CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LA del [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Caserta,alla via Turati , n. 55 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona delcuratore p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE –RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto n. 2240/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con separati ricorsiex art t . 93 e 103 l.fall. al giudice delegato al F allimento della [OSCURATO:PERSONA] del Mateses.r.l. - dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 90 dell’11.12. 2014 - i l F allimento dell’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esponeva quanto segue: che aveva convenuto la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] in bonis innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con citazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], così esperendoazione revocatoria ordinaria e d azione di simulazione con riferimento ad un’operazione di conferimento di ramo d’azienda che la fallita [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato in esecuzione di un aumento di capitale deliberato dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA](cfr. ricorso, pag. 2); che, segnatamente, aveva chiesto di dichiarar e l’inefficacia ovvero, in via alternativa e/o subordinata, la nullità per simulazione della deliberazione di aumento del capitale della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] e del conferimento del ramo d’azienda effettuato dall’ [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna alla restituzione dei beni conferiti ovvero, qualora la restituzionefosse risultata impossibile, con condanna al pagamento dell’equivalente pecuniario ed al risarcimento dei danni(cfr. ricorso, pag. 2); che, a seguito della dichiarazione di fallimento della convenuta, aveva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. ricorso, pag. 3 ) . Chiedevaquindi di disporre la restituzione in suo favore del ramo d’azienda o, in subordine, di essere ammesso al passivo del F allimento della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in prededuzione, in privilegio o in chirografo, per il controvalore dei beni, pari ad euro 6.748.604,00, oltre accessori e danni. 2.Il g.d. al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] rigettava l e domand e tutte. Evidenziava, peraltro, che il ramo d’azienda era oggetto di sequestro preventivo penale ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. successivamente trasformato in custodia giudiziaria. 3. Il F allimento dell a [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva ilFallimento della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] . 4. Con decreto n. 22 40 /20 17 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] “accoglieva l’opposizione” e compensava le spese del giudizio , limitandosi a rilevare : che le finalità distrattive della cessione d el ramo d’azienda trovavano riscontro nei rilievi formulati dal giudice penale in sede di sequestro; che, del resto, le finalità distrattive non era no , sostanzialmente, state contestatedal F allimento della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] , viepiù che l’una e l’altra società appartenevano al medesimo gruppo; che il curatore opposto si era infatti limitato a prospettare l’inammissibilità delle azioni revocatorie tra procedure fallimentari , mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, nessun ostacolo preclude l’accesso all’ azione ove, come nella specie, questa sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento del convenuto. 5.Il F allimento dell a S ocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decretosulla scorta di sei motivi .IlFallimento dell’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ha a sua volta resistito con controricorso. 6.Il contro ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo i l ricorrent e principale denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., la nullità dell’impugnato decreto per inesistenza della motivazione. 8.Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.,la nullità dell’impugnato decreto per genericità ed indeterminatezza della pronuncia. Deduce che l’impugnato decreto si l imita a statuire nel senso dell’accoglimento dell’opposizione, benchéil “petitum” principale riguardasse la restituzione del ramo d’azienda ed il “ petitum ” subordinato riguardasse l’ammissione al passivo del controvalore (cfr. ricorso, pag. 5). 9.Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Premette che nel corso del giudizio era stato eccepito che i beni domandati in restituzione erano stati oggetto di sequestro penale exart. 321 cod. proc. pen. e di susseguente procedura di amministrazione giudiziaria (cfr. ricorso, pag. 5). Indi deduce che la prevalenza del provvedimento adottato in sede penale ha reso inammissibili le domande del [OSCURATO:PERSONA] dell’ [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe imposto l’estinzione del giudizio(cfr. ricorso, pag. 5).10.Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 l.fall. in relazione agli artt. 24 e 52 l.fall. ed all’art. 39 cod. proc. civ. Deduce che il [OSCURATO:PERSONA] dell’ [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attendere l’esito del giudizio per revocatoria ordinaria e di simulazione intrapreso,con citazione in data 9.12.2014, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] antecedentemente alla dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] e,sulla base del titolo eventualmente ottenuto, formulare la domanda di ammissione al passivo(cfr. ricorso, pag. 6). Deduce che viceversa il tribunale ha attratto direttamente tutta la controversia in sede di verifica”(così ricorso, pag. 7 ) . 11.Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione degli artt.2377, 2378 e 2379 cod. civ., la violazione dell’art. 2379 ter cod. civ., la violazione del d.lgs. n. 168/2013 e dell’art. 2, 1 co., del dec. leg. 2.1.2012 istitutividel tribunale delle imprese. Deduce che il [OSCURATO:PERSONA] dell’ [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto proporre in sede fallimentare l’impugnazione della deliberazione del 23.3.2011, con cui l’assemblea della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] aveva disposto l’aumento del proprio capitale onde consentire il conferimento in natura del ramo d’azienda dell’[OSCURATO:PERSONA] del Torcino (cfr. ricorso, pag. 7) . Deduce che l’impugnazione sarebbe stata di competenza del Tribunale delle Imprese di Napolie che era comunque preclusa, giacché avanzata quando erano già decorsi 180 giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese (cfr. ricorso, pag. 7).12.Con il sesto motivo il ricorrente principale denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione degli artt.1414, 1415 e 1416 cod. civ. e degli artt. 24 e 31 l.fall. Deduce che il [OSCURATO:PERSONA] della AziendaAgricola Torcino non era legittimato a proporre l’azione di simulazione; che tale azione spetta ai singoli creditori e non è un’azione di massa (cfr. ricorso, pag. 8). 13.Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 276 e 277 cod. proc. civ. Deduceche il tribunale nulla ha statuito in ordine alla domanda – ritual mente proposta già con l’atto di citazione in data 9.12.2014 e poi con i ricorsi exartt.93 e 103 l.fall. - con la quale aveva domandato l’ammissione al passivo, in prededuzione, in privilegio ovvero in chirografo, per l’importo di euro 900.000,00, da maggiorare con interessi e rivalutazione, per i frutti, gli utili e le rendite percepite e percipiende nonché per i danni sofferti per il mancato uso e godimento del ramo d’azienda conferito (cfr. ricorsoincidentale, pag. 36). 14.Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 821, 1615, 2555, 2561, 2562, 2043 e 2697 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che, pur a ritenere cheil tribunale non abbia omesso di pronunciarsi ed abbia implicitamente rigettato la domanda con cui aveva domandato l’ammissione al passivo per i frutti, gli utili e le rendite percepite e percipiende nonché per i danni sofferti, nondimeno il tribunale per nulla ha motivato l’eventuale implicito rigetto (cfr. ricorsoincidentale, pag. 45).15.Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Deduce che, in dipendenza del buon fondamento delle domande esperite, ha errato il tribunale a far luogo alla compensazione delle spese di lite (cfr. ricorso incidentale, pag. 48). 16.Il primo motivo del ricorso principale va accolto . 17.La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass.21.7.2006, n. 16762, secondo cui il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito). 18.Nei termini suindicati i riliev i motivazional i espressi dal giudice a quo ed in precedenza riferiti danno senz’altro conto dell’apparenza dellamotivazione, sicché sussiste l’error in procedendo denunciato dal ricorrente principale con il primo mezzo.Più esattamente, va condivis a la deduzione del F allimento della [OSCURATO:PERSONA] del Matesesecondo cui il difetto di motivazione si specifica alla stregua del rinvio alle argomentazioni di un non meglio precisato provvedimento del giudice penale, provvedimento non acquisito al processo e non oggetto di contraddittorio (cfr. ricorso, pag. 4), sicché del tutto apodittica è l’affermazione circa il carattere distrattivo del conferimento di ramo d’azienda. Propriamente, il tribunale haomesso, in sostanza, l’indicazione nel contenuto della sentenza degli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento. 19.Il secondo motivo de l ricor so principale del pari va accolto . 