CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7) c.p.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla ravvisata sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo (Sez. 4, n. 1158 del 14/02/2019, Rv. 275276 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema qui dedotto, sebbene avesse prospettato già in quella sede la insussistenza dell'aggravante, a cui pure riconduce ora l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in argomento (laddove rispetto alla non tenuità del fatto e alla non occasionalità dello stesso, la corte territoriale si era comunque già espressa annotando sia l'entità della frutta asportata - circa quattro quintali di angurie - circostanza che aveva escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sia i precedenti penali risultanti a carico dell'imputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così