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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2001

Cassazione n. 09848/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/2001 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la pena base determinata appena sopra il minimo si presentasse congrua rispetto al fatto contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/2001 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la pena base determinata appena sopra il minimo si presentasse congrua rispetto al fatto contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2
Sentenza Cassazione n. 09848/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris