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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 04353/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 agosto 1983; avverso la sentenza del 30 settembre 2021, emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 10 gennaio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] W. Wiget, nell'interesse della parte civile costituita; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 595 cod. pen., perché avrebbe offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] pubblicando (il 13 giugno 2016), sulla sua pagina web, un articolo da lui firmato, dal titolo "Perché un piatto di [OSCURATO:PERSONA] costa cinquanta volte di più dei 4 salti in padella findus", avente, secondo la prospettazione accusatoria, contenuto diffamatorio perché contenente affermazioni parziali e non rispondenti al vero.

Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno ritenuto l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo hanno condannato alla pena ritenuta di giustizia (in ultimo determinata in euro 800 di multa) e al risarcimento del danno cagionato alla parte civile.

2. Ricorre per cassazione l'imputato e articola tre motivi di censura.

2.1. Con il primo - formulato sotto i profili della violazione di legge, di inosservanza di norme processuali, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione - si deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, in quanto il Tribunale, alla luce di una valutazione errata e parziale di superfluità, avrebbe revocato l'originaria ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa, impedendo, così, l'esercizio del diritto alla prova.

2.2. Con il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce, invece, l'omessa applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, attesa la verità delle affermazioni contenute nel suo articolo.

2.3. Con il terzo, in ultimo, anche questo formulato sotto i profili della violazione di legge e vizio di motivazione, la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis del codice penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come si è detto, il ricorrente lamenta, preliminarmente, che il Tribunale avrebbe revocato l'originaria ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa, alla luce di una valutazione errata e parziale di superfluità, così indebitamente comprimendo il suo diritto di difesa.

Il motivo è infondato.

Il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi trova, intrinsecamente, il suo limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 267559).

Potere che, nel corso del dibattimento, si esercita attraverso l'eventuale revoca, per superfluità, delle prove già ammesse ed assume un'ampiezza maggiore rispetto a quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso (in sede di ammissione delle prove richieste), perché può (e deve) essere esercitato alla luce del materiale probatorio già raccolto e valutato nel corso dell'istruttoria.

Ed è sindacabile, in sede di legittimità, solo nei limiti della verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv. 269331).Ebbene, il Tribunale ha revocato l'originaria ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa (segnatamente l'esame dei testi a discarico) rilevando come si sarebbe trattato di testimoni, chiamati a riferire sull'utilizzo, da parte della persona offesa, di prodotti surgelati.

Circostanza sulla quale gli stessi testi avrebbero già riferito in altro giudizio, già espletato, e la cui sentenza irrevocabile sarebbe già stata acquisita agli atti del dibattimento.

La motivazione è logica e coerente ed in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

Sotto tale profilo non rileva né la diversa natura dei testi (non tutti agenti di polizia giudiziaria), né il diverso reato per il quale si procedeva in quel giudizio.

Ciò che rileva, ai fini della valutazione di superfluità è la circostanza di fatto sul quale il teste è chiamato a rispondere, essendo le successive valutazioni estranee alla fase dell'assunzione.

Il teste non interloquisce sulla sussistenza del reato, bensì, sulle circostanze di fatto oggetto del capitolo di prova.

E non è contestato che i detti testi avrebbero dovuto rispondere in ordine alle medesime circostanze fattuali (ossia l'utilizzo di cibi surgelati) oggetto del precedente esame.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Come si è detto, il ricorrente lamenta l'omessa applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, attesa la (asserita) verità delle affermazioni contenute nel suo articolo.

In linea generale, il diritto di cronaca giornalistica rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, espressione della libertà di pensiero e di stampa, riconosciute dall'art. 21 cost., e consiste nel potere - dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata (Sez. 5, n. 4492 del 12/01/1982, Rv. 153477).

L'esercizio di tale diritto, tuttavia, nella sua concreta esplicazione, come ogni altro diritto di libertà, trova la sua esterna delimitazione nei paralleli diritti e interessi fondamentali della persona (come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost.).

Cosicché, essendo il giornalista un semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, la rappresentazione offerta non solo deve rispondere ad un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (che giustifichi la compressione dei simmetrici diritti della persona incisi dalla divulgazione dei fatti), ma deve anche offrire una descrizione coerente con la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della realtà, rappresentata in forma «civile», tanto nell'esposizione dei fatti, quanto nella loro valutazione (c.d. continenza), nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (Cass. n. 5259 del 18/10/1984).In applicazione di queste generali coordinate, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, il corretto esercizio del diritto di cronaca (giudiziaria) impone che l'attribuzione ad un soggetto di un fatto illecito sia coerente con le risultanze istruttorie, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione, che della sua concreta gravità (Sez. 5, n. 13782 del 29/01/2020, Rv. 278990).

