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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39803/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per varie ipotesi di bancarotta impropria semplice e fraudolenta a lui ascritte nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 27 luglio 2017; mentre, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo (che riprende anche in sede di conclusioni), con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di attribuzione della qualifica di amministratore di fatto.

A fronte di una specifica doglianza articolata sul punto in sede di gravame, la Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare due dati neutri: la circostanza che l'imputato tenesse i rapporti con il commercialista della società e il fatto che sia stato l'imputato a prendere contatto con il curatore del fallimento.

3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto è manifestamente infondato.

L'esame congiunto delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado — che, in ragione della loro conformità, si integrano a vicenda, formando un'unica entità giuridica — offre un quadro argomentativo idoneo a dare adeguato conto della veste di amministratore di fatto assegnata al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] srl risultava formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], che ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Il ruolo di Prestinari viene ricavato dalle dichiarazioni rese al curatore dal dottor Franchi, commercialista della fallita: quest'ultimo ha indicato nel Prestinari l'unico soggetto che si occupava della gestione societaria; ha chiarito che il suo solo interlocutore per le questioni attinenti alla società era Prestinari e che l'amministratrice di diritto si presentava solo per "firmare i documenti" (pagg. 2 e 3 sentenza di primo grado, richiamate in sintesi a pag. 7 della sentenza di appello).

Osserva il giudice di merito che la circostanza ha trovato riscontro nel fatto che il curatore del fallimento ha convocato Prestinari per ricevere le informazioni relative alla società e che costui si è dichiarato disponibile senza contestare il proprio ruolo, salvo poi evitare di presentarsi.

La motivazione offerta è congrua e priva di cadute logiche, mentre va ricordato che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive [...] il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per varie ipotesi di bancarotta impropria semplice e fraudolenta a lui ascritte nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 27 luglio 2017; mentre, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo (che riprende anche in sede di conclusioni), con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di attribuzione della qualifica di amministratore di fatto. A fronte di una specifica doglianza articolata sul punto in sede di gravame, la Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare due dati neutri: la circostanza che l'imputato tenesse i rapporti con il commercialista della società e il fatto che sia stato l'imputato a prendere contatto con il curatore del fallimento. 3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto è manifestamente infondato. L'esame congiunto delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado — che, in ragione della loro conformità, si integrano a vicenda, formando un'unica entità giuridica — offre un quadro argomentativo idoneo a dare adeguato conto della veste di amministratore di fatto assegnata al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] srl risultava formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], che ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il ruolo di Prestinari viene ricavato dalle dichiarazioni rese al curatore dal dottor Franchi, commercialista della fallita: quest'ultimo ha indicato nel Prestinari l'unico soggetto che si occupava della gestione societaria; ha chiarito che il suo solo interlocutore per le questioni attinenti alla società era Prestinari e che l'amministratrice di diritto si presentava solo per "firmare i documenti" (pagg. 2 e 3 sentenza di primo grado, richiamate in sintesi a pag. 7 della sentenza di appello). Osserva il giudice di merito che la circostanza ha trovato riscontro nel fatto che il curatore del fallimento ha convocato Prestinari per ricevere le informazioni relative alla società e che costui si è dichiarato disponibile senza contestare il proprio ruolo, salvo poi evitare di presentarsi. La motivazione offerta è congrua e priva di cadute logiche, mentre va ricordato che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive [...] il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della C
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