CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di questi per il delitto di cui agli artt. 624, 625 e 61 n. 7, cod. pen. (capo A); - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt.581 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, e deducendo che i motivi di gravame, sia quelli in punto di responsabilità che quelli in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, erano stati articolati in maniera sufficientemente specifica; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che oppone ai rilievi di aspecificità dei motivi di appello spiegati nella sentenza impugnata argomenti ancora una volta assertivi e perciò privi di effettivo confronto critico con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata (segnatamente laddove la Corte territoriale ha stigmatizzato l'astrattezza dei motivi di gravame, ossia l'assenza di addentellati concreti alle ragioni della decisione appellata cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza di appello); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente