento, ma anche in altro, risalente al 2016, nell’ambito del quale larinuncia all’incarico era stata comunicata con raccomandata che non venivaritirata. Il fatto che in quel procedimento la raccomandata inviata dal difensorenon fosse stata ritirata indicherebbe che l’avvocato domiciliatario non aveva, findal 2016, la possibilità di contattare il [OSCURATO:PERSONA]. Tale emergenza conforterebbequanto allegato dall’istante, ovvero che la notifica del decreto di citazione agiudizio in appello relativa al processo per danneggiamento, effettuata presso ildifensore domiciliatario (poi rinunciatario), non sarebbe mai giunta a suaconoscenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. [OSCURATO:PERSONA] riafferma in primo luogo – ed in generale - che in tema digiudizio in assenza, i rimedi della restituzione nel termine, di cui all'art. 175,comma 2.1., cod. proc. pen. e della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., possono concorrere, in quanto il primo, operante nel caso incui l'imputato sia stato dichiarato assente sebbene non abbia avuto effettivaconoscenza del processo, ha carattere di rimedio generale, consentendo aquest'ultimo di recuperare il potere di impugnativa, mentre il secondo, operantenel caso in cui la dichiarazione di assenza sia stata pronunciata in difetto deipresupposti di legge, ha carattere di rimedio straordinario, consentendo l'effettoprocessuale più radicale della revoca della sentenza irrevocabile, sicché, inassenza di una disciplina che imponga l'alternatività, l'imputato può avvalersidell'uno o dell'altro rimedio, a condizione che ne ricorrano i rispettivi presupposti(Sez. 6, n. 41724 del 20/11/2025, Terziu, Rv. 289051 - 01)Con specifico riguardo al tema devoluto – ovvero l’idoneità della notifica dellacitazione a giudizio preso il difensore di fiducia domiciliatario il [OSCURATO:PERSONA] riaffermaaltresì che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettivaconoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva lapossibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano aritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stataconoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevoledisinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep.2023, G., Rv. 284460 – 01; Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493– 01). La nomina di un difensore di fiducia è, infatti, elemento che, ai sensidell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica – seppur presuntivamente –che chi effettua la nomina ha conoscenza della pendenza del processo, salval’allegazione di persuasivi elementi che indichino il contrario.Si ribadisce, cioè, che l’investitura di un difensore di fiducia, nella misura incui esprime la chiara volontà di affidare la difesa tecnica ad un professionista,manifesta sia la consapevolezza della pendenza del processo sia la volontà diprendervi parte attraverso l’assistenza di un legale fiduciario. Peraltro, lanomina di fiducia, a differenza di quella di ufficio, presume un rapporto di realeconoscenza e collaborazione tra l’assistito ed il difensore, ragionevolmenteincompatibile con l’asserita ignoranza della pendenza del processo.Tale presunzione, tuttavia, è di natura “relativa” e può essere vintachiarezza e persuasività che chi ha effettuato la nomina ignori la progressionedel processo.Sul punto è stato chiarito che grava sull’imputato un “onere di allegazione”che, pur non coincidendo con l’onere della prova, consenta di offrire un“principio” di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verificaprocessuale, utili a rendere credibile l’ignoranza incolpevole del processo (Sez. 5,n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 – 01).1.2. Nel caso in esame la Corte d'appello riteneva che (a) il fatto che lacitazione è diretta a giudizio fosse stata notificata il 28 maggio 2018 aldifensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale lo stessoaveva eletto domicilio, (b) il fatto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella rinuncia all’incarico– effettata un mese dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio - nonavesse fatto alcun cenno alla carenza di contatti con il proprio assistito, (c) ilfatto che al momento dell’identificazione il [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato non solo undomicilio, ma anche un numero di telefono cellulare, fossero elementi noncoerenti con la allegata assenza di contatti del [OSCURATO:PERSONA] con il difensore fiduciarioe dunque inidonei ad indicare l’incolpevole ignoranza dell’apertura della faseprocessuale.L’allegazione da parte del ricorrente del mancato ritiro della raccomandata conla quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava all’incarico in altro procedimento non incrinala tenuta logica del provvedimento contestato dato che il mancato ritiro del plicosi riferiva ad altro procedimento, risalente al 2016, e che tale emergenzapotrebbe avere giustificazioni non riconducibili all’assenza di contatti tra il Dilecceed il difensore.In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione del provvedimentoimpugnato non presenti alcuna manifesta illogicità ma sia invece coerente con leemergenze processuali e con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte dilegittimità.2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso, il giorno 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23132/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris