CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 ottobre 2022
Cassazione n. 31802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza emessa il 6/10/2022 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte della difesa, che si è associata alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Firenze in data 20 dicembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di evasione, riducendo la pena a dieci mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando, come unico motivo, la violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per la mancata traduzione dell'imputato all'udienza partecipata del 6 ottobre 2022 alla quale l'imputato, tramite il difensore, aveva richiesto di presenziare, trovandosi detenuto per altra causa (proced. n. 3424/2020 RGA Firenze) e, formalmente, agli arresti domiciliari per il procedimento in trattazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, come il ricorrente non contesta, alla udienza di trattazione in data 3 ottobre 2022 l'imputato non era stato tradotto in quanto rinunciante a comparire; il procedimento veniva rinviato all'udienza del 6 ottobre 2022 per l'astensione di un componente del Collegio. 2.1. All'udienza di trattazione del 6 ottobre 2022 risultavano presenti, come da verbale prodotto dalla difesa, il Pubblico ministero e il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre l'imputato era indicato come "rinunciante a comparire", sicché la Corte d'appello, senza opposizione, accertava la regolare costituzione delle parti e procedeva alla trattazione e decisione della causa. 2.2. Il difensore produce, in allegato al ricorso, copia dell'originale informatico dell'istanza, a sua, firma indirizzata alla Seconda sezione penale della Corte d'appello di Firenze, con la quale richiede la traduzione dell'imputato e la presenza di un interprete per l'udienza del 6 ottobre 2022; detto messaggio di posta elettronica certificata, al quale risulta allegata l'istanza difensiva, risulta inviato all'indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] in data 4 ottobre 2022 e ricevuto alle ore 16:18:50. 3. Si è da tempo chiarito che «la rinuncia a comparire all'udienza da parte „ l del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto» (Sez. 1, n. 744 del 31/01/2000, Pianese, Rv. 215500; recentemente, Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950). Si è, poi, precisato che «gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni» (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670, fattispecie nella quale l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento). 3.1. Ebbene, la rinuncia a comparire registrata, alla presenza del difensore di fiducia, nel verbale di udienza del 3 ottobre 2022 produce effetto anche per l'udienza successiva in quanto, come si vedrà, l'istanza di traduzione avanzata dal difensore in data 4 ottobre 2022 è priva di effetti. 4. Nel caso di specie, risulta documentato l'invio e la ricezione, tramite posta elettronica certificata, della istanza di traduzione dell'imputato inviata dal suo difensore di fiducia. 4.1. Tuttavia, l'indirizzo elettronico di destinazione del messaggio non rientra tra quelli attribuiti all'ufficio giudiziario individuati con il provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020. Si noti che la norma è stata variamente prorogata, da ultimo fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 5-quinquies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, che ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-bis, intitolato "Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze", che consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del dl. citato, fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. 4.2. Come si è detto, allegato al ricorso si trova la copia cartacea del messaggio che risulta inviato all'indirizzo depositoattipenali.ca.firenze(dgiustiziacertit, indirizzo che, tuttavia, non corrisponde, sulla base del citato provvedimento, a quello della Seconda sezione penale della Corte d'appello di Firenze, alla quale l'istanza era diretta, e cioè: depositoattipenali2.ca.firenze@giustiziacertit. 4.3. Orbene, se deve escludersi, in forza della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 24 d.l. citato, che l'atto inviato a un indirizzo diverso da quello indicato nel richiamato provvedimento sia idoneo a sostituire il deposito previsto dall'art. 121 cod. proc. pen., non risulta neppure la conoscenza sostanziale dell'atto trasmesso, conoscenza che la giurisprudenza di legittimità riconnetteva, prima dell'introduzione della disciplina emergenziale ora inserita nel codice di rito, alla effettiva messa a disposizione del giudice dell'atto impropriamente trasmesso telematicamente. 4.4. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha pure precisato che, sotto il vigore della disciplina ennergenziale richiamata dal ricorrente, la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02). È, quindi, sufficiente sottolineare che nel fascicolo processuale non risulta l'annotazione di cancelleria relativa al pervenimento del messaggio e al suo inserimento negli atti processuali, mentre il ricorrente non ha dato prova del contrario, avendo egli prodotto la copia cartacea, anziché l'originale informatico del messaggio PEC inviato a una casella di posta diversa da quella prevista. In difetto di valore legale del deposito effettuato dal difensore mediante l'invio tramite PEC a un indirizzo non compreso in quello determinato dal provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020, e in mancanza della prova, che spettava al ricorrente fornire, della effettiva conoscenza in capo al giudice della richiesta di traduzione del detenuto, non può che concludersi per il rigetto del ricorso. 5. D'altra parte, il difensore di fiducia, che era presente all'udienza del 6 ottobre 2022, alla quale si riferiva la richiesta di traduzione dell'imputato, non ha svolto alcuna questione o eccezione, pur essendovi tenuto. Si tratta, in effetti, di una nullità a regime intermedio, che concerne l'intervento dell'imputato regolarmente assistito dal difensore di fiducia, che doveva essere dedotta dal difensore immediatamente prima del compimento dell'atto (verifica di regolare costituzione) o immediatamente dopo ex art. 182 cod. proc. pen. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta