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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26769/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/1985avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso proposto indifesa di [OSCURATO:PERSONA], l’inammissibilità del ricorso proposto in difesa di GiovanniGallo;udito il difensore della parte civile, Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, e si riporta alla memoria,nonché alle conclusioni e nota spese;udito il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avv. [OSCURATO:PERSONA]Della Pietra, sostituito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come damemoria e nota spese per l’inammissibilità o comunque per il rigetto dei ricorsi;udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riformadella pronunzia del Tribunale di Napoli del 16 maggio 2023, che condannava tragi altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo, nella qualità di presidente delC.d.A. di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napolidel 26 settembre 2014) nonché di amministratore di fatto e di liquidatore di AVSn.34/2016), dal 26 marzo 2015 al fallimento, la seconda, nella qualità diamministratore p.t. di [OSCURATO:SOCIETA] società agricola s.r.l., dal 2012 al 26 marzo2015, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati ascritti ai capi A), B), C) e D),assolvendoli dal reato ascritto al capo E) perché il fatto non sussiste, nonché alrisarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].p.A., nella misura di euro 92.704,40, e da liquidarsi in separata sede per laCuratela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nonché, in favore di quest’ultima, alpagamento di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nellamisura di euro 100.000, oltre alle spese da queste sostenute, nonché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta di pena concordata, ha confermato lasentenza di primo grado e rideterminato la pena in anni tre e mesi otto direclusione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l’imputata dai reati di cui aicapi B), C), D) per non avere commesso il fatto, ed escluse le condotte di cui aipunti 1-2-5-6 del capo A) e la circostanza aggravante di cui all’art.219, comma 1,L.F., contestata al capo A), riconosciute le attenuanti generiche prevalenti allaresidua aggravante, ha rideterminato la pena per il reato ascritto al capo A) inanni due di reclusione ed in pari durata le pene accessorie di cui all’ultimo commadell’art.216 L.F., revocato l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di annicinque, e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonchécondannato entrambi gli imputati, in solido, alle spese sostenute dalle parti civili.2.

Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati, ritualmente assistiti dal difensoredi fiducia, ricorrono per cassazione.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unicomotivo, che lamenta vizio di erroneità ed illogicità della motivazione in ordine allaritenuta inammissibilità della richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale, effettuata dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] con i motivi di appello, alfine di acquisire la scrittura privata, avente data certa, relativa all’accordo dicompensazione dei crediti fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sottoscritta daGiovanni [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Silvio (l.r. p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenutaAVS [OSCURATO:SOCIETA].).4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato a quattromotivi.4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di erroneità e di illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale, effettuata dalla ricorrente con i motivi di appello, alfine di acquisire la scrittura privata, avente data certa, relativa all’accordo dicompensazione dei crediti fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sottoscritta daGiovanni [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Silvio (l.r. p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenutaAVS [OSCURATO:SOCIETA].).4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto diaffermazione della responsabilità per il reato di concorso nella bancarottafraudolenta distrattiva, di cui al capo A), punto 3), della somma di euro 160.000corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a titolo transattivo, in favore didell’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito della stipula del contratto di affittod’azienda, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., senza pagamento dei canoni di locazione,ritenuti incongrui, a seguito di successive compensazioni.Si duole della mancata risposta alle doglianze, contenute nei motivi d’appello,in punto di verifica dell’esistenza delle ragioni di credito/debito tra le due società,a fronte del deposito della contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei crediti riportati nellibro giornale nei confronti della fallita, della scrittura privata di compensazione frale due società, della comunicazione inviata a [OSCURATO:PERSONA] di pagare sul c/c di AVSGallo ad amministratore pro tempore.

Si deduce che l’affermazione diresponsabilità sarebbe stata basata su condotte successive alla realizzazione delladistrazione imputabile al padre, [OSCURATO:PERSONA], per mancata restituzione dellasomma di euro 160.000 e per mancato pagamento dei canoni, condotte chesarebbero giustificate dalla contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., che nel libro giornaleriportava ingenti crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da giustificarel’apprensione della somma di euro 160.000 e la compensazione utilizzata perpagare i canoni di locazione.Con riguardo ai pagamenti effettuati, da gennaio a settembre 2014, neiconfronti dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nellamisura di euro 40.000 nel 2013 e per nove mensilità da euro 3.000 ciascuna nel2014, per complessivi euro 27.000, si deduce che la Corte d’appello non avrebbetenuto conto del piano di rientro, indicato nell’atto di desistenza del gennaio 2014,che prevedeva il pagamento di 21 mensilità, mentre per le rimanenti 12 ratesarebbe naturale la insinuazione nel fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. da parte deidipendenti per la differenza ancora dovuta.Si duole del mancato confronto con i motivi di gravame e con riguardo allavalutazione della circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. viene dichiarata fallita nelfebbraio 2016, dopo il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed alla conseguenza che ilfitto di ramo d’azienda sarebbe stato l’ultimo infruttuoso tentativo di risanamentodell’attività di famiglia.La sentenza impugnata non avrebbe indicato in che modo [OSCURATO:PERSONA] potevarimediare ai piani e programmi del padre, alle pattuizioni già stabilite, mentre lastessa sarebbe stata costretta a compensare i crediti vantati utilizzati per pagarei canoni locativi, né avrebbe indicato il comportamento alternativo da tenere.4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di contraddittorietà dellamotivazione in relazione, alle condotte successive alla ricezione della somma dieuro 160.000, da [OSCURATO:PERSONA], spettante a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed allamovimentazione di parte della somma incassata, pari ad euro 59.000, versata amezzo vaglia, di cui erano ordinanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino (assoltidalle imputazioni) e trasferita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società riferibilialla famiglia [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che, a fronte della intervenuta assoluzione della imputata, delfratello, [OSCURATO:PERSONA] e della madre, [OSCURATO:PERSONA]Avino, dal reato di cui al capoC), ove tale condotta era espressamente contestata, quale ipotesi distrattiva nelfallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., per mancanza della prova della destinazione dellesomme a scopi diversi da quelli sociali, se le operazioni contestate sarebbero lecitee la loro successiva movimentazione è stata effettuata in ossequio alle esigenzeaziendali di [OSCURATO:SOCIETA]., tali condotte non potrebbero ritenersi distrattivenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza di motivazione inordine al motivo di appello in punto di applicazione dell’attenuante di cuiall’art.219, comma 3, L.F., del danno di speciale tenuità, e di quella di cuiall’art.114 cod. pen., della minima partecipazione della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2. primo e unico motivo di ricorso è inammissibile perché propone un motivonon consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.2.1 L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglioanche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice,ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte,dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei qualiviene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, ilpubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la penapecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsiproposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5,Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d.patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principioelaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previstodell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008 n. 125,secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delleparti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli nonrinunciati.

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio ingiudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talchéè inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censurequestioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015 - dep.06/03/2015, Barra ed altri).Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n.40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello,relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, ad eventuali cause di improcedibilitào nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbiarinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto diresponsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma haeffetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dilegittimità.La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardantela misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso ilquale l'appellante abbia richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti el'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatoriononché comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e lasussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione e altri;Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese e altri); Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017,dep. 2018, Scavone e altri).Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni,anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello.Né il ricorrente è legittimato a lamentare il vizio di motivazione in ordine alrigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata dallacoimputata, [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso, per altro verso, neppure è sorretto da uninteresse concreto giuridicamente apprezzabile all’impugnazione, nella specie,avanzata in favore di un terzo soggetto, posto che non si vede quale concretautilità conseguirebbe l’imputato dalla rimozione della sentenza, non avendo eglicontestato la validità della proposta di concordato accolta dalla sentenzaimpugnata.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.3.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico oltre chemanifestamente infondato.La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è stata avanzata neimedesimi termini dagli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di acquisizione didocumentazione societaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. e successivaperizia per verificare i rapporti di credito e debito tra le due società fallite,documentazione che sarebbe stata custodita presso la sede della società, in TorreAnnunziata, via Solferino, già venduta alla [OSCURATO:SOCIETA]., che sarebbe statarecuperata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] solo di recente, non disponendo di ulterioricopie in quanto quelle cartacee consegnate ai curatori e quelle elettroniche oggettodi furti.Ed invero va in primo luogo rilevato come, secondo il consolidato indirizzogiurisprudenziale di legittimità, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivareespressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suoaccoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziandola sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità delreo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01); e si èanche affermato come il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazioneistruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di unquadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimentiindispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996 – 01; Sez. 2,Sentenza n. 9846 del 05/03/2026, Astone, Rv. 289612 - 01).Nella specie, la Corte d’appello, diversamente da quanto prospettato dalladifesa della ricorrente, ha basato il rigetto sulla ritenuta superfluità, ai fini delladecisione, dell’acquisizione documentale richiesta, ai sensi dell’art. 603, comma 1,cod. proc. pen., alla luce di quanto emergente dall’ampia ed approfonditaistruttoria dibattimentale esperita nel primo grado di giudizio, e non sullainammissibilità dei motivi d’appello articolati da [OSCURATO:PERSONA] per i quali èintervenuta rinuncia.4.

Il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati.I motivi sono sostanzialmente volti a sollecitare una diversa lettura deglielementi di prova, anziché a denunciare vizi motivazionali della sentenzaimpugnata.La ricorrente, amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2012 al 26 marzo 2015,è stata ritenuta colpevole di avere concorso, in qualità di extraneus, conl’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società dichiarata fallita il 26 settembre 2014e legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], padre della imputata), nelladistrazione di euro 160.000,00 ai danni dei creditori sociali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: lasomma anzidetta era stata riconosciuta, a titolo di transazione della controversian.1724/13 R.C., pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, anziché essere riscossa da quest’ultima,era stata versata direttamente sul conto di [OSCURATO:SOCIETA].; pressochésimultaneamente, il denaro era fuoriuscito dalle casse sociali di [OSCURATO:SOCIETA]come “anticipazione soci” (tanto si evinceva dal libro giornale), senza alcunriferimento ad un eventuale atto negoziale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e AVSI giudici di merito hanno altresì dichiarato la penale responsabilitàdell’imputata per avere concorso, sempre in qualità di extraneus, con GiovanniGallo, legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella distrazione dell’interaazienda in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA]. (capo A, punto 4).4.1 Quanto al concorso nella distrazione di cui al capo A, punto 3), laricorrente aveva contestato, in appello, la natura distrattiva dell’operazione,assumendo che la somma di euro 160.000,00 versata da [OSCURATO:PERSONA].p.a. fosse stata incassata da [OSCURATO:SOCIETA]. anziché da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pereffetto di compensazione, effettuata l’1 luglio 2011, da [OSCURATO:PERSONA] con la alloraABS [OSCURATO:SOCIETA]. (poi AVS) per il pagamento di un maggior debito di [OSCURATO:PERSONA].p.a. verso [OSCURATO:SOCIETA]., che veniva ridotto della somma di cui [OSCURATO:PERSONA].p.a. era creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Sulla valenza distrattiva della ricezione di tale somma, spettante a [OSCURATO:PERSONA].p.a., a titolo transattivo, ma versata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.direttamente nelle casse sociali di [OSCURATO:SOCIETA]. (in prossimità delladichiarazione di fallimento), i motivi di ricorso non si confrontano con la sentenzaimpugnata, in quanto si limitano ad opporre la indimostrata e genericapreesistenza di ragioni di credito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a.La Corte di merito, con motivazione immune da vizi e censure, ha richiamatole emergenze dibattimentali attestanti: l’anomalia dell’accredito, nell’agosto 2014,sui conti di [OSCURATO:SOCIETA]., quando [OSCURATO:PERSONA] ricopriva la carica diamministratore, della somma di euro 160.000 proveniente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ma spettante a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché, simultaneamente,l’annotazione, lo stesso giorno, nel libro giornale di [OSCURATO:SOCIETA]., di taleincasso, in entrata ed in uscita nel conto anticipazione soci, senza che vi fossealcun riferimento al presunto atto negoziale di cessione del credito, vantato dacontestuale rinuncia ad un consistente credito.

