CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D/RITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 1 febbraio 2022, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Foggia in data 26 febbraio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di ricettazione (capo A), resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e danneggiamento (capo C). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta erronea qualificazione giuridica della condotta di cui al capo A), è del tutto aspecifico in quanto non si confronta con le argomentate conclusioni della sentenza di appello (v. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), non potendosi poi in alcun modo giustificare le valutazioni in fatto operate dal ricorrente finalizzate ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione al delitto di cui al capo C), è del tutto aspecifico, non confrontandosi ancora una volta con le argomentazioni della Corte territoriale (v. pagg. 6 e 7 della sentenza di appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C