CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1972
Cassazione n. 01902/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/06/1972 [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/04/1939 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28869/24 Duenas + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per tenuità del fatto per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso comuni a entrambe le imputate; Ritenuto che la comune doglianza con cui si denuncia il vizio di motivazione relativo alla sussistenza della fattispecie di reato attribuita alle ricorrenti (per le quali è stata ritenuta la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) è aspecifico in quanto non si confronta con le puntuali argomentazioni rese dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02