CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancata esclusione della punibilità per particobre tenuità del fatto e di diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, oltre che di puro merito, perché si limita a contestare la diversa e motivata affermazione contenuta in sentenza. 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato: nello specifico, pertinente e sufficiente è il riferimento compiuto in sentenza alla gravità della condotta ed ai plurimi ed anche specifici precedenti dell'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara i P.Q.M