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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32367/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina dello scorso 22 febbraio, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per vari ‘ "reati-scopo" (capi 11, 12, 13, 15, 16 e 18 d'incolpazione), chiedendo di annullare tale provvedimento e di revocare la misura.

1.1. Il ricorso contesta anzitutto, sotto il profilo della violazione di legge e dei vizi della motivazione, la valutazione di gravità indiziaria compiuta dal Tribunale, rilevando che essa si fonda essenzialmente sui risultati delle intercettazioni di conversazioni, dal contenuto tuttavia equivoco e non confortate da sequestri di sostanze o di somme di denaro significative né da altre emergenze obiettive: così che non risulterebbero accertati i canali di approvvigionamento e di successiva distribuzione delle sostanze, né la tipologia, le quantità, il prezzo e gli acquirenti delle stesse od altri dati di fatto sintomatici dell'esistenza di un gruppo organizzato; soltanto ipotetici, infatti, risulterebbero i rapporti del ricorrente con i ritenuti sodali Cammareri e Lionetto, nonché impossibile l'allestimento di un'organizzazione criminale nel periodo considerato, versandosi nel pieno della pandemia da "covid" con le restrizioni alla libera circolazione allora imposte.

1.2. Vizi di motivazione vengono, poi, dedotti anche con riferimento al ritenuto pericolo di recidiva, che il Tribunale avrebbe tratto esclusivamente dall'ipotizzato inserimento dell'indagato nella compagine mafiosa in passato facente capo a suo padre e suo zio, sebbene in relazione al relativo addebito il Giudice per le indagini preliminari non abbia ravvisato a suo carico un quadro di gravità indiziaria, non applicandogli per esso alcuna misura cautelare.

A tal fine, l'ordinanza impugnata ha valorizzato elementi desunti da precedenti indagini, non indicati nella richiesta del Pubblico ministero e privi di riscontri, invece tralasciando di considerare il lungo periodo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura (circa quattro anni), l'incensuratezza dell'indagato, l'assenza di precedenti giudiziari a suo carico e lo svolgimento, da parte sua, di regolare attività lavorativa bracciantile dal 2011, che, se egli avesse vissuto dei ricchi proventi illeciti che gli si attribuiscono, non avrebbe avuto necessità di svolgere.

2. L'impugnazione è inammissibile.

2.1. Il primo motivo non è consentito ed è comunque del tutto aspecifico.

Esso, infatti, si risolve in una semplice manifestazione di dissenso dalle valutazioni del Tribunale, peraltro rassegnata non già con riferimento a singoli e ben individuati profili della decisione, ma in modo soltanto generale, senza alcun riferimento critico alla pletora di risultanze investigative indicate nell'ordinanza impugnata, e comunque senza la benché minima denuncia di vizi logici della motivazione, ai quali è limitato il sindacato di legittimità.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre a presentare _ anch'esso tratti essenziali di genericità.Vero è che il Tribunale, nella sua motivazione, ha dato ampio spazio ai rapporti del ricorrente con il sodalizio mafioso facente capo alla sua famiglia, sebbene in assenza, a carico di costui, di un quadro di gravità indiziaria di partecipazione a quello.

Tuttavia, tale argomento è stato utilizzato da quei .udici soltanto a conforto del ritenuto inserimento del Bontempo nei circuiti crlTninali del luogo, desunto dalle risultanze, sostanzialmente indiscusse, della presente indagine e valorizzato al fine di svalutare il dato della distanza temporale dei fatti.

Ma, soprattutto, correttamente il Tribunale ha dato atto dell'esistenza della presunzione legale di esistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, in ragione dell'incolpazione per il delitto associativo: presunzione che è onere dell'indagato vincere, mercé l'allegazione di specifici e concludenti elementi logicamente incompatibili con essa, che non possono certamente individuarsi nell'incensuratezza e nello svolgimento di attività lavorativa, ai quali invece si limita il ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina dello scorso 22 febbraio, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per vari ‘ "reati-scopo" (capi 11, 12, 13, 15, 16 e 18 d'incolpazione), chiedendo di annullare tale provvedimento e di revocare la misura. 1.1. Il ricorso contesta anzitutto, sotto il profilo della violazione di legge e dei vizi della motivazione, la valutazione di gravità indiziaria compiuta dal Tribunale, rilevando che essa si fonda essenzialmente sui risultati delle intercettazioni di conversazioni, dal contenuto tuttavia equivoco e non confortate da sequestri di sostanze o di somme di denaro significative né da altre emergenze obiettive: così che non risulterebbero accertati i canali di approvvigionamento e di successiva distribuzione delle sostanze, né la tipologia, le quantità, il prezzo e gli acquirenti delle stesse od altri dati di fatto sintomatici dell'esistenza di un gruppo organizzato; soltanto ipotetici, infatti, risulterebbero i rapporti del ricorrente con i ritenuti sodali Cammareri e Lionetto, nonché impossibile l'allestimento di un'organizzazione criminale nel periodo considerato, versandosi nel pieno della pandemia da "covid" con le restrizioni alla libera circolazione allora imposte. 1.2. Vizi di motivazione vengono, poi, dedotti anche con riferimento al ritenuto pericolo di recidiva, che il Tribunale avrebbe tratto esclusivamente dall'ipotizzato inserimento dell'indagato nella compagine mafiosa in passato facente capo a suo padre e suo zio, sebbene in relazione al relativo addebito il Giudice per le indagini preliminari non abbia ravvisato a suo carico un quadro di gravità indiziaria, non applicandogli per esso alcuna misura cautelare. A tal fine, l'ordinanza impugnata ha valorizzato elementi desunti da precedenti indagini, non indicati nella richiesta del Pubblico ministero e privi di riscontri, invece tralasciando di considerare il lungo periodo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura (circa quattro anni), l'incensuratezza dell'indagato, l'assenza di precedenti giudiziari a suo carico e lo svolgimento, da parte sua, di regolare attività lavorativa bracciantile dal 2011, che, se egli avesse vissuto dei ricchi proventi illeciti che gli si attribuiscono, non avrebbe avuto necessità di svolgere. 2. L'impugnazione è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non è consentito ed è comunque del tutto aspecifico. Esso, infatti, si risolve in una semplice manifestazione di dissenso dalle valutazioni del Tribunale, peraltro rassegnata non già con riferimento a singoli e ben individuati profili della decisione, ma in modo soltanto generale, senza alcun riferimento critico alla pletora di risultanze investigative indicate nell'ordinanza impugnata, e comunque senza la benché minima denuncia di vizi logici della motivazione, ai quali è limitato il sindacato di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre a presentare _ anch'esso tratti essenziali di genericità.Vero è che il Tribunale, nella sua motivazione, ha dato ampio spazio ai rapporti del ricorrente con il sodalizio mafioso facente capo alla sua famiglia, sebbene in assenza, a carico di costui, di un quadro di gravità indiziaria di partecipazione a quello. Tuttavia, tale argomento è stato utilizzato da quei .udici soltanto a conforto del ritenuto inserimento del Bontempo nei circuiti crlTninali del luogo, desunto dalle risultanze, sostanzialmente indiscusse, della presente indagine e valorizzato al fine di svalutare il dato della distanza temporale dei fatti. Ma, soprattutto, correttamente il Tribunale ha dato atto dell'esistenza della presunzione legale di esistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, in ragione dell'incolpazione per il delitto associativo: presunzione che è onere dell'indagato vincere, mercé l'allegazione di specifici e concludenti elementi logicamente incompatibili con essa, che non possono certamente individuarsi nell'incensuratezza e nello svolgimento di attività lavorativa, ai quali invece si limita il ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. p
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