CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 35428/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 17 aprile 2018 al 18 dicembre 2018 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 18 dicembre 2018 al 14 gennaio 2019 in re ime di arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale gli f (,,,_ erano stat il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. e il reato di cui agli artt.110, 582 e 585 cod. pen. Secondo l'accusai egli, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e altri due soggetti rimasti ignoti, nél piazzale antistante la stazione ferroviaria di Monza, si era impossessato del telefono cellulare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo, per assicurarsi l'impunità e il possesso della cosa sottratta, aveva usato violenza nei confronti della persona offesa, colpendola con bottiglie di vetro sulla testa e con calci e pugni alla schiena. . [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dai reati suindicati con sentenza del Tribunale di Monza del 14 gennaio 2019, confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 17 giugno 2021. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nell'avere egli assistito all'aggressione posta in essere ai -danni della vittima, senza fattivamente schierarsi a sua difesa nella violenta contesa e soprattutto senza attivarsi per chiamare o fare chiamare le forze dell'ordine, al fine di consentire l'accertamento e la repressione dell'attività delinquenziale in corso di svolgimento sotto i suoi occhi. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ha proposto ricorso/formulando un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della condizione ostativa. Secondo il difensore, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad assistere alla aggressione da parte di altri soggetti, senza tenere alcuna condotta che potesse essere qualificata come colposa. Egli, infatti, (come ammesso nel corso dell'esame dibattimentale del 17 dicembre 2018 e come confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA]), trovandosi presso la stazione di Monza, aveva occasionalmente assistito all'inseguimento e all'aggressione di un passante da parte di alcuni ragazzi e non aveva chiamato le forze dell'ordine in quanto, essendo di corsa e dovendo prendere il treno, aveva confidato che lo facessero altri al suo posto. L'aver assistito occasionalmente a una condotta delittuosa, prosegue il difensore, non significa adesione alla stessa e il mancato intervento anche attraverso l'allerta delle forze dell'ordine ben può essere giustificato da ragioni incidentali o di opportunità quali, in primis, la presenza di altre persone. Il giudice della riparazione avrebbe affermato apoditticamente che la condotta del ricorrente era stata oggettivamente tale da rafforzare il dolo degli autori del reato, senza, tuttavia, chiarire se i rei avessero avuto o meno contezza della presenza di [OSCURATO:PERSONA] ed essendo stata, invece, accertata l'assenza di pregressi rapporti. Inoltre, la menzionata condotta ritenuta gravemente colposa era emersa solo a seguito dell'esame dibattimentale reso da [OSCURATO:PERSONA], quando egli già si trovava sottoposto a custodia cautelare da otto mesi. Infine il difensore sottolinea che l'ordinanza applicativa della misura cautelare si era fondata unicamente sulle dichiarazioni rese della persona offesa, ritenute dai giudici non affidabili a causa dello stato confusionale in cui si era trovata a seguito dell'aggressione, nonché sulle immagini del sistema di videosorveglianza, che, tuttavia, come accertato dai giudici di merito, non avevano fornito alcuna prova della colpevolezza dello [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato memoria con cui ha chiesto il rigetto dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo. 2. La Corte della riparazione, sulla scorta del contenuto della sentenza assolutoria, ha rilevato: - che la persona offesa aveva riconosciuto con certezza [OSCURATO:PERSONA] come uno dei tre soggetti presenti all'aggressione; - che lo stesso imputato aveva ammesso di avervi assistito da posizione ravvicinata e di non essersi attivato in alcun modo per aiutare la vittima, né, direttamente, dandole manforte nella contesa, né, indirettamente, chiamando le forze dell'ordine. I giudici hanno, indi, qualificato tale condotta come connivente e, dunque, gravemente colposa in quanto espressione della violazione dei doveri di solidarietà sociale.3. Il percorso argomentativo adottato non si presta a censure. 3.1. In primo luogo si osserva che, in ossequio al principio per cui il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 41 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082), la Corte ha valorizzato elementi di fatto che la sentenza assolutoria aveva ritenuto provati, anche se non sufficienti ai fini della affermazione della penale responsabilità. 3.2.La doglianza secondo cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emersa solo a seguito del suo interrogatorio a dibattimento e, dunque, non poteva avere avuto efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare, è infondata. La Corte, infatti, ha dato atto come la sua presenza al momento dell'aggressione fosse un dato certo, acquisito attraverso le dichiarazioni della vittima e le immagini del sistema di videosorveglianza e ha richiamato la versione resa dal ricorrente in sede di interrogatorio a riscontro di dati di fatto già pacificamente emersi. 3.3.La valutazione della condotta connivente, che lo stesso ricorrente ammette avere tenuto, come gravemente colposa appare sorretta da motivazione non manifestamente illogica ed è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la colpa può essere integrata da atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà I, ‘,"7/ sociale tpgr impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Rv. 223688). E' sufficiente che sia integrato anche uno solo dei su indicati profili, per ritenere che non si possa fare luogo alla riparazione.In una successiva pronuncia di questa Corte si è evidenziato che il primo profilo riguarda "l'espressione 'sociale' dell'indifferenza al reato commesso da altri, cui si assista o che si sappia che sarà commesso, rivelante l'assenza di umana solidarietà per la vittima, cui non si presta alcuna forma di assistenza, neppure in termini di sollecitazione dell'intervento dell'autorità al fine di interrompere l'azione 4 L delittuosa"; il secondo profilo attiene al mancato tesérideb "ta-Cca di impedire il reato da parte di chi sia titolare di una posizione di garanzia"; il terzo inerisce alla "oggettività causale dell'atteggiamento indifferente, quale 'consolidamento' dell'altrui volontà di commettere il reato", In tutti i casi vengono in rilievo comunque sempre iltj' poteri/facoltà -q92(~t obblighi k di 'intervento' di colui che assiste al reato senza parteciparvi, che possono rendere più difficoltosa la commissione del reato, ma che non sempre possono impedirla e che originano dalla possibilità di frapporsi in qualche modo alla tf5g) commissione del reato, in ragione del rapporto con una cosa o di un'attività riconducibili al connivente, che occasionalmente interseca la condotta illecita altrui (Sez.4 n. 33999 del 14/06/2022 n.m.). I tre profili sopra individuati dalla giurisprudenza richiamata sono spesso nella casistica concreta difficilmente distinguibili e isolabili l'uno dall'altro e sono riducibili in ultima analisi "ad un'accondiscendenza alla libertà dell'azione del reo, connotata dalla noncuranza rispetto alla violazione di precetti penali ed alla lesione di beni giuridici protetti "(Sez.4 , n. 35999 del 14/06/2022 cit.). Il comportamento meramente passivo a fronte della consumazione del reato può essere allo stesso tempo indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale (soprattutto nell'ipotesi in cui si tratti di reati di evento di danno o pericolo per le persone o le cose, pur non sussistendo nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato di denuncia e configurandosi tale obbligo solo in casi particolari), espressione del mancato esercizio della facoltà di impedire che il reato sia consumato attraverso la denuncia, o in altro modo quando l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa e, in taluni casi, può valere anche a rafforzare la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto. Ciò che rileva, perché la connivenza passiva possa integrare la colpa rilevante nell'ambito della riparazione, è, dunque, che essa si sostanzi in un'inerzia, a fronte di una possibilità di agire altrimenti, rispetto alla perpetrazione di un reato cui si assista o di cui si sia a conoscenza. Tale atteggiamento, oltre a creare quella apparenza di reità sulla quale si fonda la condizione ostativa alla riparazione, è espressione della violazione della regola di condivisione sociale che ci si aspetta in determinate circostanze e di indifferenza rispetto alla lesione di beni giuridici protetti.In conformità a tali principi, nel caso in esame la Corte ha dato rilievo alla condotta del ricorrente che, pur potendo attivarsi, quanto meno attraverso la richiesta di intervento dello forze dell'ordine, è rimasto inerte di fronte all'aggressione di una persona e ha così violato i doveri di solidarietà sociali sanciti dall'art. 2 della Costituzione. 3.4. Infine il rilievo per cui la Corte aveva valorizzato le stesse fonti probatorie, ovvero le dichiarazioni delle vittima e i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che i giudici della cognizione avevano ritenuto insufficienti ai fini della affermazione della penale responsabilità, è del tutto inconferente. Il giudice della riparazione è tenuto a valutare condotte gravemente colpose o dolose, causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un'apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna (in tal senso Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246 secondo cui "Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio"). Nel caso di specie, la Corte ha dato atto che la condotta di connivenza colposa era stata effettivamente accertata, senza che possa assumere rilievo il fatto che detta condotta non sia stata ritenutiksufficienti dal giudice del merito ad integrare il delitto contestato. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al rigetto segue, inoltre, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che appare congruo liquidare in euro mille. P.Q.M. )91- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle sp