CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procurato Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Sezione distaccata della Corte di Appello di Sassari propone ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, concordata con l'accusa, di un anno di reclusione per il reato di associazione per delinquere e una serie di reati fine. 2. Il Procuratore Generale ricorrente denunzia l'illegalità della pena, giacché all'imputato è contestato il reato previsto dal primo comma dell'art. 416 cod. pen., avendo lo stesso promosso, costituito ed organizzato l'associazione, e la pena minima per tale fattispecie è quella di anni tre di reclusione, mentre la sua determinazione in anni uno previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza "sulla contestata aggravante" parrebbe muovere dall'errato presupposto che l'ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'art. 416 cod. pen. costituisca circostanza aggravante dell'ipotesi prevista dal comma 2. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come condivisibilmente evidenziato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, i limiti legali di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. non consentono di valutare come illegale una pena come quella applicata, anche tenuto conto del tenore della motivazione semplificata della sentenza impugnata. Infatti, non si può escludere che la pena applicata sia stata determinata in seguito a valutazione, sia pure implicita, in ordine alla sussistenza di una ipotesi di mera partecipazione all'associazione anziché di promozione, costituzione od organizzazione della medesima. In altri termini, il possibile accordo implicito delle parti e l'ipotizzabile difetto di motivazione della pronuncia sul punto non consentono di ritenere sussistente - nei limiti di quanto oggetto di valutazione in sede di legittimità - alcuna violazione di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 22 rvembre 2022 Il consigliere est 'nsore [OSCURATO:PERSONA]