Requisito che non si risolve nella mera correttezza formale dell'esposizione (cfr. Cass. sez. 3 civ, 31.3.2007, n. 8065, rv. 598568), ma involge il profilo (sostanziale) della necessaria presunzione di non colpevolezza.

Cosicché, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista che riporti una notizia tratta da un procedimento penale, in particolare se risalente nel tempo, è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l'assoluzione dell'accusato (Sez. 5, n. 21703 del 05/05/2021, Rv. 281211).

Ebbene, alla luce di queste coordinate ermeneutiche, si può effettivamente concludere che le circostanze affermate dal ricorrente nell'articolo oggetto del capo d'imputazione non siano state rappresentate secondo i canoni della verità e della continenza.

Non solo il ricorrente, pur riferendo di un procedimento incardinato a carico della persona offesa per frode alimentare, ha omesso di dar conto della successiva sentenza assolutoria, pronunciata ben tre anni prima della stesura dell'articolo (e, con ciò, contravvenendo ad un suo preciso obbligo di verifica).

Ma, alla luce della ricostruzione offerta dai giudici di merito, non risponde al vero neanche la circostanza, pur chiaramente affermata nell'articolo, che nel ristorante della persona offesa sono distribuiti piatti surgelati, dato ampiamente smentito proprio dall'accertamento compiuto nel richiamato parallelo procedimento penale.

Né, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, tale dato può ritenersi contraddetto dalle particolari metodiche di conservazione del "nnusetto di maiale", uno dei piatti presenti nel menù e servito al ristorante decongelato.

In questo caso, infatti, la pietanza deve necessariamente abbattuta" e, quindi, congelata fin dall'origine, attraverso un procedimento tecnico imposto da prevalenti esigenze sanitarie.

3. Il ricorrente lamenta, in ultimo, la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis del codice penale.

Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'esimente alla luce della incisività delle aggravanti contestate (l'attribuzione di un fatto determinato e il mezzo di divulgazione) e del conseguente pregiudizio arrecato alla persona offesa.Invero, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen. (essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla corte territoriali sono logiche, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati ed in quanto tale insindacabili in sede di legittimità.

Né può ritenersi sintomo di manifesta contraddittorietà aver valorizzato, ai fini dell'esclusione dell'esimente in parola, circostanze aggravanti poi ritenute, nel successivo giudizio di comparazione, equivalenti alle pur riconosciute attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131- bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile perché essa non ha offerto alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti (Sez.

