Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2024

Cassazione n. 37872/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 luglio 2023, quale risulta a seguito dell'ordinanza di correzione di errore materiale del 12 febbraio 2024, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava, richiamando l'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con sentenza del 13 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2016, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna a un anno e quattro mesi di reclusione infitta con la stessa sentenza.

La revoca era ricondotta al fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo la concessione del suddetto beneficio, aveva riportato una condanna divenuta irrevocabile per un fatto commesso precedentemente.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento dell'ordinanza di revoca del beneficio, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen. e deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen.

Afferma che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto delle istanze difensive e della mancanza delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 27 settembre 2017, irrevocabile il 10 febbraio 2018, per un reato commesso precedentemente alla concessione del beneficio, è stata annullata a seguito di accoglimento del ricorso per cassazione proposto da un coimputato e che gli effetti favorevoli di tale annullamento si estendono ad [OSCURATO:PERSONA], sicché anche il Pubblico Ministero ha revocato l'ordine di esecuzione a carico di costui.

La difesa allega un provvedimento del Pubblico Ministero in data 8 marzo 2022, di annullamento e revoca di un provvedimento di cumulo e contestuale ordine di esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che la sua tesi è dimostrata anche dalle iscrizioni del Casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è generico, quindi inammissibile, perché non è sorretto da allegazioni comprovanti l'assunto del ricorrente, secondo il quale la sentenza di condanna, che ha costituito il presupposto giuridico della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, sarebbe stata annullata.

Il provvedimento del Pubblico Ministero datato 8 marzo 2022, allegato al ricorso per cassazione, reca infatti l'annullamento e la revoca di un provvedimento di cumulo e di contestuale ordine di esecuzione, ma non emerge che sia basato sulle ragioni indicate nel ricorso.

Per completezza, deve notarsi che neppure l'esame del certificato del Casellario giudiziale offre elementi per la conferma della tesi difensiva.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 luglio 2023, quale risulta a seguito dell'ordinanza di correzione di errore materiale del 12 febbraio 2024, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava, richiamando l'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con sentenza del 13 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2016, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna a un anno e quattro mesi di reclusione infitta con la stessa sentenza. La revoca era ricondotta al fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo la concessione del suddetto beneficio, aveva riportato una condanna divenuta irrevocabile per un fatto commesso precedentemente. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento dell'ordinanza di revoca del beneficio, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen. e deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. Afferma che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto delle istanze difensive e della mancanza delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 27 settembre 2017, irrevocabile il 10 febbraio 2018, per un reato commesso precedentemente alla concessione del beneficio, è stata annullata a seguito di accoglimento del ricorso per cassazione proposto da un coimputato e che gli effetti favorevoli di tale annullamento si estendono ad [OSCURATO:PERSONA], sicché anche il Pubblico Ministero ha revocato l'ordine di esecuzione a carico di costui. La difesa allega un provvedimento del Pubblico Ministero in data 8 marzo 2022, di annullamento e revoca di un provvedimento di cumulo e contestuale ordine di esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che la sua tesi è dimostrata anche dalle iscrizioni del Casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico, quindi inammissibile, perché non è sorretto da allegazioni comprovanti l'assunto del ricorrente, secondo il quale la sentenza di condanna, che ha costituito il presupposto giuridico della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, sarebbe stata annullata. Il provvedimento del Pubblico Ministero datato 8 marzo 2022, allegato al ricorso per cassazione, reca infatti l'annullamento e la revoca di un provvedimento di cumulo e di contestuale ordine di esecuzione, ma non emerge che sia basato sulle ragioni indicate nel ricorso. Per completezza, deve notarsi che neppure l'esame del certificato del Casellario giudiziale offre elementi per la conferma della tesi difensiva. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 37872/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris