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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 1976

Cassazione n. 34174/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1976 avverso l'ordinanza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 29 aprile 2024 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] in data 27 aprile 2007, stante l'intervenuta condanna ad anni cinque di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n.309/1990 commessi dal 2009 al 20/02/2020, divenuta irrevocabile in data 03 ottobre 2023.

Il giudice ha respinto la tesi difensiva, del mancato raggiungimento del limite di pena stabilito dalla legge n. 241/2006, affermando che il giudice della cognizione non ha applicato una pena per il reato satellite di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ma la pena irrogata per il solo delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, pari a cinque anni di reclusione, è sufficiente per l'operatività della revoca obbligatoria del beneficio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La motivazione dell'ordinanza è errata.

Dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza divenuta irrevocabile in data 03 ottobre 2023 risulta che il ricorrente è stato condannato alla pena complessiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione per due distinti reati associativi, il secondo dei quali è stato commesso a partire dal 2013 o 2014, e che la pena-base stata applicata per questo secondo reato, ritenuto più grave di quello commesso in precedenza.

Pertanto egli ha riportato la pena di cinque anni di reclusione, compresa la riduzione per il rito abbreviato, per un delitto commesso a partire dal 2012 o 2013, e una pena di soli quattro mesi di reclusione per il delitto commesso a partire dal 2009, con permanenza sino al 2012-2013.

Tale pena è inferiore a quella prevista dalla legge n. 241/2006 per la revoca dell'indulto, mentre la maggior pena irrogata per l'altro delitto è irrilevante, essendo questo commesso in epoca successiva al limite temporale della rilevanza, per la revoca, dei delitti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. La sentenza emessa in data 03 marzo 2022 dalla Corte di appello di Bari, confermativa della sentenza emessa in data 20 febbraio 2020 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari e divenuta irrevocabile in data 03 ottobre 2023, ha condannato il ricorrente alla pena complessiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 commessi tra il 2009 e il 20/02/2020, anche se nel dispositivo la condanna è stata riportata in modo difforme.

Come affermato dal ricorrente, però, tale pena è stata irrogata per due reati ritenuti in continuazione tra loro, come riportato con precisione nella parte motiva, in cui il giudice di primo grado ha indicato la pena-base applicata per il reato più grave e la pena applicata in aumento per il reato satellite.

In particolare ha condannato il ricorrente alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione, poi ridotti per il rito abbreviato, per il reato contestato al capo 1), cioè quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso dal 2014, e di soli sei mesi di reclusione, poi ridotti di un terzo, per la continuazione con il reato contestato al capo 3), relativo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commesso in epoca precedente.

Nella motivazione, infatti, il giudice ha individuato il periodo di appartenenza ai due diversi sodalizi criminosi in termini diversi rispetto a quanto contestato, spostando l'inizio della consumazione del delitto di cui al capo 1) agli anni «2012-2013 o, al massimo, 2014», e collocando in epoca precedente ad essi la consumazione del delitto di cui al capo 3).

L'ordinanza impugnata, pertanto, riporta in modo impreciso il contenuto della decisione del Gup del Tribunale di Bari, confermata dalla Corte di appello di Bari, in quanto la condanna a cinque anni di reclusione non è stata irrogata per un delitto commesso dal 2009 sino alla data di emissione della sentenza, bensì per un delitto ritenuto commesso solo a partire dal 2014, o al massimo dal 2012.

3. La sentenza in questione contiene, pertanto, una condanna per un delitto commesso dal 2014, o al massimo dal 2012, e una condanna per un delitto commesso dal 2009.

Solo quest'ultima, però, può determinare la revoca dell'indulto concesso al ricorrente, perché l'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 31/07/2006 stabilisce la revoca del beneficio solo se chi ne ha beneficiato commette, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, «un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni».

La condanna riportata dal ricorrente per il delitto commesso dal 2012 non consente, pertanto, la revoca dell'indulto concesso, essendo decorsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge (stabilita nel giorno 01/08/2006).

La condanna per l'altro delitto, benché commesso a partire dal 2009, non consente la revoca del beneficio, stante la minore entità della pena irrogata per esso.

Questa Corte ha infatti stabilito che «Ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito» (Sez. 1, n, 48591 del 04/10/2019, Rv. 277887).

Tale principio è conforme alla lettera della legge, che attribuisce rilevanza alla pena "riportata" dal condannato, e quindi a quella effettivamente comminata per ciascun delitto commesso, ed è logico, non potendo tenersi conto in modo unitario di più pene diverse, irrogate in realtà per una pluralità di reati.

Nel presente caso, poi, la necessità di prendere in esame solo la pena irrogata per il reato satellite risulta evidente, non potendo tenersi conto della pena irrogata per un delitto commesso dopo il periodo di rilevanza stabilito dalla legge n. 241/2006.

Deve, pertanto, prendersi atto che il ricorrente ha commesso, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006, solo un delitto per il quale ha riportato una condanna a quattro mesi di reclusione: essa non consente la revoca dell'indulto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006.