U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 agosto 1983; avverso la sentenza del 30 settembre 2021, emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 10 gennaio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] W. Wiget, nell'interesse della parte civile costituita; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 595 cod. pen., perché avrebbe offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] pubblicando (il 13 giugno 2016), sulla sua pagina web, un articolo da lui firmato, dal titolo "Perché un piatto di [OSCURATO:PERSONA] costa cinquanta volte di più dei 4 salti in padella findus", avente, secondo la prospettazione accusatoria, contenuto diffamatorio perché contenente affermazioni parziali e non rispondenti al vero. Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno ritenuto l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo hanno condannato alla pena ritenuta di giustizia (in ultimo determinata in euro 800 di multa) e al risarcimento del danno cagionato alla parte civile. 2. Ricorre per cassazione l'imputato e articola tre motivi di censura. 2.1. Con il primo - formulato sotto i profili della violazione di legge, di inosservanza di norme processuali, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione - si deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, in quanto il Tribunale, alla luce di una valutazione errata e parziale di superfluità, avrebbe revocato l'originaria ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa, impedendo, così, l'esercizio del diritto alla prova. 2.2. Con il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce, invece, l'omessa applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, attesa la verità delle affermazioni contenute nel suo articolo. 2.3. Con il terzo, in ultimo, anche questo formulato sotto i profili della violazione di legge e vizio di motivazione, la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis del codice penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si è detto, il ricorrente lamenta, preliminarmente, che il Tribunale avrebbe revocato l'originaria ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa, alla luce di una valutazione errata e parziale di superfluità, così indebitamente comprimendo il suo diritto di difesa. Il motivo è infondato. Il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi trova, intrinsecamente, il suo limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 267559). Potere che, nel corso del dibattimento, si esercita attraverso l'eventuale revoca, per superfluità, delle prove già ammesse ed assume un'ampiezza maggiore rispetto a quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso (in sede di ammissione delle prove richieste), perché può (e deve) essere esercitato alla luce del materiale probatorio già raccolto e valutato nel corso dell'istruttoria. Ed è sindacabile, in sede di legittimità, solo nei limiti della verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv. 269331).Ebbene, il Tribunale ha revocato l'originaria ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa (segnatamente l'esame dei testi a discarico) rilevando come si sarebbe trattato di testimoni, chiamati a riferire sull'utilizzo, da parte della persona offesa, di prodotti surgelati. Circostanza sulla quale gli stessi testi avrebbero già riferito in altro giudizio, già espletato, e la cui sentenza irrevocabile sarebbe già stata acquisita agli atti del dibattimento. La motivazione è logica e coerente ed in quanto tale insindacabile in sede di legittimità. Sotto tale profilo non rileva né la diversa natura dei testi (non tutti agenti di polizia giudiziaria), né il diverso reato per il quale si procedeva in quel giudizio. Ciò che rileva, ai fini della valutazione di superfluità è la circostanza di fatto sul quale il teste è chiamato a rispondere, essendo le successive valutazioni estranee alla fase dell'assunzione. Il teste non interloquisce sulla sussistenza del reato, bensì, sulle circostanze di fatto oggetto del capitolo di prova. E non è contestato che i detti testi avrebbero dovuto rispondere in ordine alle medesime circostanze fattuali (ossia l'utilizzo di cibi surgelati) oggetto del precedente esame. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Come si è detto, il ricorrente lamenta l'omessa applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, attesa la (asserita) verità delle affermazioni contenute nel suo articolo. In linea generale, il diritto di cronaca giornalistica rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, espressione della libertà di pensiero e di stampa, riconosciute dall'art. 21 cost., e consiste nel potere - dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata (Sez. 5, n. 4492 del 12/01/1982, Rv. 153477). L'esercizio di tale diritto, tuttavia, nella sua concreta esplicazione, come ogni altro diritto di libertà, trova la sua esterna delimitazione nei paralleli diritti e interessi fondamentali della persona (come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost.). Cosicché, essendo il giornalista un semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, la rappresentazione offerta non solo deve rispondere ad un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (che giustifichi la compressione dei simmetrici diritti della persona incisi dalla divulgazione dei fatti), ma deve anche offrire una descrizione coerente con la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della realtà, rappresentata in forma «civile», tanto nell'esposizione dei fatti, quanto nella loro valutazione (c.d. continenza), nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (Cass. n. 5259 del 18/10/1984).In applicazione di queste generali coordinate, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, il corretto esercizio del diritto di cronaca (giudiziaria) impone che l'attribuzione ad un soggetto di un fatto illecito sia coerente con le risultanze istruttorie, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione, che della sua concreta gravità (Sez. 5, n. 13782 del 29/01/2020, Rv. 278990). Requisito che non si risolve nella mera correttezza formale dell'esposizione (cfr. Cass. sez. 3 civ, 31.3.2007, n. 8065, rv. 598568), ma involge il profilo (sostanziale) della necessaria presunzione di non colpevolezza. Cosicché, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista che riporti una notizia tratta da un procedimento penale, in particolare se risalente nel tempo, è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l'assoluzione dell'accusato (Sez. 5, n. 21703 del 05/05/2021, Rv. 281211). Ebbene, alla luce di queste coordinate ermeneutiche, si può effettivamente concludere che le circostanze affermate dal ricorrente nell'articolo oggetto del capo d'imputazione non siano state rappresentate secondo i canoni della verità e della continenza. Non solo il ricorrente, pur riferendo di un procedimento incardinato a carico della persona offesa per frode alimentare, ha omesso di dar conto della successiva sentenza assolutoria, pronunciata ben tre anni prima della stesura dell'articolo (e, con ciò, contravvenendo ad un suo preciso obbligo di verifica). Ma, alla luce della ricostruzione offerta dai giudici di merito, non risponde al vero neanche la circostanza, pur chiaramente affermata nell'articolo, che nel ristorante della persona offesa sono distribuiti piatti surgelati, dato ampiamente smentito proprio dall'accertamento compiuto nel richiamato parallelo procedimento penale. Né, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, tale dato può ritenersi contraddetto dalle particolari metodiche di conservazione del "nnusetto di maiale", uno dei piatti presenti nel menù e servito al ristorante decongelato. In questo caso, infatti, la pietanza deve necessariamente abbattuta" e, quindi, congelata fin dall'origine, attraverso un procedimento tecnico imposto da prevalenti esigenze sanitarie. 3. Il ricorrente lamenta, in ultimo, la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis del codice penale. Il motivo è inammissibile. La corte territoriale ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'esimente alla luce della incisività delle aggravanti contestate (l'attribuzione di un fatto determinato e il mezzo di divulgazione) e del conseguente pregiudizio arrecato alla persona offesa.Invero, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen. (essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla corte territoriali sono logiche, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati ed in quanto tale insindacabili in sede di legittimità. Né può ritenersi sintomo di manifesta contraddittorietà aver valorizzato, ai fini dell'esclusione dell'esimente in parola, circostanze aggravanti poi ritenute, nel successivo giudizio di comparazione, equivalenti alle pur riconosciute attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131- bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile perché essa non ha offerto alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti (Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
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