20.Va ribadito che il [OSCURATO:PERSONA] dell’ [OSCURATO:PERSONA] proposto due distinte domande. La prima “contrassegnata con il n. 002 dello stato passivo delle domande di rivendica” (cfr. controricorso, pag. 13). La seconda “contrassegnata con il n. 0066 dello stato passivo” (cfr. controricorso, pag. 14). Trattasi di domande diversamente titolate in rapporto alla revocatoria ordinaria e alla simulazione all’uopo esperite e diversamente articolate in rapporto ai formulati petita. 21.Su tale scorta va , analogamente , condivisa la deduzione del ricorrente principale secondo cui, a fronte del l etterale tenore del dispositivo – “accoglie l’opposizione e compensa le spese di lite” - non è possibile determinare se il tribunale ha accolto la domanda restitutoria o la domanda per il controvalore, se ha accolto la revocatoria ordinaria o la simulazione (cfr. ricorso, pag. 5). Ben vero, la surriferita indeterminatezza viepiù rileva in considerazione dell’apparenza che inficia la motivazione dell’impugnato dictum.Propriamente, si è al cospetto di un’omissione di pronuncia, siccome a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso -è, in fondo, il caso di specie - il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr. Cass. 6.4.2000, n. 4317; Cass. 9.5.2007, n. 10636; Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155; Cass.29.1.2021, n. 2151). 22.Il buon esito del primo e del secondo motivo de l ricor so principale assorbe la disamina del terzo motivo del ricorsoprincipale. Ovviamente, in sede di rinvio sarà vagliata la circostanza – riferita d al [OSCURATO:PERSONA] dell’ [OSCURATO:PERSONA] a pagina 32 del controricorso - del dissequestro dei beni costituenti il ramo d’azienda per cui è controversia. 23.Il quarto motivo de l ricor so principale parimenti va accolto. 24. È sufficiente ribadire l’ insegnamento di questa Corte c oncernente la revocatoria fallimentare e destinato evidentemente ad esplicar valenzapur con riferimento alla revocatoria ordinaria. Ovvero l’insegnamento a tenor del quale, qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, il tribunale che ha pronunciato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori resta competente a dichiararne l’inefficacia (o meno), mentre le statuizioni di pagamento o di restituzione ad essa consequenziali competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del suddetto convenuto, se co n d o le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (cfr. Cass.4.10.2016, n. 19795; Cass. (ord.) 8.3.2012, n. 3672, secondo cui il combinato disposto degli artt. 24 e 52 l.fall. implica che il tribunale da cui è stato dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori, per il quale si prospetti un’azione di revoca ex art. 67 l.fall., resta il solo competente a decidere l’inefficacia o meno dell’atto, mentre le successive e consequenziali pronunzie di restituzione competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario del pagamento revocato, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; in ogni caso, la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo dell’azione revocatoria non ne permettono l’esperimento contro un fallimento, dopo la sua pronuncia, conseguendone l’annullamento della eventuale ammissione al passivo in cui la domanda si sia trasfusa). 25.Su tale scorta va , similmente , condivisa la prospettazione del F allimento della [OSCURATO:PERSONA] del Matesesecondo cui ha errato il tribunale ad obliterare la pendenza del giudizio ex art. 2901 cod. civ. e ad “ attrar r e ” - così come in sostanza ha attratto - l’intera controversia in sede di verifica del passivo (cfr. ricorsoprincipale, pag. 7). 26. I l buon esito del primo, del secondo e del quarto motivo de l ricor so principale assorbe la disamina del quinto motivo dello stessoricorso. 27.Il sesto motivo del ricorso principale va respinto. 28. Il curatore del fallimento è senz’altro legittimato alla proposizione dell’azione di simulazione. Del resto, questa Corte ha puntualizzato che rientra nel novero delle controversie devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del tribunale fallimentare la controversia traente origine da una domanda proposta dal curatore del fallimento per far valere la simulazione assoluta di un contratto stipulato dal fallito (cfr. Cass. (ord.) 20.7.2004, n. 13496. Cfr. altresì Cass.8.8.2007, n. 17388).29. I l buon esito del primo, del secondo e del quarto motivo de l ricor so principale assorbe la disamina dei motivi tutti del ricorso incidentale. 30.In accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] impugnato va cassato,con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 31. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso principale e dell’assorbimento del ricorso incidentale non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorsoprincipale, rigetta il sesto, dichiara assorbiti il terzo ed il quinto nonché il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnatoin relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione , anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; Così dec