CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iovanna, rappresentatie difesi per procura alle liti allegata al ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 in Roma , in persona dell’amministratore dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o per procura alle liti a margine del contro ricorso da ll’ Avvo cat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 61. Controricorrente avverso la sentenza n.4650/2018 della Corte di appello di Roma, depositata il 6. 7. 2018. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21. 3. 2023. R.G. N. 30172/2018.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n.4650 del 6. 7. 2018 la Corte di appello di Roma, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’impugnativa avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera adottata il 24. 6. 2009 dall’assemblea del condominiodi via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 in Roma, dichiarò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, la compensazione tra le parti delle spese del giudizio per la metà e condannò gli attori al pagamento della restante metà in favore del condominio, oltre che alla restituzione delle spese liquidate in loro favore dalla decisione di primo grado. L’impugnativaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto la delibera con cui il condominio aveva creato un posto auto nella parte del cortile comune antistante il loro box e la cessazione della materia del contendere venne disposta in ragione dell’approvazione di una nuova delibera, che aveva individuato in maniera precisa l’area destinata a tale parcheggio, al fine di non ostacolare l’accesso al box. La Corte romana regolò le spese del giudizio ritenendo gli attori virtualmente soccombenti in ragione della infondatezza della loro impugnativa nella parte in cui aveva denunziato l’illegittimità della delibera perché adottata in difetto del quorum qualificato richiesto dal r eg olam en to del condominioper le sue modifiche, in particolare con riferimento alla clausola che vietava l’occupazione del cortile con costruzioni provvisorie o mobili. Rilevò al riguardo la Corteche già da tempo l’assemblea, con ripetute deliberazioni, aveva deciso di destinare il cortile condominiale a parcheggio, interpretando la clausola regolamentare in senso non ostativo alla sosta dei mezzi, sicché la delibera impugnata, in quanto conforme ai precedenti deliberati, non aveva portata modificativa del regolamento. Considerate le ragioni della lite, ed in particolare l’inidoneità del deliberato ad evitare contrasti tra i condomini, ritenne quindi equo compensare perla metà le spese di giudizio, ponendo a carico delle attoriil pagamento dell’altra metà. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 16. 7. 2018, con atto notificato il 13. 10. 2018, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a quattro motivi. R.G. N. 30172/2018.Il condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 in Roma ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione incamera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso,denuncia ndo violazione e mancato rispetto degl i artt.1362, 1363 e 1364 cod. civ. e del principio espresso dalla sentenza n. 4650 del 2018 da questa Corte, assume l’erroneità della decisione impugnata per avere richiamato, a supporto della sua conclusione circa la portata non innovativa della delibera impugnata in giudizio, precedenti delibere adottate dall’assemblea, male interpretandole, atteso che in nessuno dei suddetti verbali eramanifestato l’espresso intento del condominio di modificare la richiamata clausola del regolamento che vieta l’occupazione del cortile con costruzioni provvisorie o mobili, mutandone la destinazione a parcheggio. Sotto altro profilo, si denuncia che la soluzione accolta dalla Corte di appello contrasta con il principio secondo cui le modifiche del regolamento condominiale di natura contrattuale necessitano del consenso unanime di tutti i condomini e richiedono comunque la forma scritta. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto che la deliberazione impugnata non fosse invalida per difetto di quorum, per essere stata approvata con la maggioranza semplice invece che con la maggioranza qualificata di due terzi come prescritto dal regolamento di condominio per le modifiche delle clausole ivi contenute, per la ragione che essa non aveva portata modificativa dell’art. 4 del regolamento in quanto già con precedenti delibere l’assemblea aveva mostrato di interpretare la suddetta clausola come non ostativa alla sosta dei mezzi nel cortile. Ha pertanto escluso che la delibera avesse modificato il regolamento, essendosi soltanto conformata alla interpretazione già seguita con i precedenti deliberati. Tanto precisato, la censura che contesta l’interpretazione data dalla Corte di appello alle precedenti deliberazioni dell’assemblea appare destituita di fondamento, atteso che tale conclusione appare motivata dalla Corte sulla base del rilievo che i precedenti verbali , con riguardo al cortile, contenendo raccomandazioni ai condomini “ in ordine alla opportunità diparcheggiare i mezzi in maniera tale da evitare pregiudizi agli altri condomini nell’effettuazione delle R.G. N. 30172/2018.manovre, implicano comunque il riconoscimento di ciascun condomino ( diversamente dagli ospiti ai quali non era consentito ) all’utilizzo del bene comune anche per la sosta non meramente temporanea delle autovetture, anche se in numero non superiore ad un autovettura per ciascuna unità immobiliare“ . Lo stesso ricorso richiama del resto il contenuto di tali deliberazioni( pag. 4 e seguenti ), menzionando altresì, tra le altre, il verbale assembleare del 14. 6. 