Si sottolinea come l’imputata, nellaqualità, non solo ha consentito l'accredito di tale somma sul conto della società dalei amministrata, ma ha anche provveduto a registrare nelle scritture contabiliquella posta attiva non già quale compensazione debiti/crediti [OSCURATO:SOCIETA].-provenienza della provvista.Con riguardo alla dedotta sussistenza di un atto di compensazione e dicessione del credito tra le due società, i giudici di merito correttamente ne hannoescluso l’esistenza, in quanto tale atto non risulta indicato nella contabilità dientrambe le società; ciò è tanto più vero che di questo versamento di € 160.000,00– in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo del reale beneficiario – che AVS Flowerss.r.l. iscrive come anticipazione soci, e non come compensazione - dimostra chetale atto negoziale non è stato trasposto in alcun modo nelle scritture della società.La Corte d’Appello, tra l’altro, ha posto in evidenza come parte di detta somma(euro 59.000) quasi contestualmente, è stata oggetto di successivi bonificieffettuati da [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l’imputata ricopriva la carica diamministratore, nei confronti di altri soggetti giuridici riconducibili sempre allafamiglia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), quale ulteriore indice delladiversa destinazione di parte della somma.Inoltre, la distinta di bonifico acquisita agli atti del processo riporta qualebeneficiario della somma di € 160.000,00 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non AVSValeria [OSCURATO:PERSONA] - amministratore di quest’ultima società – l’illegittima percezione diqueste somme, motivo per il quale, in mancanza di ragione giuridiche che nelegittimassero l’incasso, consapevolmente ha trascritto nel libro giornale taleentrata nel conto anticipazione soci.La Corte di merito, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nei motividi appello, ha sottolineato che l’imputata non si è limitata alla successivamovimentazione della somma ricevuta direttamente da UnipolSai, mediante attinegoziali sottoscritti da terzi, ma ha contribuito con la propria azione alperfezionamento della condotta illecita, in quanto ha consentito all’accredito dellasomma di €. 160.000/00 in luogo del reale beneficiario indicato nella contabile delbonifico, ha dissimulato la reale causale di tale incasso, inserendo questa postacorrenti di altre società riconducibili sempre alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].4.2 Quanto al concorso nel fatto di cui al capo A n. 4, la ricorrente avevacontestato, in appello, la valenza distrattiva della condotta, poiché il contrattod’affitto d’azienda era stato stipulato dal padre, [OSCURATO:PERSONA], l’1 marzo 2012,prima che ella divenisse amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., e il canone d’affittodi euro 6.000,00 mensili (asseritamente incongruo) non era mai stato versatosoltanto perché compensato con crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento, nel corso degli anni, di dipendenti, fornitorie creditori di detta società.Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affittod'azienda stipulato in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire ladisponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico: nellaspecie, è stato accertato che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della societàfallita, affittava l’azienda a [OSCURATO:SOCIETA]., società amministrata dalla figlia,[OSCURATO:PERSONA], che non versava i canoni d’affitto, così determinando la sostanzialeinattività della società in decozione.La Corte d’appello, con motivazione immune da vizi e censure, ha indicatoquali indici della distrazione innanzitutto l’importo del canone di locazione dedottonel contratto di affitto d’azienda, pari ad € 6.000,00, assolutamente incongruorispetto alla quotazione stimata dal consulente della Procura in un valore compresotra €. 14.000/00 ed € 30.000/00 mensili, tenendo conto del valore dell’immobiledi circa euro

6.000.000. Sul punto, la ricorrente è rimasta del tutto acquiescente,e quindi la circostanza di aver dato seguito ad un contratto di affitto di aziendastipulato con canoni incongrui integra di per sé il delitto di bancarotta perdistrazione.Quale ulteriore indice della distrazione, si indica il mancato pagamento delcanone di locazione.

Sul punto, la Corte di merito, rispondendo alle specifichedoglianze contenute nei motivi appello, riguardo ad una presunta compensazionedei canoni di locazione con il pagamento di alcuni dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,le ha ritenute infondate, perché, come accertato dal curatore e ribadito indibattimento, non rappresentative di quanto realmente riportato nelle scritturecontabili della fallita dove non solo non è indicata tale compensazione ma anchenon risultava eliminata la relativa posta debitoria, asserzione che è stata smentitadalla richiesta di insinuazione al passivo del fallimento di alcuni dipendenti dellafallita (v. pag. 10 sentenza di primo grado).Al riguardo, i giudici di merito hanno richiamato quali indici della insussistenzadi tale compensazione, l’istanza di ammissione al passivo del fallimento AVSdi ammissione per € 168.000,00, pari ai canoni di locazione mai pagati da AVSrichiamati alla pag. 7 della sentenza di primo grado), con riconoscimento per interodella ragione di credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Al riguardo, si osserva che i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano migrati allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in uno a tutte le risorse attive e, quindi, dal punto divista logico i pagamenti presuntivamente indicati nelle scritture contabili diquest’ultima società, ma non anche in quelle della prima, deve ritenersi sianoDiversamente non si spiegherebbe perché solo nel gennaio del 2014- pochi mesiprima della risoluzione del contratto di locazione del giugno del medesimo anno -vi sarebbe stato un atto di desistenza dall’istanza di fallimento della societàevidentemente sino ad allora mai corrisposti, con l’impegno del pagamento in 21rate di € 3000/00 mensili, delle quali la Corte d’appello ha accertato essere statapagata solo la prima.La Corte territoriale ha, quindi, adeguatamente valutato le doglianze difensivecontenute nei motivi di appello ritenendole del tutto prive di fondatezza alla lucedelle risultanze probatorie acquisite, non scalfite dalla documentazione richiamatadalla difesa della imputata.Quanto alle generiche affermazioni contenute nei motivi di ricorso secondo lequali l’operazione di affitto del ramo di azienda non aveva natura distrattiva maera finalizzata a realizzare un tentativo di salvaguardia degli assests di [OSCURATO:PERSONA].p.a., oltre a tradursi in mere questioni di fatto sono prive del necessario requisitodi specificità, avendo la Corte territoriale ben motivato le ragioni della nonconvenienza di tale atto negoziale, nel quale veniva pattuito un corrispettivo deltutto inadeguato, che – tra l’altro – non risultava mai essere stato pagato.Tanto premesso, la Corte d’appello, facendo buon governo del principiosecondo cui “In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato propriodell'amministratore consiste nella consapevolezza del fatto illecito e della qualificadel soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico, e nella volontarietà dellapropria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", nell'incidenza causaledell'azione dell'extraneus, con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece,richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sulpiano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolositàdella condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv.278156 – 02; V mass n 175013; V mass n 164577; V mass n 158988; V mass n149194 ed ivi citate; V mas n 116001; V mass n 105114; V mass n 103945; Sez.5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Rv. 185893 – 01), ha correttamenteindividuato gli indicatori fattuali di tale consapevolezza, da parte della ricorrente,nella ricezione, in assenza di alcuna documentazione, della somma di euro160.000,00 spettante a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proveniente da transazione con [OSCURATO:SOCIETA]., registrata in contabilità come anticipazione soci, e contestualemovimentazione, a mezzo vaglia, di una parte pari ad euro 59.000 nonchénell’avere omesso il pagamento, per anni, dei canoni d’affitto d’azienda(sottraendo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tutte le risorse attive), nella piena consapevolezzache dette condotte determinavano un depauperamento del patrimonio sociale didi parentela tra l’imputata e il legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (suopadre, [OSCURATO:PERSONA]), dall’obiettiva non convenienza delle operazioni perdipendenti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a seguito della quale AVS Flowerss.r.l. era intervenuta con il versamento di euro 3.000,00 (acconto sulla maggiorsomma dovuta), per ottenere dai creditori il deposito di una dichiarazione didesistenza.L’odierna ricorrente, dunque, non solo era consapevole della pericolosità dellecondotte sub 3 e 4, del capo A), per i creditori sociali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma erafinanche cosciente della situazione d’insolvenza della società poi dichiarata fallita.Nella specie, è corretta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenutola ricorrente concorrente, in qualità di extraneus, nel reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, in quanto, consapevole dei propositi distrattivi del legalerappresentante della società fallenda, che ha posto in essere il fatto tipico,partecipava alle operazioni di distrazione sopra indicate, potenzialmente lesive delpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., operazioni commerciali giustificative, e finalizzateal depauperamento della fallenda, con la consapevolezza che esse determinavanoun depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, ai quali venivanosottratte risorse economiche, la cui finalità era quella di essere utilizzatenell’esercizio dell’impresa e di garanzia dell’adempimento delle obbligazioniassunte dalla società (Sez. 5, Sentenza n. 18677 del 08/02/2021 Rv. 281042 –01; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 263245; Sez. 5, n. 1341del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175013; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi ealtro, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, Bonandrini e altro, Rv. 226973).Va ricordato che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ognipotere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto alfine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizidal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Rv 284556 – 01; Sez. 6, n. 5334 del22/04/1992, Verdelli, Rv. 194203 - 01).Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in direttoconfronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diversoapprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di ungravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio delle funzioni dilegittimità (Sez. 6, n.13442 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n.43963 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Basile; S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella, Rv 226073 -01; Sez.6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020).La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico-giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi edargomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazioneprecisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo delcompendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti quali gliesiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta delle scritture contabilidisponibili unitamente alle ulteriori prove nonché motivando in modo puntuale econfrontandosi sulle deduzioni difensive, ritenute meramente assertive, peraltroprive di alcun supporto probatorio.Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, inrelazione alla quale -si ribadisce- questa Corte non può compiere alcunavalutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta delnella fattispecie del concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolentadistrattiva.Nel ricorso, la difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appelloe riconducibili all'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reatocontestato al capo A).

Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, sonogeneriche e aspecifiche, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.5.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Con riguardo al diniego l’attenuante del danno patrimoniale di specialetenuità, di cui all’art.219, comma 3, L.F., la Corte d’appello con valutazione in fattoimmune da vizi e insindacabile in questa sede ha chiarito che la limitazione dellaimputazione nei confronti della imputata alle condotte distrattive contestate aipunti 3) e 4) del capo A) e l’intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo B),non ne consentono il riconoscimento in ragione della consistente entità delleresidue distrazioni ascritte all’imputata al punto 3) (euro 160.000), e al punto 4)(affitto di ramo d’azienda per anni ad un canone neanche versato).Quanto al diniego dell’attenuante della minima partecipazione di cuiall’art.114 cod. pen., va ribadito il principio ⎯ e che pure spiega perché questaCorte non reputi concludente la verifica dell’esistenza di un riscontro specifico aciascuna delle doglianze di merito riportate nel ricorso ⎯ è che il giudice d'appellonon è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione,giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito undifferente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzioneeffettuata (per tutte, Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez.1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340 – 01; Sez. 6, n. 1307del 26 settembre 2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061-01).Nella specie, la Corte di merito ha valorizzato il ruolo meno rilevante dellaricorrente rispetto al dominus delle vicende in contestazione assunto da GiovanniGallo, anche limitazione della imputazione nei confronti della imputata allecondotte distrattive contestate ai punti 3) e 4) del capo A) e l’intervenutaassoluzione dal reato di cui ai capi B), C) e D), riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] ledell’avere commesso più fatti di bancarotta.5.

Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art.541 cod. proc. pen., essendo i ricorrenti rimasti soccombentinei confronti delle parti civili, Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., vanno condannati alla refusione delle spese di rappresentanzae difesa in favore delle parti civili che si liquidano in complessivi euro 3686,00ciascuna.

