CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 15/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, emessa in esito a giudizio abbreviato: a) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata (dal nesso teleologico e dall'essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite) in concorso (artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1, e 61, n. 2, cod. pen.); b) applicato l'art. 6:3, quarto comma, cod. pen., rideterminava la pena irrogata all'imputato in cinque anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa. Secondo il capo d'imputazione, il reato di rapina pluriaggravata in concorso era stato originariamente contestato all'imputato «perché in concorso tra loro per conseguire l'impunità del reato di evasione dal carcere di Foggia, ove erano ristretti, al fine di trarne un ingiusto profitto, si recavano all'interno dell'officina "Citarelli" sita in Foggia alla via Salsola n. 44 e con minaccia e violenza consistite nello spintonare [OSCURATO:PERSONA], accerchiandolo ed intimorendolo per avere le chiavi delle autovetture ivi custodite, il Caldarola, il Sardella, il Fiore, il Laviola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Lamparelli e si impossessavano dell'autovettura Hyundai 110 targata [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'Aghilar, il [OSCURATO:PERSONA], il Perrucci e lo Stella (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cui si è proceduto separatamente in sede di arresto in flagranza di reato) si impossessavano dell'autovettura VW Tiguan targata FJ454S3 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e il luogo tale da ostacolare la pubblica e privata difesa [aggravante, quest'ultima, poi esclusa dal Tribunale di Foggia]. Fatto commesso in Foggia in data 9.3.2020. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 533 e 535 dello stesso codice. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non avrebbe «fatto buon governo delle norme che giustificano una pronuncia di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio», atteso che «[I]'incerta identificazione dell'imputato e la dubbia riconducibilità di una condotta partecipativa al delitto di rapina commessa il 9.3.2020, non consentono e non giustificano un pronunciamento di responsabilità». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 33, 34 e 178, lett. c), dello stesso codice, per avere la Corte d'appello di Bari rigettato il proprio motivo di appello con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per essere stata la stessa pronunciata da un giudice persona fisica che aveva già pronunciato sentenza nei confronti dei coimputati. Il ricorrente rappresenta che «la situazione denunciata mette in crisi l'imparzialità e terzietà del giudice il quale - per la seconda volta - si pronuncia sugli stessi fatti delittuosi nei confronti degli stessi imputati, creando una situazione d'incapacità da intendersi come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali nel presente processo», con la conseguenza che «certamente è configurabile una nullità della sentenza per incapacità dello stesso giudicante, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 e 178 lett. A) c.p.p.». Il ricorrente aggiunge che «l'istituto dell'incompatibilità (art. 34 c.p.p.) è teso a prevenire situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, come nel caso di specie». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 110, 114 e 116 cod. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente, nel richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso nel reato, asserisce che, «[n]el caso di specie l'arrivo solitario e successivo (agli altri imputati) del [OSCURATO:PERSONA], all'interno del capannone della p.o. e l'ingresso in auto da parte dello stesso, con il veicolo in movimento e in retromarcia, quando tutti gli altri sono a bordo dell'autovettura, rendono evidente che la condotta dell'imputato costituisce post factum non punibile, non potendosi attribuire allo stesso un apporto utile/contributivo alla commissione del delitto, posto in essere dagli altri», con la conseguenza che «non può non ritenersi oramai consumato il delitto di rapina, nel momento in cui sulla scena del delitto appare la figura del [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti, quindi, il giudizio di co-partecipazione alla commissione della rapina è certamente erroneo». Sotto un secondo profilo, il ricorrente, nel richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contributo di minima importanza ex art.114 cod. pen., afferma che, «[n]el caso di specie, non può non affermarsi che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un'efficacia eziologica del tutto marginale, tale da poter essere avulsa dalla concatenazione causale senza apprezzabili conseguenze sul risultato conclusivo». Sotto un terzo profilo, il ricorrente, nel richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso cosiddetto anomalo ex art. 116 cod. pen., deduce che, alla luce degli stessi, sarebbe «indubbia l'applicabilità del disposto normativo di cui all'art 116 c.p. in favore del [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale, certamente, non può affermarsi che lo stesso volesse porre in essere il reato più grave (la rapina oggetto di questo processo) commesso dai correi, difatti, il delitto più grave non risulta, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari abbia ritenuto di applicare la contestata recidiva e, a tale riguardo, rappresenta che la stessa Corte avrebbe fondato tale applicazione «soltanto sul precedente penale dell'imputato», senza motivare adeguatamente in ordine alla significatività del nuovo reato in termini di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari abbia negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche asserendo che tale diniego sarebbe «del tutto inspiegabile ed erroneo», attesa la presenza di elementi, quali la giovane età dell'imputato, la sua condotta processuale e la piena ammissione dei fatti a lui contestati, che avrebbero giustificato il riconoscimento delle predette attenuanti. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 61, n. 2), e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari abbia ritenuto la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., sostenendo che tale aggravante avrebbe dovuto, al contrario, essere esclusa «non essendo ravvisabile - nel caso di specie - un nesso funzionale tra la condotta di evasione dal luogo di detenzione (oramai portata a completa consumazione, nel momento in cui veniva commessa la rapina) e il delitto successivo di rapina, commesso in maniera del tutto estemporanea ed occasionale», con la conseguente mancanza di prova che la propria volontà fosse diretta alla commissione del delitto-scopo e che, a tale fine, egli si fosse avvalso del delitto-mezzo. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari abbia ritenuto la sussistenza dell'aggravante della commissione della violenza o minaccia da più persone riunite, rappresentando l'insussistenza, nella specie, della maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto che è invece necessaria per la configurabilità della stessa aggravante. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non avrebbe fornito adeguata risposta alle doglianze prospettate nel proprio atto di appello con riguardo sia alla propria responsabilità sia al trattamento sanzionatorio, rappresentando in proposito: «anche il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato (inspiegabilmente più severo di quello riservato ai correi) risulta violativo delle disposizioni di legge, in tema di dosimetria della pena, difatti, i parametri soggettivi e oggettivi fissati dalla norma di cui all'art. 133 c.p. avrebbero giustificato una diversa e più favorevole sanzione, coincidente con i minimi edittali fissati dalla norma incriminatrice, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, inspiegabilmente negate. Nessuna risposta è offerta, dai Giudici del gravame, rispetto alla richiesta espressa di esclusione della contestata recidiva, e di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e di applicazione del disposto normativo di cui all'art. 116 c.p. in tema di concorso anomalo. Le ravvisate circostanze aggravanti (del nesso teleologico e del numero di persone), pur contestate, sono state ritenute sussistenti, senza una puntuale risposta da parte dei Giudici del gravame, rispetto alle doglianze specifiche di esclusione delle dette aggravanti, con evidente sanzionabile carenza motivazionale sul punto». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. Nell'affermare che la Corte d'appello di Bari non avrebbe «fatto buon governo delle norme che giustificano una pronuncia di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio», il ricorrente, a sostegno di tale assunto, si è limitato ad affermare, in modo del tutto generico, che «[I]'incerta identificazione dell'imputato e la dubbia riconducibilità di una condotta partecipativa al delitto di rapina commessa il 9.3.2020, non consentono e non giustificano un pronunciamento di responsabilità», senza indicare, neppure minimamente, le ragioni per le quali sarebbe «incerta» l'identificazione dell'imputato e «dubbia» la «riconducibilità di una condotta partecipativa» e senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità del motivo, appunto, per genericità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Costituisce un orientamento del tutto consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen., le quali prevedono i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, altresì, la non riconducibilità delle predette disposizioni a quelle che attengono alle «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista daWart. 178, lett. a), cod. proc. pen. - e ciò contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente -, si deve concludere che l'inosservanza delle disposizioni di cui al menzionato art. 34 cod. proc. pen. non può essere dedotta come motivo di nullità mediante l'esperimento dei mezzi di gravame, ma può costituire soltanto motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (così già Sez. 1, n. 108 del 14/01/1993, Primerano, Rv. 193364-01. Successivamente, in senso analogo, tra le tantissime: Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136-01; Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852-01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419-01; Sez. 6, n. 3042 del 04/11/2015, dep. 2016, Bove, Rv. 266326-01; Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, D'Angeli, Rv. 215352-01). La Corte d'appello di Bari ha correttamente fatto applicazione di tale consolidato principio, rilevando che, poiché la questione relativa alla rappresentata incompatibilità del giudice che aveva pronunciato la sentenza di primo grado non era stata tempestivamente proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per mezzo della ricusazione dello stesso giudice - rimedio la cui proponibilità era evidentemente ormai preclusa - la stessa questione non poteva essere dedotta dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello come motivo dì nullità della decisione di primo grado. 3. Il terzo motivo non è fondato. 3.1. Quanto al primo profilo del motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari abbia ritenuto il suo concorso nel reato di rapina, rappresentando come la propria condotta costituirebbe, in realtà, un «post factum non punibile», si deve osservare che la predetta Corte d'appello di Bari ha fondato l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente nella rapina dell'automobile sul contenuto, oltre che della deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], delle visionate riprese della videocamera di sorveglianza dell'officina "Citarelli", evidenziando come, in particolare da queste ultime, risultasse un ingresso in massa, simultaneo e senza soluzione di continuità, dei detenuti all'interno della menzionata officina, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], e l'impossessamento, dopo soli diciassette secondi da tale ingresso in massa, dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti anch'essi evasi dal carcere di Foggia. Sulla base di tali risultanze di fatto, la Corte d'appello di Bari ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito un contributo sia materiale, avendo anch'egli fatto ingresso in massa nell'officina, accerchiando il Savino, con una condotta di per sé minacciosa - come era dimostrato anche dal fatto che nessuno degli operai presenti, che apparivano palesemente intimoriti, aveva osato reagire - sia morale, atteso che la compartecipazione anche a singole fasi dell'irruzione era stata evidentemente tale da rafforzare la volontà collettiva dei coesecutori di impossessarsi con la violenza o la minaccia delle autovetture e da accrescere la possibilità di conseguire tale obiettivo.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale argomentazione appare applicare in modo corretto la normativa in tema di concorso di persone nel reato. 3.2. Quanto al terzo profilo del motivo - che, in ordine logico, deve essere esaminato per secondo - con il quale il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non abbia ritenuto il suo concorso cosiddetto anomalo ex art. 116 cod. pen., parimenti del tutto correttamente la Corte d'appello di Bari ha ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso ordinario, ex art. 110 cod. pen., atteso il già evidenziato (al punto 3.1) contributo sia materiale sia morale da lui dato alla perpetrazione della rapina. 