CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15226/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13541/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale autenticata in data 4 maggio 2016 dal Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], n. 253743rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 282 3 /04/2015 , depositata il 16 dicembre 2015; [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 2005 - 2006-2007. R.G. N.13541/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del25 gennaio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Forlì - Cesena, in data 5 novembre 2011, notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di contestazione n. THFCOL200156/2011, con il quale veniva irrogata la sanzione di € 236.760,75 per violazione degli obblighi previsti dal d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 per le annualità 2005-2006- 2007, non avendo la stessa dichiarato (tramite l’apposito modulo RW) né la detenzione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria d’importo superiore ad € 10.000,00, né i trasferimenti da e verso l’estero che avevano interessato investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria. Tale atto veniva emesso sulla base di tre separati avvisi di accertamento, con i quali venivano accertati, a carico di [OSCURATO:PERSONA], maggiori redditisulla base di attività finanziere detenute all’estero, a seguito di attività di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, che a sua volta traevaorigine dalle informazioni riguardanti la contribuente acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante i canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttive 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e R.G. N.13541/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], stipulata il 5 ottobre 1989 e ratificata in Italia con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, sulla base di una lista di persone fisiche (c.d. lista Falciani, giunta in possesso delle autorità italiane) detentrici di disponibilità finanziarie presso la Banca HSBC [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra per gli anni 2005-2006-2007. Nell’ambito di tali indagini, veniva accertata la disponibilità, da parte della Bedetti, di somme di denaro presso la banca HSBC [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra; tali somme, detenute in Svizzera, erano soggette alle norme sul monitoraggio fiscale, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n. 227/1990. 2. La contribuenteimpugnava l’atto di irrogazione sanzioni in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale Forlìla quale, con sentenza n. 222/01/2011, pronunciata il 24 ottobre 2011, lo accoglieva, annullando l’atto impositivo. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna , con sentenza n. 2823/04/2015, pronunciata il 24 novembre2015, e depositata in segreteria il 16 dicembre 2015, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la legittimità delle sanzioni applicate, ma nella misura ordinaria, e non nella misura raddoppiata, come invece disposto nell’atto di contestazione, con compensazione integrale delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinquemotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 2 5 gennaio R.G. N.13541/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia delle Entrate comunicato che, nelle more del giudizio, la Direzione provinciale II di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto lo sgravio totale delle sanzioni applicate (provvedimento n. 2019S353056), ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, essendo la ricorrente deceduta e non trasmettendosi le sanzioni agli eredi. Spese integralmente compensate. Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002. P. Q. M. La Corte d