CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20899/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Lecce del 09/01/2026; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il provvedimento impugnato ha correttamente dichiarato inammissibile la richiesta, presentata nell'interesse dell'odierno ricorrente, diretta all'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, trattandosi della riproposizione di analoga istanza già respinta dalla Corte di appello di Lecce con ordinanza del 7 ottobre 2022; [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, che il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione. In particolare, è principio consolidato quello secondo il quale la pronuncia con cui il giudice dell'esecuzione respinga la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto degli stessi provvedimenti già esaminati (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 3/03/2011, Rv. 249913); [OSCURATO:PERSONA], quindi, che l'identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, ossia ciascun reato, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui reati. Se, dunque, un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (tra le altre: Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023 Rv. 284242 - 01); Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, si pongono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata non assumendo rilievo, per quanto sopra esposto, che la nuova richiesta riguardi soltanto alcune delle condanne oggetto della prima istanza; 2Ritenuto che deve essere pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dich P.Q.M