CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19363/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procure su fogli separati congiunti al ricorso; con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrenti-nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-per la cassazione della SENTENZA n. 363/2024 della CORTE d’APPELLOdi PALERMO, pubblicata il 6 marzo 2024, notificata l’8 marzo 2024;Numero registro generale 10381/2024Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 19363/2026Data pubblicazione 12/06/2026udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. con sentenza 6 marzo 2024 n.363, la Corte d’appello di Palermo,a seguito di rinvio ex art.622 cod. proc. pen. ed in sede diimpugnazione della sentenza n.10047/2015 del Giudice di pace diPalermo, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danniderivanti da sinistro stradale, proposta da [OSCURATO:PERSONA], WilliamPalazzolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: a) ha datoassicurativa con soddisfacimento della pretesa risarcitoria azionata daiprimi, mediante pagamenti quietanzati effettuati dalla seconda; b) ha,peraltro, ritenuto di non poter accogliere la richiesta di cessazione dellamateria del contendere formulata dagli appellanti e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sul rilievo che tale statuizione postula che le parti«si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento dellasituazione sostanziale», laddove, invece, nella fattispecie, l’appellatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA] non aveva aderito alla predetta richiesta; c) haritenuto, invece, sussistente una «rinuncia» o, comunque, una«manifestazione di sopravvenuto disinteresse alla coltivazionedell’appello» da parte dei danneggiati, con conseguente necessità diconfermare la sentenza impugnata; d) ha dunque “rigettato” l’appello,compensando le spese del rapporto processuale intercorso tra lacompagnia assicurativa e gli appellanti e condannando invece questiultimi, «secondo soccombenza», a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] SantisNumero registro generale 10381/2024Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 19363/2026Data pubblicazione 12/06/2026quelle del giudizio di rinvio e del precedente giudizio di legittimitàconcernenti il relativo rapporto processuale;2. avverso la sentenza della Corte panormita ricorrono percassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eValentina Marullo, sulla base di due motivi, con cui censurano lastatuizione di condanna alle spese emessa nei loro confronti;non svolgono difese in questa sede di legittimità Salvatore DeSantis e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., restando intimati;il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte;non sono state depositate memorie.Considerato che:1.1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata “violazione efalsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) inrelazione agli artt. 112 e 91 c.p.c. del c.c. (non corrispondenza fra lachiesta indagine nel merito e la rinuncia al gravame e falsa applicazionedel criterio di soccombenza)”;i ricorrenti deducono, depositando il relativo atto, che, pur avendogià convenzionalmente regolato le spese di lite con la [OSCURATO:SOCIETA].,nelle note di trattazione scritta depositate il giorno 8 novembre 2023avevano chiesto «dichiararsi la cessazione della materia del contenderecon compensazione delle spese», compulsando «il Decidente ad unadelibazione di compensazione per soccombenza (reciproca) ex art. 92c.p.c., ritenendola nel complesso più equa in base ad un criteriounitario e globale di definizione della controversia»;sostengono che il pronunciamento sulla domanda (accessoria) dicompensazione delle spese avrebbe postulato la previa delibazione nelNumero registro generale 10381/2024Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 19363/2026Data pubblicazione 12/06/2026merito della domanda (principale) risarcitoria (seppure in viameramente «prognostica» – recte: virtuale –, stante la richiesta dicessazione della materia del contendere), esclusivamente in funzionedella regolazione delle spese di lite;la Corte territoriale sarebbe dunque incorsa in una violazione dellaregola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessapronuncia, «erroneamente interpretando l’espressa e chiara richiestadi “cessata materia del contendere” con compensazione delle spese dilite, siccome riportata nelle note di trattazione scritta, come rinuncia(definitiva e irrevocabile) all’intero gravame», senza tener conto, tral’altro, degli atti processuali successivamente depositati (comparseconclusionali e memorie di replica), in cui, dato atto della transazionestipulata con la [OSCURATO:SOCIETA]., era stato invece chiesto che, «in sededi sindacato sulla soccombenza virtuale», [OSCURATO:PERSONA] fossepersino condannato alle spese di lite concernenti il relativo rapportoprocessuale o che, comunque, queste fossero integralmentecompensate;sarebbe stato inoltre violato l’art.91 cod. proc. civ., in ragione dellamancata indagine di merito sul gravame erroneamente ritenutooggetto di rinuncia;1.2. con il secondo motivo, il cui esame è logicamente subordinatoal rigetto del primo, viene denunciata “nullità della sentenza e delprocedimento (ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) per violazione degliartt.132 co. 2 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art 91 c.p.c.