3.3. Quanto al secondo profilo del motivo, con il quale il rcorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non abbia ritenuto che il proprio contributo alla rapina avesse avuto minima importanza, è sufficiente rilevare come la Corte d'appello di Bari abbia fatto esatta applicazione del principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione oltre che nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) - quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale (Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Sclafani, Rv. 264565-01, che, in motivazione, ha precisato che la clausola di riserva «salvo che la legge disponga altrimenti», contenuta nell'art. 112 cod. pen., non solo sta a indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l'applicabilità dell'attenuante in presenza di siffatte norme speciali. Nello stesso senso: Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti, Rv. 279014-01; Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852-01; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002, Emmanuello, Rv. 225925-01. Queste ultime due sentenze sono in particolare relative a una fattispecie di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., comma che richiama, tra l'altro, anche l'ultima parte della previsione dettata dal n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., secondo cui la pena per il delitto di rapina è aumentata quando la violenza o la minaccia siano commesse da più persone riunite). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 4.1. Quanto al primo profilo di tale motivo„ con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., si deve rammentare che la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere 1romita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dell fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Barli ha applicato la recidiva ritenendo che il nuovo grave reato di rapina sub iudice, posto in relazione con le precedenti non remote condanne riportate dal [OSCURATO:PERSONA], anche per reati contro il patrimonio, fosse dimostrativo di «un salto di qualità e manifestazione di conferma di incremento della pericolosità sociale già manifestata dal [OSCURATO:PERSONA]». Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4.2. Quanto al secondo profilo del motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 1.9/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, 'Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bari ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalen1:i, a tale fine, gli elementi, attinenti alla capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], della molteplicità delle condanne definitive a suo carico e dell'assenza di qualsiasi dimostrazione di resipiscenza, così legittimamente disattendendo il rilievo cli eventuali altri elementi. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, anche tale motivazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 5. Il quinto motivo non è fondato. 5.1. Quanto al primo profilo di tale motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari abbia ritenuto la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., si deve ritenere che nessuna violazione di legge ha commesso la stessa Corte d'appello con reputare, del tutto logicamente e correttamente, che l'attribuito reato di rapina fosse stato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di assicurarsi l'impunità, dandosi alla fuga a bordo dell'autovettura rapinata, del reato di evasione dal carcere di Foggia perpetrato dall'imputato poco prima, con la conseguente integrazione dell'aggravante. 5.2. Quanto al secondo profilo del motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari abbia ritenuto la sussistenza dell'aggravante della commissione della violenza o minaccia da più persone riunite, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità - in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o no la presenza anche di un secondo soggetto, poiché la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916-01, la quale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona,, mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla. Nello stesso senso: Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv. 278521-01, relativa a un caso in cui la condotta minacciosa e violenta era stata realizzata da una sola persona mentre il complice si trovava a breve distanza a svolgere il ruolo di "palo"; Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776-01; Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273520-01; Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324-01. Contra: Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116-01). Ne discende che, col ritenere la configurabilità della circostanza aggravante in questione nel caso in esame in cui la condotta violenta è stata materialmente realizzata (spintonando il Savino) da [OSCURATO:PERSONA] nella simultanea presenza degli altri soggetti evasi che avevano fatto irruzione nell'officina "Citarelli" e la minaccia dal gruppo degli evasi nel loro insieme, la Corte d'appello di Bari ha correttamente ritenuto che fosse integrata l'aggravante de quo. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Con tale motivo, il ricorrente asserisce che la Corte d'appello di Bari non avrebbe fornito adeguata risposta alle doglianze prospettate nel proprio atto di appello concernenti l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., l'insussistenza delle aggravanti del nesso teleologico e delle più persone riunite, l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tale censura è tuttavia manifestamente smentita dalla lettura della sentenza impugnata che mostra come la Corte d'appello di Bari abbia al contrario fornito un'ampia e adeguata risposta alle menzionate dc:glianze, in particolare: alle pagine 12 e 13 quanto a quella relativa all'applicazione dell'art. 116 cod. pen.; alla pagina 16 quanto a quella relativa all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; alle pagine 14 e 15 quanto a quella relativa all'aggravante del nesso teleologico; alle pagine 13 e 14 quanto a quella relativa all'aggravante delle più persone riunite; alla pagina 15 quanto a quella relativa alla recidiva; alle pagine 15 e 16 quanto a quella relativa alle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla doglianza relativa alla determinazione della pena, è sufficiente rilevare come questa sia stata irrogata (prima della diminuzione per il rito) nella misura del minimo edittale previsto dall'art. 628, quarto comma, cod. pen., pari a sette anni di reclusione ed € 2.500,00 di multa. 7