CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 33103/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.14791/25 Ritenuto che i due motivi dedotti .dal ricorrente sono •affetti da genericità . rispetto alla motivazione della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato che potrebbe non aver sentito il citofono, avendo fatto riferimento alle accurate modalità del controllo eseguito con l'osservanza di tutte le cautele necessarie non compatibili con la presenza in casa dell'imputato, sicchè si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 settembre 2025 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]