1995, contenente l’invito ai condomini “ di non parcheggiare negli spazi comuni con più di un’auto per unità familiare “, che lungi dal contraddire, confermano l’epilogo interpretativofatto p ropri o dalla sentenza impugnata. La critica sollevata dai ricorrenti in merito alla errata interpretazione di tali delibere non appare pertanto sostenuta da dati testuali tali da smentire la conclusione accolta dalla Corte romana. A ciò si aggiunga che l’interpretazione degli atti negoziali costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in sede di giudizio di legittimità solo previa dimostrazione della violazione di precisi canoni ermeneutici e che, per sottrarsi a censura , è sufficiente che l’interpretazioneaccolta dal giudice sia anche soltanto plausibile, non essendo anche necessario che sia la migliore ( Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 15471 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009 ). Da tale premessa discende anche l’infondatezza della critica secondo cui la modifica della clausola regolamentare avrebbe dovuto essere disposta all’unanimità o quanto meno con la maggioranza di due terzi prescritta dal regolamento di condominio. La doglianza non ha pregio, restando superata dal rilievo della Corte di appello, che resiste alle censure solevate, secondo cui la deliberazione impugnata era priva di portata modificativa, essendosi conformata all’interpretazione della clausola regolamentare in discorso fatta propria dalle diverse precedenti deliberazioni, ormai divenute definitive perché mai impugnate. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1136, 1137, 1138, 1102 e 1120 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere escluso portata modificativa alla deliberazione impugnata e per non averne affermato l’invalidità,dal momento che essa era stata approvata con un R.G. N. 30172/2018.quoruminferiore a quello richiesto dal regolamento di condominio e costituiva una innovazione che pregiudicava il diritto dei singoli condomini al godimento del bene comune. Proprio l’esistenza di tale pregiudizio avrebbe dovuto anzi portare a ritenere nulle anche le deliberazioni precedenti, che la Corte di appello ha richiamato a sostegno della conclusione accolta. Il motivo è infondato. La prima censura appare assorbita dalle considerazioni svolte in sede di esame del motivo precedente, che è stato respinto. La seconda censura è in parte assorbita per le ragioni appena dette ed in parte infondata. Nello specifico, l’argomentazione che la delibera impugnata costituisse innovazione appare smentita dalla considerazioneche, in forza delle deliberazioni adottate in precedenza, il cortile comune era già adibito da anni a parcheggio delle autovetture dei condomini. La tesi secondo cui tale innovazione sarebbe nulla perché pregiudizievole al diritto di pari uso del bene comune da parte dei condomini e che per tale ragione lo sarebbero state anche le precedenti deliberazioni è invece infondata, rientrando senz’altro nelle facoltà dell’assemblea disciplinare nel modo più confacente l’uso del bene comune e quindi anche destinareil cortile condominiale al parcheggio delle vetture dei condomini, senza che ciò comporti di per sé la violazione del diritto di pari uso sancito dall’art. 1102 cod. civ. ( Cass. n. 9877 del 2012; Cass. n. 24146 del 2004 ). Il terzo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenzaper omesso esame di fatto decisivo per il giudiz i o, rappresentato dal la circostanza che la delibera impugnata, nel prevedere la sosta di una autovettura nello spazio di metri 13,90 posto tra il cancello condominiale e il garage di proprietà del condomino Welby, aveva compromesso l’accesso al box di proprietà esclusiva degli odierni ricorrenti. Tale fatto, si aggiunge, era stato espressamente dedotto nell’impugnativa e risultava documentato dalle fotografie prodotte in causa. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello, nel regolare le spese di causa in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, non abbia valutato, al fine di affermare la soccombenza del condominio, che la delibera impugnata era stata R.G. N. 30172/2018.sostituita nel 2013 da altra, che aveva precisato che il parcheggio dell’autovettura nel cortile era consentito “ nei limiti in cui non sia ostacolato l’accesso al garage di proprietà dei signori condomini ed in particolare dei signori Welby “, indicando le coordinate dello spazio in cui parcheggiare. Proprio questa ulteriore precisazione e la stessa ammissione da parte del giudice di appello della inidoneità della delibera del 2009 a risolvere i conflitti tra condomini, avrebbe dovuto portare la Corte di appello a ritenere la soccombenza integrale del condominio. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondati. Nell’applicare il principio della soccombenza virtuale la Corte di appello non avrebbe dovuto invero prescindere né dall’esame del motivo di impugnativa che denunciava l’illegittimità della delibera impugnata per avere, nel consentire il parcheggio, impedito o reso comunque più disagevole l’accesso al garage di proprietà degli esponenti, né dal considerare il contenuto della delibera successiva adottata dall’assemblea condominiale il 30. 5. 2013, in corso di giudizio, che aveva precisato ed integrato il dettato della delibera impugnata ed in forza della quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere. In entrambi i casi si trattava infatti di elementi che avrebbero potuto incidere sulla valutazione della soccombenza, in particolare in relazione alla fondatezza delle ragioni della impugnativa legate alla asserita lesività della delibera impugnata ed ai motivi che avevano indotto l’assemblea condominiale a intervenire nuovamente. Vanno pertanto accolti il terzo e quarto motivo di ricorso, rigettati i primi due. La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta i primi due; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di R.G. N. 30172/2018.appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso in R