CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 16454/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale o d i • i ano disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa il 14/06/2019, divenuta irrevocabile il 15/10/2019, sia perché il beneficio era stato concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., sia perché, nel quinquennio successivo, aveva commesso fatti di reato per i quali era stato condannato con decisioni irrevocabili. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso al ricorrente, che erano stati valutati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con un percorso argomentativo incongruo, che non aveva considerato le condizioni processuali nelle quali era stata concessa la misura revocata, che dovevano essere valutate alla luce dei parametri affermati dalle Sezioni Unite in materia di conoscenza di eventuali situazioni preclusive (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito degli elementi processuali che già erano state correttamente vagliati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa ill 14/06/2019, divenuta irrevocabile il 15/10/2019, sia perché il beneficio era stato concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., sia perché, nel quinquennio successivo, aveva commesso fatti di reato per i quali era stato condannato con decisioni irrevocabili. Ne discende che la revoca della sospensione condizionale della pena conseguiva, per legge, alla circostanza che nel quinquennio dal momento in cui passava in giudicato la prima sentenza il ricorrente aveva commesso altri fatti di reato, per i quali era stato condannato con sentenze irrevocabili, che rendono destituite di fondamento, ancorché prospettate genericamente, le 'censure difensive sulle condizioni processuali nelle quali era stata concessa la misura revocata (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, cit.). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].• DEPO