P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle particivili Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00,oltre accessori di legge e UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivieuro 3686,00, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma il 28/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1985avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso proposto indifesa di [OSCURATO:PERSONA], l’inammissibilità del ricorso proposto in difesa di GiovanniGallo;udito il difensore della parte civile, Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, e si riporta alla memoria,nonché alle conclusioni e nota spese;udito il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avv. [OSCURATO:PERSONA]Della Pietra, sostituito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come damemoria e nota spese per l’inammissibilità o comunque per il rigetto dei ricorsi;udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riformadella pronunzia del Tribunale di Napoli del 16 maggio 2023, che condannava tragi altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo, nella qualità di presidente delC.d.A. di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napolidel 26 settembre 2014) nonché di amministratore di fatto e di liquidatore di AVSn.34/2016), dal 26 marzo 2015 al fallimento, la seconda, nella qualità diamministratore p.t. di [OSCURATO:SOCIETA] società agricola s.r.l., dal 2012 al 26 marzo2015, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati ascritti ai capi A), B), C) e D),assolvendoli dal reato ascritto al capo E) perché il fatto non sussiste, nonché alrisarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].p.A., nella misura di euro 92.704,40, e da liquidarsi in separata sede per laCuratela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nonché, in favore di quest’ultima, alpagamento di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nellamisura di euro 100.000, oltre alle spese da queste sostenute, nonché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta di pena concordata, ha confermato lasentenza di primo grado e rideterminato la pena in anni tre e mesi otto direclusione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l’imputata dai reati di cui aicapi B), C), D) per non avere commesso il fatto, ed escluse le condotte di cui aipunti 1-2-5-6 del capo A) e la circostanza aggravante di cui all’art.219, comma 1,L.F., contestata al capo A), riconosciute le attenuanti generiche prevalenti allaresidua aggravante, ha rideterminato la pena per il reato ascritto al capo A) inanni due di reclusione ed in pari durata le pene accessorie di cui all’ultimo commadell’art.216 L.F., revocato l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di annicinque, e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonchécondannato entrambi gli imputati, in solido, alle spese sostenute dalle parti civili.2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati, ritualmente assistiti dal difensoredi fiducia, ricorrono per cassazione.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unicomotivo, che lamenta vizio di erroneità ed illogicità della motivazione in ordine allaritenuta inammissibilità della richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale, effettuata dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] con i motivi di appello, alfine di acquisire la scrittura privata, avente data certa, relativa all’accordo dicompensazione dei crediti fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sottoscritta daGiovanni [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Silvio (l.r. p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenutaAVS [OSCURATO:SOCIETA].).4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato a quattromotivi.4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di erroneità e di illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale, effettuata dalla ricorrente con i motivi di appello, alfine di acquisire la scrittura privata, avente data certa, relativa all’accordo dicompensazione dei crediti fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sottoscritta daGiovanni [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Silvio (l.r. p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenutaAVS [OSCURATO:SOCIETA].).4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto diaffermazione della responsabilità per il reato di concorso nella bancarottafraudolenta distrattiva, di cui al capo A), punto 3), della somma di euro 160.000corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a titolo transattivo, in favore didell’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito della stipula del contratto di affittod’azienda, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., senza pagamento dei canoni di locazione,ritenuti incongrui, a seguito di successive compensazioni.Si duole della mancata risposta alle doglianze, contenute nei motivi d’appello,in punto di verifica dell’esistenza delle ragioni di credito/debito tra le due società,a fronte del deposito della contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei crediti riportati nellibro giornale nei confronti della fallita, della scrittura privata di compensazione frale due società, della comunicazione inviata a [OSCURATO:PERSONA] di pagare sul c/c di AVSGallo ad amministratore pro tempore. Si deduce che l’affermazione diresponsabilità sarebbe stata basata su condotte successive alla realizzazione delladistrazione imputabile al padre, [OSCURATO:PERSONA], per mancata restituzione dellasomma di euro 160.000 e per mancato pagamento dei canoni, condotte chesarebbero giustificate dalla contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., che nel libro giornaleriportava ingenti crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da giustificarel’apprensione della somma di euro 160.000 e la compensazione utilizzata perpagare i canoni di locazione.Con riguardo ai pagamenti effettuati, da gennaio a settembre 2014, neiconfronti dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nellamisura di euro 40.000 nel 2013 e per nove mensilità da euro 3.000 ciascuna nel2014, per complessivi euro 27.000, si deduce che la Corte d’appello non avrebbetenuto conto del piano di rientro, indicato nell’atto di desistenza del gennaio 2014,che prevedeva il pagamento di 21 mensilità, mentre per le rimanenti 12 ratesarebbe naturale la insinuazione nel fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. da parte deidipendenti per la differenza ancora dovuta.Si duole del mancato confronto con i motivi di gravame e con riguardo allavalutazione della circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. viene dichiarata fallita nelfebbraio 2016, dopo il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed alla conseguenza che ilfitto di ramo d’azienda sarebbe stato l’ultimo infruttuoso tentativo di risanamentodell’attività di famiglia.La sentenza impugnata non avrebbe indicato in che modo [OSCURATO:PERSONA] potevarimediare ai piani e programmi del padre, alle pattuizioni già stabilite, mentre lastessa sarebbe stata costretta a compensare i crediti vantati utilizzati per pagarei canoni locativi, né avrebbe indicato il comportamento alternativo da tenere.4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di contraddittorietà dellamotivazione in relazione, alle condotte successive alla ricezione della somma dieuro 160.000, da [OSCURATO:PERSONA], spettante a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed allamovimentazione di parte della somma incassata, pari ad euro 59.000, versata amezzo vaglia, di cui erano ordinanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino (assoltidalle imputazioni) e trasferita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società riferibilialla famiglia [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che, a fronte della intervenuta assoluzione della imputata, delfratello, [OSCURATO:PERSONA] e della madre, [OSCURATO:PERSONA]Avino, dal reato di cui al capoC), ove tale condotta era espressamente contestata, quale ipotesi distrattiva nelfallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., per mancanza della prova della destinazione dellesomme a scopi diversi da quelli sociali, se le operazioni contestate sarebbero lecitee la loro successiva movimentazione è stata effettuata in ossequio alle esigenzeaziendali di [OSCURATO:SOCIETA]., tali condotte non potrebbero ritenersi distrattivenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza di motivazione inordine al motivo di appello in punto di applicazione dell’attenuante di cuiall’art.219, comma 3, L.F., del danno di speciale tenuità, e di quella di cuiall’art.114 cod. pen., della minima partecipazione della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2. primo e unico motivo di ricorso è inammissibile perché propone un motivonon consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.2.1 L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglioanche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice,ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte,dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei qualiviene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, ilpubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la penapecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsiproposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5,Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d.patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principioelaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previstodell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008 n. 125,secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delleparti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli nonrinunciati. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio ingiudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talchéè inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censurequestioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015 - dep.06/03/2015, Barra ed altri).Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n.40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello,relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, ad eventuali cause di improcedibilitào nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbiarinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto diresponsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma haeffetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dilegittimità.La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardantela misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso ilquale l'appellante abbia richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti el'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatoriononché comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e lasussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione e altri;Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese e altri); Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017,dep. 2018, Scavone e altri).Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni,anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello.Né il ricorrente è legittimato a lamentare il vizio di motivazione in ordine alrigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata dallacoimputata, [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso, per altro verso, neppure è sorretto da uninteresse concreto giuridicamente apprezzabile all’impugnazione, nella specie,avanzata in favore di un terzo soggetto, posto che non si vede quale concretautilità conseguirebbe l’imputato dalla rimozione della sentenza, non avendo eglicontestato la validità della proposta di concordato accolta dalla sentenzaimpugnata.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.3.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico oltre chemanifestamente infondato.La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è stata avanzata neimedesimi termini dagli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di acquisizione didocumentazione societaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. e successivaperizia per verificare i rapporti di credito e debito tra le due società fallite,documentazione che sarebbe stata custodita presso la sede della società, in TorreAnnunziata, via Solferino, già venduta alla [OSCURATO:SOCIETA]., che sarebbe statarecuperata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] solo di recente, non disponendo di ulterioricopie in quanto quelle cartacee consegnate ai curatori e quelle elettroniche oggettodi furti.Ed invero va in primo luogo rilevato come, secondo il consolidato indirizzogiurisprudenziale di legittimità, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivareespressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suoaccoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziandola sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità delreo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01); e si èanche affermato come il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazioneistruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di unquadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimentiindispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996 – 01; Sez. 2,Sentenza n. 9846 del 05/03/2026, Astone, Rv. 289612 - 01).Nella specie, la Corte d’appello, diversamente da quanto prospettato dalladifesa della ricorrente, ha basato il rigetto sulla ritenuta superfluità, ai fini delladecisione, dell’acquisizione documentale richiesta, ai sensi dell’art. 603, comma 1,cod. proc. pen., alla luce di quanto emergente dall’ampia ed approfonditaistruttoria dibattimentale esperita nel primo grado di giudizio, e non sullainammissibilità dei motivi d’appello articolati da [OSCURATO:PERSONA] per i quali èintervenuta rinuncia.4. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati.I motivi sono sostanzialmente volti a sollecitare una diversa lettura deglielementi di prova, anziché a denunciare vizi motivazionali della sentenzaimpugnata.La ricorrente, amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2012 al 26 marzo 2015,è stata ritenuta colpevole di avere concorso, in qualità di extraneus, conl’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società dichiarata fallita il 26 settembre 2014e legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], padre della imputata), nelladistrazione di euro 160.000,00 ai danni dei creditori sociali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: lasomma anzidetta era stata riconosciuta, a titolo di transazione della controversian.1724/13 R.C., pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, anziché essere riscossa da quest’ultima,era stata versata direttamente sul conto di [OSCURATO:SOCIETA].; pressochésimultaneamente, il denaro era fuoriuscito dalle casse sociali di [OSCURATO:SOCIETA]come “anticipazione soci” (tanto si evinceva dal libro giornale), senza alcunriferimento ad un eventuale atto negoziale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e AVSI giudici di merito hanno altresì dichiarato la penale responsabilitàdell’imputata per avere concorso, sempre in qualità di extraneus, con GiovanniGallo, legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella distrazione dell’interaazienda in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA]. (capo A, punto 4).4.1 Quanto al concorso nella distrazione di cui al capo A, punto 3), laricorrente aveva contestato, in appello, la natura distrattiva dell’operazione,assumendo che la somma di euro 160.000,00 versata da [OSCURATO:PERSONA].p.a. fosse stata incassata da [OSCURATO:SOCIETA]. anziché da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pereffetto di compensazione, effettuata l’1 luglio 2011, da [OSCURATO:PERSONA] con la alloraABS [OSCURATO:SOCIETA]. (poi AVS) per il pagamento di un maggior debito di [OSCURATO:PERSONA].p.a. verso [OSCURATO:SOCIETA]., che veniva ridotto della somma di cui [OSCURATO:PERSONA].p.a. era creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Sulla valenza distrattiva della ricezione di tale somma, spettante a [OSCURATO:PERSONA].p.a., a titolo transattivo, ma versata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.direttamente nelle casse sociali di [OSCURATO:SOCIETA]. (in prossimità delladichiarazione di fallimento), i motivi di ricorso non si confrontano con la sentenzaimpugnata, in quanto si limitano ad opporre la indimostrata e genericapreesistenza di ragioni di credito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a.La Corte di merito, con motivazione immune da vizi e censure, ha richiamatole emergenze dibattimentali attestanti: l’anomalia dell’accredito, nell’agosto 2014,sui conti di [OSCURATO:SOCIETA]., quando [OSCURATO:PERSONA] ricopriva la carica diamministratore, della somma di euro 160.000 proveniente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ma spettante a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché, simultaneamente,l’annotazione, lo stesso giorno, nel libro giornale di [OSCURATO:SOCIETA]., di taleincasso, in entrata ed in uscita nel conto anticipazione soci, senza che vi fossealcun riferimento al presunto atto negoziale di cessione del credito, vantato dacontestuale rinuncia ad un consistente credito. Si sottolinea come l’imputata, nellaqualità, non solo ha consentito l'accredito di tale somma sul conto della società dalei amministrata, ma ha anche provveduto a registrare nelle scritture contabiliquella posta attiva non già quale compensazione debiti/crediti [OSCURATO:SOCIETA].-provenienza della provvista.Con riguardo alla dedotta sussistenza di un atto di compensazione e dicessione del credito tra le due società, i giudici di merito correttamente ne hannoescluso l’esistenza, in quanto tale atto non risulta indicato nella contabilità dientrambe le società; ciò è tanto più vero che di questo versamento di € 160.000,00– in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo del reale beneficiario – che AVS Flowerss.r.l. iscrive come anticipazione soci, e non come compensazione - dimostra chetale atto negoziale non è stato trasposto in alcun modo nelle scritture della società.La Corte d’Appello, tra l’altro, ha posto in evidenza come parte di detta somma(euro 59.000) quasi contestualmente, è stata oggetto di successivi bonificieffettuati da [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l’imputata ricopriva la carica diamministratore, nei confronti di altri soggetti giuridici riconducibili sempre allafamiglia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), quale ulteriore indice delladiversa destinazione di parte della somma.Inoltre, la distinta di bonifico acquisita agli atti del processo riporta qualebeneficiario della somma di € 160.000,00 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non AVSValeria [OSCURATO:PERSONA] - amministratore di quest’ultima società – l’illegittima percezione diqueste somme, motivo per il quale, in mancanza di ragione giuridiche che nelegittimassero l’incasso, consapevolmente ha trascritto nel libro giornale taleentrata nel conto anticipazione soci.La Corte di merito, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nei motividi appello, ha sottolineato che l’imputata non si è limitata alla successivamovimentazione della somma ricevuta direttamente da UnipolSai, mediante attinegoziali sottoscritti da terzi, ma ha contribuito con la propria azione alperfezionamento della condotta illecita, in quanto ha consentito all’accredito dellasomma di €. 160.000/00 in luogo del reale beneficiario indicato nella contabile delbonifico, ha dissimulato la reale causale di tale incasso, inserendo questa postacorrenti di altre società riconducibili sempre alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].4.2 Quanto al concorso nel fatto di cui al capo A n. 4, la ricorrente avevacontestato, in appello, la valenza distrattiva della condotta, poiché il contrattod’affitto d’azienda era stato stipulato dal padre, [OSCURATO:PERSONA], l’1 marzo 2012,prima che ella divenisse amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., e il canone d’affittodi euro 6.000,00 mensili (asseritamente incongruo) non era mai stato versatosoltanto perché compensato con crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento, nel corso degli anni, di dipendenti, fornitorie creditori di detta società.Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affittod'azienda stipulato in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire ladisponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico: nellaspecie, è stato accertato che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della societàfallita, affittava l’azienda a [OSCURATO:SOCIETA]., società amministrata dalla figlia,[OSCURATO:PERSONA], che non versava i canoni d’affitto, così determinando la sostanzialeinattività della società in decozione.La Corte d’appello, con motivazione immune da vizi e censure, ha indicatoquali indici della distrazione innanzitutto l’importo del canone di locazione dedottonel contratto di affitto d’azienda, pari ad € 6.000,00, assolutamente incongruorispetto alla quotazione stimata dal consulente della Procura in un valore compresotra €. 14.000/00 ed € 30.000/00 mensili, tenendo conto del valore dell’immobiledi circa euro 6.000.000. Sul punto, la ricorrente è rimasta del tutto acquiescente,e quindi la circostanza di aver dato seguito ad un contratto di affitto di aziendastipulato con canoni incongrui integra di per sé il delitto di bancarotta perdistrazione.Quale ulteriore indice della distrazione, si indica il mancato pagamento delcanone di locazione. Sul punto, la Corte di merito, rispondendo alle specifichedoglianze contenute nei motivi appello, riguardo ad una presunta compensazionedei canoni di locazione con il pagamento di alcuni dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,le ha ritenute infondate, perché, come accertato dal curatore e ribadito indibattimento, non rappresentative di quanto realmente riportato nelle scritturecontabili della fallita dove non solo non è indicata tale compensazione ma anchenon risultava eliminata la relativa posta debitoria, asserzione che è stata smentitadalla richiesta di insinuazione al passivo del fallimento di alcuni dipendenti dellafallita (v. pag. 10 sentenza di primo grado).Al riguardo, i giudici di merito hanno richiamato quali indici della insussistenzadi tale compensazione, l’istanza di ammissione al passivo del fallimento AVSdi ammissione per € 168.000,00, pari ai canoni di locazione mai pagati da AVSrichiamati alla pag. 7 della sentenza di primo grado), con riconoscimento per interodella ragione di credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Al riguardo, si osserva che i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano migrati allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in uno a tutte le risorse attive e, quindi, dal punto divista logico i pagamenti presuntivamente indicati nelle scritture contabili diquest’ultima società, ma non anche in quelle della prima, deve ritenersi sianoDiversamente non si spiegherebbe perché solo nel gennaio del 2014- pochi mesiprima della risoluzione del contratto di locazione del giugno del medesimo anno -vi sarebbe stato un atto di desistenza dall’istanza di fallimento della societàevidentemente sino ad allora mai corrisposti, con l’impegno del pagamento in 21rate di € 3000/00 mensili, delle quali la Corte d’appello ha accertato essere statapagata solo la prima.La Corte territoriale ha, quindi, adeguatamente valutato le doglianze difensivecontenute nei motivi di appello ritenendole del tutto prive di fondatezza alla lucedelle risultanze probatorie acquisite, non scalfite dalla documentazione richiamatadalla difesa della imputata.Quanto alle generiche affermazioni contenute nei motivi di ricorso secondo lequali l’operazione di affitto del ramo di azienda non aveva natura distrattiva maera finalizzata a realizzare un tentativo di salvaguardia degli assests di [OSCURATO:PERSONA].p.a., oltre a tradursi in mere questioni di fatto sono prive del necessario requisitodi specificità, avendo la Corte territoriale ben motivato le ragioni della nonconvenienza di tale atto negoziale, nel quale veniva pattuito un corrispettivo deltutto inadeguato, che – tra l’altro – non risultava mai essere stato pagato.Tanto