(omessa motivazione di rigetto dell’appello - insanabile contrasto fra larinuncia al gravame o sopravvenuto suo disinteresse e la statuizione dirigetto con condanna secondo soccombenza)”;Numero registro generale 10381/2024Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 19363/2026Data pubblicazione 12/06/2026i ricorrenti sostengono che il rilievo della loro “soccombenza”, postodalla Corte di merito a fondamento della condanna nelle spese, sarebbeprivo di motivazione sia perché nessuna statuizione di soccombenzaera contenuta nella sentenza di primo grado, confermata dallasentenza impugnata, sia perché quest’ultima, dopo aver ritenuto chel’appello fosse stato oggetto di rinuncia o di manifestazione didisinteresse, ne avrebbe pronunciato il “rigetto” senza una previa suadelibazione nel merito (funzionale ad un giudizio di soccombenza, siapure virtuale) ed omettendo integralmente di motivare le sotteseragioni giuridiche di una siffatta decisione;2. il primo motivo è infondato, mentre è fondato il secondo;non sussiste infatti la dedotta omessa pronuncia sulla richiesta dicessazione della materia del contendere con compensazione dellespese, né la dedotta violazione dell’art.91 cod. proc. civ.;in primo luogo, va osservato che la richiesta di cessazione dellamateria del contendere non costituisce una vera e propria domanda (diaccertamento, costitutiva o di condanna) sulla quale, al paridell’eccezione, possa profilarsi una violazione (per difetto o pereccesso) del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all’art.112 cod. proc. civ.; la cessazione della materia delcontendere, infatti, costituisce oggetto di una pronuncia meramenteprocessuale, non idonea a formare il giudicato sostanziale (da ultimo,Cass. 31/03/2026, n.7869) e può essere dichiarata anche d’ufficio, inogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussistepiù contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e checonseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontàdella legge nel caso concreto (Cass. 16/03/2015, n. 5188; Cass.Numero registro generale 10381/2024Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 19363/2026Data pubblicazione 12/06/202623/07/2029, n. 19845; Cass. 12/11/2020, n.25625); la relativarichiesta, il cui accoglimento presuppone conclusioni conformi delleparti, consiste quindi in un mero atto di impulso, perché il giudiceprovveda in tal senso;in secondo luogo (e in ogni caso), nella fattispecie non vi è stataalcuna omessa pronuncia sulla richiesta formulata dalle parti appellantinelle note di trattazione scritta depositate l’8 novembre 2023: la Cortedi merito, infatti, proprio rispondendo a tale richiesta, ha ritenuto chein ragione della mancata adesione ad essa di [OSCURATO:PERSONA],restava preclusa la possibilità di dichiarare cessata la materia delcontendere e ha quindi interpretato il contegno delle parti appellantiquale manifestazione di disinteresse alla coltivazionedell’impugnazione, pervenendo, coerentemente con tali premesse, aduna pronuncia di rigetto (da intendersi quale rigetto “in rito”dell’impugnazione, in quanto divenuta inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse) e di conseguente conferma della sentenzaimpugnata;infine, la compensazione delle spese del rapporto processualevertente tra l’appellato [OSCURATO:PERSONA] e gli appellanti, invocatada questi ultimi con le predette note difensive, è stata esclusa sulprevio rilievo della soccombenza (evidentemente “virtuale”) deirichiedenti, che dunque sono stati condannati al relativo pagamento,in conformità al disposto dell’art.91 cod. proc. civ.;3. esclusa la fondatezza del primo motivo, in entrambe le censurein cui è articolato, si palesa peraltro fondato il secondo;infatti, la valutazione di soccombenza virtuale posta a fondamentodella condanna alle spese irrogata in confronto degli appellanti, nonNumero registro generale 10381/2024Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 19363/2026Data pubblicazione 12/06/2026solo è stata espressa in modo meramente apodittico (la Corte di meritosi è limitata a dare conto che la detta condanna era pronunciata«secondo soccombenza», senza esplicitare le ragioni di tale giudizio),ma si pone in posizione di irriducibile contraddizione rispetto alleprecedenti argomentazioni (pag. 4 della sentenza impugnata) in cui,nell’evidenziare che il “rigetto” dell’appello sarebbe stato basato suragioni prescindenti il merito (il sopravvenuto venir meno dell’interesseall’impugnazione), la Corte aveva spiegato che l’istruzione probatoriadisposta in conformità alle statuizioni della sentenza di cassazione nonera stata completata e che la CTU non era stata depositata, con ciòdando atto della mancata formulazione, allo stato, di un motivatogiudizio, sia pure virtuale, sulla fondatezza o meno del gravame;il secondo motivo di ricorso va dunque accolto e la sentenzaimpugnata va cassata in relazione ad esso, stante la rilevata nullità perdifetto assoluto di motivazione sul giudizio di soccombenza virtualeposto a fondamento della statuizione di condanna degli appellanti alpagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA];la causa va pertanto rinviata alla Corte d’appello di Palermo, indiversa composizione, la quale rinnoverà il predetto giudizio disoccombenza virtuale, dando conto, con adeguata motivazione, delleragioni di fondatezza (totale o parziale) o di infondatezza della pretesaazionata e calibrando, in relazione all’esito di tale giudizio, lastatuizione di condanna (totale o parziale) o di compensazione dellespese del rapporto processuale vertente tra [OSCURATO:PERSONA], WilliamPalazzolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da un lato, eSalvatore [OSCURATO:PERSONA], dall’altro;Numero registro generale 10381/2024Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 19363/2026Data pubblicazione 12/06/2026il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. civ.).[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteLina Rubino