L'ordinanza impugnata, che ha revocato l'indulto concesso dal Tribunale di Trani in data 27 aprile 2007 per avere il condannato riportato, nei termini della legge, una condanna alla pena di cinque anni di reclusione, è pertanto errata, perché detta pena è stata irrogata, in realtà, per un delitto commesso, al massimo, a partire dal 2012, e quindi oltre il termine di legge.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, e il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, con comunicazione al Procuratore generale di Bari per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1976 avverso l'ordinanza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29 aprile 2024 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] in data 27 aprile 2007, stante l'intervenuta condanna ad anni cinque di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n.309/1990 commessi dal 2009 al 20/02/2020, divenuta irrevocabile in data 03 ottobre 2023. Il giudice ha respinto la tesi difensiva, del mancato raggiungimento del limite di pena stabilito dalla legge n. 241/2006, affermando che il giudice della cognizione non ha applicato una pena per il reato satellite di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ma la pena irrogata per il solo delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, pari a cinque anni di reclusione, è sufficiente per l'operatività della revoca obbligatoria del beneficio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. La motivazione dell'ordinanza è errata. Dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza divenuta irrevocabile in data 03 ottobre 2023 risulta che il ricorrente è stato condannato alla pena complessiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione per due distinti reati associativi, il secondo dei quali è stato commesso a partire dal 2013 o 2014, e che la pena-base stata applicata per questo secondo reato, ritenuto più grave di quello commesso in precedenza. Pertanto egli ha riportato la pena di cinque anni di reclusione, compresa la riduzione per il rito abbreviato, per un delitto commesso a partire dal 2012 o 2013, e una pena di soli quattro mesi di reclusione per il delitto commesso a partire dal 2009, con permanenza sino al 2012-2013. Tale pena è inferiore a quella prevista dalla legge n. 241/2006 per la revoca dell'indulto, mentre la maggior pena irrogata per l'altro delitto è irrilevante, essendo questo commesso in epoca successiva al limite temporale della rilevanza, per la revoca, dei delitti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. La sentenza emessa in data 03 marzo 2022 dalla Corte di appello di Bari, confermativa della sentenza emessa in data 20 febbraio 2020 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari e divenuta irrevocabile in data 03 ottobre 2023, ha condannato il ricorrente alla pena complessiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 commessi tra il 2009 e il 20/02/2020, anche se nel dispositivo la condanna è stata riportata in modo difforme. Come affermato dal ricorrente, però, tale pena è stata irrogata per due reati ritenuti in continuazione tra loro, come riportato con precisione nella parte motiva, in cui il giudice di primo grado ha indicato la pena-base applicata per il reato più grave e la pena applicata in aumento per il reato satellite. In particolare ha condannato il ricorrente alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione, poi ridotti per il rito abbreviato, per il reato contestato al capo 1), cioè quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso dal 2014, e di soli sei mesi di reclusione, poi ridotti di un terzo, per la continuazione con il reato contestato al capo 3), relativo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commesso in epoca precedente. Nella motivazione, infatti, il giudice ha individuato il periodo di appartenenza ai due diversi sodalizi criminosi in termini diversi rispetto a quanto contestato, spostando l'inizio della consumazione del delitto di cui al capo 1) agli anni «2012-2013 o, al massimo, 2014», e collocando in epoca precedente ad essi la consumazione del delitto di cui al capo 3). L'ordinanza impugnata, pertanto, riporta in modo impreciso il contenuto della decisione del Gup del Tribunale di Bari, confermata dalla Corte di appello di Bari, in quanto la condanna a cinque anni di reclusione non è stata irrogata per un delitto commesso dal 2009 sino alla data di emissione della sentenza, bensì per un delitto ritenuto commesso solo a partire dal 2014, o al massimo dal 2012. 3. La sentenza in questione contiene, pertanto, una condanna per un delitto commesso dal 2014, o al massimo dal 2012, e una condanna per un delitto commesso dal 2009. Solo quest'ultima, però, può determinare la revoca dell'indulto concesso al ricorrente, perché l'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 31/07/2006 stabilisce la revoca del beneficio solo se chi ne ha beneficiato commette, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, «un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni». La condanna riportata dal ricorrente per il delitto commesso dal 2012 non consente, pertanto, la revoca dell'indulto concesso, essendo decorsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge (stabilita nel giorno 01/08/2006). La condanna per l'altro delitto, benché commesso a partire dal 2009, non consente la revoca del beneficio, stante la minore entità della pena irrogata per esso. Questa Corte ha infatti stabilito che «Ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito» (Sez. 1, n, 48591 del 04/10/2019, Rv. 277887). Tale principio è conforme alla lettera della legge, che attribuisce rilevanza alla pena "riportata" dal condannato, e quindi a quella effettivamente comminata per ciascun delitto commesso, ed è logico, non potendo tenersi conto in modo unitario di più pene diverse, irrogate in realtà per una pluralità di reati. Nel presente caso, poi, la necessità di prendere in esame solo la pena irrogata per il reato satellite risulta evidente, non potendo tenersi conto della pena irrogata per un delitto commesso dopo il periodo di rilevanza stabilito dalla legge n. 241/2006. Deve, pertanto, prendersi atto che il ricorrente ha commesso, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006, solo un delitto per il quale ha riportato una condanna a quattro mesi di reclusione: essa non consente la revoca dell'indulto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006. L'ordinanza impugnata, che ha revocato l'indulto concesso dal Tribunale di Trani in data 27 aprile 2007 per avere il condannato riportato, nei termini della legge, una condanna alla pena di cinque anni di reclusione, è pertanto errata, perché detta pena è stata irrogata, in realtà, per un delitto commesso, al massimo, a partire dal 2012, e quindi oltre il termine di legge. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, e il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, con comunicazione al Procuratore generale di Bari per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore ge
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