premesso, la Corte d’appello, facendo buon governo del principiosecondo cui “In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato propriodell'amministratore consiste nella consapevolezza del fatto illecito e della qualificadel soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico, e nella volontarietà dellapropria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", nell'incidenza causaledell'azione dell'extraneus, con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece,richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sulpiano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolositàdella condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv.278156 – 02; V mass n 175013; V mass n 164577; V mass n 158988; V mass n149194 ed ivi citate; V mas n 116001; V mass n 105114; V mass n 103945; Sez.5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Rv. 185893 – 01), ha correttamenteindividuato gli indicatori fattuali di tale consapevolezza, da parte della ricorrente,nella ricezione, in assenza di alcuna documentazione, della somma di euro160.000,00 spettante a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proveniente da transazione con [OSCURATO:SOCIETA]., registrata in contabilità come anticipazione soci, e contestualemovimentazione, a mezzo vaglia, di una parte pari ad euro 59.000 nonchénell’avere omesso il pagamento, per anni, dei canoni d’affitto d’azienda(sottraendo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tutte le risorse attive), nella piena consapevolezzache dette condotte determinavano un depauperamento del patrimonio sociale didi parentela tra l’imputata e il legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (suopadre, [OSCURATO:PERSONA]), dall’obiettiva non convenienza delle operazioni perdipendenti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a seguito della quale AVS Flowerss.r.l. era intervenuta con il versamento di euro 3.000,00 (acconto sulla maggiorsomma dovuta), per ottenere dai creditori il deposito di una dichiarazione didesistenza.L’odierna ricorrente, dunque, non solo era consapevole della pericolosità dellecondotte sub 3 e 4, del capo A), per i creditori sociali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma erafinanche cosciente della situazione d’insolvenza della società poi dichiarata fallita.Nella specie, è corretta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenutola ricorrente concorrente, in qualità di extraneus, nel reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, in quanto, consapevole dei propositi distrattivi del legalerappresentante della società fallenda, che ha posto in essere il fatto tipico,partecipava alle operazioni di distrazione sopra indicate, potenzialmente lesive delpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., operazioni commerciali giustificative, e finalizzateal depauperamento della fallenda, con la consapevolezza che esse determinavanoun depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, ai quali venivanosottratte risorse economiche, la cui finalità era quella di essere utilizzatenell’esercizio dell’impresa e di garanzia dell’adempimento delle obbligazioniassunte dalla società (Sez. 5, Sentenza n. 18677 del 08/02/2021 Rv. 281042 –01; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 263245; Sez. 5, n. 1341del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175013; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi ealtro, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, Bonandrini e altro, Rv. 226973).Va ricordato che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ognipotere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto alfine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizidal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Rv 284556 – 01; Sez. 6, n. 5334 del22/04/1992, Verdelli, Rv. 194203 - 01).Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in direttoconfronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diversoapprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di ungravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio delle funzioni dilegittimità (Sez. 6, n.13442 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n.43963 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Basile; S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella, Rv 226073 -01; Sez.6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020).La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico-giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi edargomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazioneprecisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo delcompendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti quali gliesiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta delle scritture contabilidisponibili unitamente alle ulteriori prove nonché motivando in modo puntuale econfrontandosi sulle deduzioni difensive, ritenute meramente assertive, peraltroprive di alcun supporto probatorio.Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, inrelazione alla quale -si ribadisce- questa Corte non può compiere alcunavalutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta delnella fattispecie del concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolentadistrattiva.Nel ricorso, la difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appelloe riconducibili all'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reatocontestato al capo A). Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, sonogeneriche e aspecifiche, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Con riguardo al diniego l’attenuante del danno patrimoniale di specialetenuità, di cui all’art.219, comma 3, L.F., la Corte d’appello con valutazione in fattoimmune da vizi e insindacabile in questa sede ha chiarito che la limitazione dellaimputazione nei confronti della imputata alle condotte distrattive contestate aipunti 3) e 4) del capo A) e l’intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo B),non ne consentono il riconoscimento in ragione della consistente entità delleresidue distrazioni ascritte all’imputata al punto 3) (euro 160.000), e al punto 4)(affitto di ramo d’azienda per anni ad un canone neanche versato).Quanto al diniego dell’attenuante della minima partecipazione di cuiall’art.114 cod. pen., va ribadito il principio ⎯ e che pure spiega perché questaCorte non reputi concludente la verifica dell’esistenza di un riscontro specifico aciascuna delle doglianze di merito riportate nel ricorso ⎯ è che il giudice d'appellonon è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione,giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito undifferente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzioneeffettuata (per tutte, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez.1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340 – 01; Sez. 6, n. 1307del 26 settembre 2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061-01).Nella specie, la Corte di merito ha valorizzato il ruolo meno rilevante dellaricorrente rispetto al dominus delle vicende in contestazione assunto da GiovanniGallo, anche limitazione della imputazione nei confronti della imputata allecondotte distrattive contestate ai punti 3) e 4) del capo A) e l’intervenutaassoluzione dal reato di cui ai capi B), C) e D), riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] ledell’avere commesso più fatti di bancarotta.5. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art.541 cod. proc. pen., essendo i ricorrenti rimasti soccombentinei confronti delle parti civili, Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., vanno condannati alla refusione delle spese di rappresentanzae difesa in favore delle parti civili che si liquidano in complessivi euro 3686,00ciascuna. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle particivili Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00,oltre accessori di legge e UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivieuro 3686,00, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma il 28/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris