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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39724/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 12/04/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati ascritti .

Ritenuto che i motivi dei ricorsi - con cui vengono contestati il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva (quanto al Remitri) ed il complessivo trattamento sanzionatorio - sono da ritenere manifestamente infondati in quanto la corte di appello (v. ff. 12-13) ha adottato in relazione a tutti i profili oggetto di censura una motivazione adeguata e corretta in diritto tale da resistere alle censure, totalmente generiche ed aspecifiche, formulate dai ricorrenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 12/04/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati ascritti . Ritenuto che i motivi dei ricorsi - con cui vengono contestati il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva (quanto al Remitri) ed il complessivo trattamento sanzionatorio - sono da ritenere manifestamente infondati in quanto la corte di appello (v. ff. 12-13) ha adottato in relazione a tutti i profili oggetto di censura una motivazione adeguata e corretta in diritto tale da resistere alle censure, totalmente generiche ed aspecifiche, formulate dai ricorrenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39724/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris