CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I(T-12A)11 ITh LY 5 .r • zzi, • % [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] I ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] i avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L. 01-elb..; i Gtut.. T îo oe-et xo.rti)-3 ••n• [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa in data 10 novembre 2020 ha respinto l'istanza del creditore [OSCURATO:PERSONA] spa, tesa ad ottenere l'ammissione (in qualità di mandatario del cessionario) al pagamento di un credito ipotecario originariamente sorto in capo a [OSCURATO:PERSONA] spa (operazione di finanziamento del 27 novembre 2007). La confisca del bene costituito in garanzia è stata pronunziata in sede penale, ai sensi dell'art.240b1s cod.pen., nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati in tema di stupefacenti. Il mutuo venne concesso per l'importo di euro 270.000,00 con iscrizione di ipoteca sull'immobile sito in Baricella (intestato alla coniuge di Puttolu, [OSCURATO:PERSONA]), meglio descritto in atti. 2. A base del diniego vengono esposte le argomentazioni che seguono: a) il reddito lecito di Puttolu, risultante dalla documentazione prodotta all'epoca, non era tale da giustificare una erogazione che prevedeva rimborsi mensili per quasi duemila euro, il che orienta verso l'assenza di diligenza dell'istituto bancario che deliberò il finanziamento; b) prima di tale considerazione, si rileva che l'operazione di cessione del credito da [OSCURATO:PERSONA] alla società acquirente è posteriore al sequestro preventivo dell'immobile e ciò sarebbe di ostacolo al riconoscimento della tutela. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] spa . Il ricorso introduce doglianze di erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. 3.1 La prima parte del ricorso contesta, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità, la tesi esposta dal Tribunale circa la non tutelabilità della posizione creditoria sorta in capo al cessionario (operazione di cessione in blocco) in epoca posteriore al sequestro del bene oggetto di ipoteca. Si richiama l'arresto delle Sezioni Unite n.29847 del 2018, che appare del tutto ignorato dal Tribunale. Non può essere messa in dubbio la buona fede del cessionario, per le ragioni ampiamente esposte nella motivazione di detta decisione del massimo organo nomofilattico.t Quanto alla verifica della buona fede in capo all'originario creditore, la società ricorrente evidenzia che l'istruttoria svolta all'epoca da [OSCURATO:PERSONA] era corretta sul piano creditizio ed il bene venne intestato alleotescu, estranea alla attività illecita del marito. La esposizione debitoria era comunque garantita dall'ipoteca e dal valore dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le considerazioni esposte nel ricorso circa la erronea interpretazione - in diritto - delle conseguenze della cessione del credito posteriore al sequestro sono condivisibili, ma ciò non può determinare l'accoglimento del ricorso, per le ragioni che seguono. 2. Vero è che il Tribunale non ha tenuto conto, sul tema del rilievo della cessione del credito, dei contenuti di Sez. U n. 29847 del 2018, decisione con cui si è affermato il principio di diritto per cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sè l'ammissibilità della ragione creditoria, nè determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità). 3. Tuttavia proprio in detto arresto interpretativo si afferma con nettezza che [..] la ricostruzione della cessione del credito quale trasferimento al creditore cessionario delle garanzie reali e di tutti gli accessori del credito, nell'ampio significato in precedenza specificato per tale definizione, implica che il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, assume la titolarità del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito [..]. Da ciò deriva che il credito potrà essere ammesso alla tutela di cui all'art.52 d.lgs. n.159 del 2011 (disposizione applicabile anche in ambito penale nel caso di confisca disposta ex art.240 bis cod.pen.) solo ove venga dimostrata, oltre alla assenza di accordi fraudolenti sorti in sede di cessione, la condizione di 'buona fede' del creditore originario ( sempre nel obtato arresto, si precisa che nel caso in cui il credito sia ceduto in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro, il creditore cessionario può comunque avvalersi, per quanto detto in precedenza, della condizione di buona fede sussistente in questi termini in capo al creditore originario al quale è / subentrato nella stessa posizione). 4. Su tale aspetto il ricorso è infondato e finisce con il non confrontarsi con la motivazione espressa nella decisione. Il Tribunale ha realizzato una 'doppia motivazione', ponendo in evidenzia l'assenza di diligenza del creditore originario al momento della erogazione del finanziamento. Su tale punto della decisione il ricorso non introduce doglianze accoglibili. Il cessionario è tenuto, in altre parole, a fornire dimostrazione della condizione di affidamento incolpevole del creditore originario. Tale dimostrazione, come è noto, si basa - essenzialmente - su indicatori logici, posto che è lo stesso legislatore a richiedere - ora per allora - un apprezzamento di fatto relativo all'impiego, o meno, della diligenza richiesta per il tipo di operazione effettuata (art. 52 d.lgs. n.159 del 2011). Il diniego di tutela, pertanto, è dipendente dalla esistenza di un profilo colposo (in termini di negligenza) a carico dell'ente creditizio e ciò non perché all'operatore bancario siano state delegate funzioni di polizia giudiziaria (la banca non è certo tenuta a 'scoprire' la mafiosità di uno dei soggetti interessati al finanziamento) ma più semplicemente perché l'esistenza di indicatori di anomalia (trascurati) o l'assenza di adeguate verifiche istruttorie circa la solidità economica dei soggetti richiedenti o circa il contesto complessivo di ragionevolezza della operazione (fatto che avrebbe potuto far apprezzare gli indicatori di anomalia di cui sopra) pone - di per sé - l'ente creditizio in una 'condizione colposa' che non consente di ottenere la tutela offerta dall'ordinamento, basata sulla nozione di 'affidamento incolpevole' o di 'errore scusabile' circa la agevolazione oggettiva offerta ad un segmento dell'attività criminosa (si vedano, in termini generali Sez. VI n. 25505 del 2.3.2017, rv 270028; Sez. VI n. 50018 del 17.9.2015, rv 265930; Sez.VI n.32524 del 16.6.2015, rv 264374) . 4.1 Nel caso in esame la carenza della istruttoria - all'epoca svolta da [OSCURATO:PERSONA] - è stata indicata dal Tribunale, con argomenti che la società ricorrente contesta in modo del tutto assertivo .Le verifiche patrimoniali, in assenza di reale solvibilità della Fotescu, dovevano estendersi necessariamente alla condizione del Puttolu e la sproporzione tra risorse lecite di costui e 'peso economico' degli obblighi di restituzione è autoevidente. Nessun rilievo può darsi inoltre, alla pretesa congruità della stima dell'immobile oggetto di mutuo. Si tratta, ai fini qui in discussione, di un argomento non decisivo, posto che l'erogazione del credito è anche correlata alla accurata verifica della affidabilità e solvibilità del contraente, dovendosi in caso contrario ipotizzare - in via sistematica - l'attivazione della procedura esecutiva ed il rientro, in tal modo, del capitale erogato. In tal modo si tiene conto soltanto del rischio per la banca erogatrice ma si neutralizzano del tutto le forme di garanzia preventiva e le regole di ordine economico che presidiano il procedimento di erogazione. 4.2 Il ricorso, per quanto sinora esposto, va rigettato. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente