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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44989/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Sandy hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Modena, con la quale le stesse sono state condannate per concorso in un tentativo di furto aggravato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., equivalente rispetto alle aggravanti (in Modena, 21/8/2013); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., quanto all'imputata [OSCURATO:PERSONA], perché le censure (mancato riconoscimento della desistenza volontaria e giudizio di comparazione più favorevole) sono meramente reiterative rispetto alle doglianze veicolate con il gravame, alle quali i giudici territoriali hanno dato risposta congrua, non contraddittoria e neppure illogica, rispetto alla quale difetta altresì il necessario confronto (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); quanto all'imputata [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un unico motivo, formulato in modo generico, sì da non evidenziare alcuna critica effettiva alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; che alla inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enia errao D E [OSCURATO:PERSONA] 1 H\ 25 NOV 22 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Sandy hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Modena, con la quale le stesse sono state condannate per concorso in un tentativo di furto aggravato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., equivalente rispetto alle aggravanti (in Modena, 21/8/2013); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., quanto all'imputata [OSCURATO:PERSONA], perché le censure (mancato riconoscimento della desistenza volontaria e giudizio di comparazione più favorevole) sono meramente reiterative rispetto alle doglianze veicolate con il gravame, alle quali i giudici territoriali hanno dato risposta congrua, non contraddittoria e neppure illogica, rispetto alla quale difetta altresì il necessario confronto (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); quanto all'imputata [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un unico motivo, formulato in modo generico, sì da non evidenziare alcuna critica effettiva alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; che alla inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enia errao D E [OSCURATO:PERSONA] 1 H\ 25 NOV 22 I