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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15876/2026

Testo disponibile della fonte

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zio Pagani– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 126/2016, depositata il 14/01/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale di posa inopera di infissi, impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Milano, l’avviso di accertamento n.

T9D012G03209/2013, con il qualel’Agenzia delle entrate aveva determinato, per l’anno 2008, maggioriimposte a titolo di Irpef (euro 31.575,00, oltre addizionali), Irap (euro3.077,00) e Iva (euro 12.751,00), oltre interessi e sanzioni.Numero registro generale 19001/2016Numero sezionale 4287/2026Numero di raccolta generale 15876/2026Data pubblicazione 23/05/2026Con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’esistenza (nell’an enel quantum) e l’inerenza dei costi che il contribuente aveva portato indeduzione, nonché dei relativi acquisti.La CTP rigettava il ricorso, assumendo che i costi per “prestazioni diterzi” sommariamente descritti nelle fatture non risultavano dimostrati nénell’esistenza né nell’inerenza, anche per carenza di idoneadocumentazione a loro supporto.2.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva parzialmente ilgravame, riconoscendo la deducibilità dei costi per euro 68.509,00sostenuti per “prestazioni di terzi”, nonché della relativa detrazione Ivaper euro 12.281,80.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a quattro motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 14/05/2026 il controricorrente ha depositatodocumentazione consistente nella domanda di definizione agevolatapresentata ex d.l. n. 119/2018 e nelle quietanze di pagamento dellerelative rate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la nullità dell’impugnata sentenzaper violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 7 e 36 del d.lgs.n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per averla CTR reso, in ordine al rilievo n. 1 dell’avviso di accertamento, unamotivazione “parvente” sulla questione della contestata esistenza dei costiportati in detrazione dal contribuente e dei relativi acquisti.I giudici d’appello hanno, invero, svolto alcune considerazioni,comunque insufficienti sul piano motivazionale, in relazione al solo profilodell’inerenza dei costi ex art. 109 t.u.i.r., ma, per quanto attiene allaNumero registro generale 19001/2016Numero sezionale 4287/2026Numero di raccolta generale 15876/2026Data pubblicazione 23/05/2026prova dell’effettivo sostenimento di questi ultimi, non hanno indicato comeil contribuente avesse assolto l’onere probatorio sullo stesso gravante.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell’art. 109 t.u.i.r.,dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992[recte: d.P.R. n. 633/1972] e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il contribuenteavesse assolto l’onere di dimostrare, nell’an e nel quantum, la sussistenzadei costi e degli acquisti contestati dall’Ufficio, sebbene le fatturecontabilizzate descrivessero in forma del tutto generica il contenuto delleprestazioni rese da terzi, con formule del tipo “Prestazioni di servizieseguite per vostro conto nel mese di …”, “Nostro personale a vostradisposizione nel mese di”, “Lavori vari”, il tutto in violazione dell’art. 21del d.P.R. n. 633/1972, che richiede l’indicazione della natura, qualità equantità dei servizi oggetto dell’operazione.Del tutto irrilevanti, in tale ottica, perché non idonee a sanare ilcontrasto con l’art. 21 cit., risultano le considerazioni con cui la CTR hasostenuto l’astratta congruità delle causali riportate nelle fatture conl’attività prestata dal contribuente e dai suoi fornitori, la mancataemersione di elementi in grado di inficiare l’attendibilità delle predettecausali, nonché la correlabilità delle spese asseritamente sostenuteall’attività svolta dal contribuente.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 109 t.u.i.r., dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2697 c.c.,degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR errato nel ritenere dimostratoil requisito dell’inerenza del costo e dell’acquisto di cui alla fatturaconsiderata nel rilievo 1/C, posto che il contribuente non aveva saputoindicare, nei propri scritti difensivi, a quale commessa ricevuta fosse dacorrelare il costo per prestazioni di terzi indicato nella predetta fattura.Numero registro generale 19001/2016Numero sezionale 4287/2026Numero di raccolta generale 15876/2026Data pubblicazione 23/05/20264.

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame su fatto decisivodella controversia, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto l’inerenza delcosto di cui al rilievo 1/B senza esaminare la questione controversaconsistente nell’appurare se il contribuente avesse indicato l’operazione5.

Va, preliminarmente, evidenziato che il controricorrente hadepositato, in data 14/05/2026, documentazione varia dalla quale risultache lo stesso, avvalendosi della definizione agevolata delle controversietributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro iltermine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) larelativa domanda (protocollo di ricezione n. 0932531.30/05/2019-I),provvedendo al versamento integrale di quanto dovuto per ilperfezionamento del condono, tramite pagamento delle cinque rateindicate nella medesima domanda.L’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego delladefinizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato, entro il31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancatapresentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione delgiudizio).6.

Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo, con spese acarico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l.n. 119/2018.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le haanticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zio Pagani– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 126/2016, depositata il 14/01/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale di posa inopera di infissi, impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Milano, l’avviso di accertamento n. T9D012G03209/2013, con il qualel’Agenzia delle entrate aveva determinato, per l’anno 2008, maggioriimposte a titolo di Irpef (euro 31.575,00, oltre addizionali), Irap (euro3.077,00) e Iva (euro 12.751,00), oltre interessi e sanzioni.Numero registro generale 19001/2016Numero sezionale 4287/2026Numero di raccolta generale 15876/2026Data pubblicazione 23/05/2026Con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’esistenza (nell’an enel quantum) e l’inerenza dei costi che il contribuente aveva portato indeduzione, nonché dei relativi acquisti.La CTP rigettava il ricorso, assumendo che i costi per “prestazioni diterzi” sommariamente descritti nelle fatture non risultavano dimostrati nénell’esistenza né nell’inerenza, anche per carenza di idoneadocumentazione a loro supporto.2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva parzialmente ilgravame, riconoscendo la deducibilità dei costi per euro 68.509,00sostenuti per “prestazioni di terzi”, nonché della relativa detrazione Ivaper euro 12.281,80.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a quattro motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 14/05/2026 il controricorrente ha depositatodocumentazione consistente nella domanda di definizione agevolatapresentata ex d.l. n. 119/2018 e nelle quietanze di pagamento dellerelative rate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell’impugnata sentenzaper violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 7 e 36 del d.lgs.n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per averla CTR reso, in ordine al rilievo n. 1 dell’avviso di accertamento, unamotivazione “parvente” sulla questione della contestata esistenza dei costiportati in detrazione dal contribuente e dei relativi acquisti.I giudici d’appello hanno, invero, svolto alcune considerazioni,comunque insufficienti sul piano motivazionale, in relazione al solo profilodell’inerenza dei costi ex art. 109 t.u.i.r., ma, per quanto attiene allaNumero registro generale 19001/2016Numero sezionale 4287/2026Numero di raccolta generale 15876/2026Data pubblicazione 23/05/2026prova dell’effettivo sostenimento di questi ultimi, non hanno indicato comeil contribuente avesse assolto l’onere probatorio sullo stesso gravante.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell’art. 109 t.u.i.r.,dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992[recte: d.P.R. n. 633/1972] e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il contribuenteavesse assolto l’onere di dimostrare, nell’an e nel quantum, la sussistenzadei costi e degli acquisti contestati dall’Ufficio, sebbene le fatturecontabilizzate descrivessero in forma del tutto generica il contenuto delleprestazioni rese da terzi, con formule del tipo “Prestazioni di servizieseguite per vostro conto nel mese di …”, “Nostro personale a vostradisposizione nel mese di”, “Lavori vari”, il tutto in violazione dell’art. 21del d.P.R. n. 633/1972, che richiede l’indicazione della natura, qualità equantità dei servizi oggetto dell’operazione.Del tutto irrilevanti, in tale ottica, perché non idonee a sanare ilcontrasto con l’art. 21 cit., risultano le considerazioni con cui la CTR hasostenuto l’astratta congruità delle causali riportate nelle fatture conl’attività prestata dal contribuente e dai suoi fornitori, la mancataemersione di elementi in grado di inficiare l’attendibilità delle predettecausali, nonché la correlabilità delle spese asseritamente sostenuteall’attività svolta dal contribuente.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 109 t.u.i.r., dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2697 c.c.,degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR errato nel ritenere dimostratoil requisito dell’inerenza del costo e dell’acquisto di cui alla fatturaconsiderata nel rilievo 1/C, posto che il contribuente non aveva saputoindicare, nei propri scritti difensivi, a quale commessa ricevuta fosse dacorrelare il costo per prestazioni di terzi indicato nella predetta fattura.Numero registro generale 19001/2016Numero sezionale 4287/2026Numero di raccolta generale 15876/2026Data pubblicazione 23/05/20264. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame su fatto decisivodella controversia, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto l’inerenza delcosto di cui al rilievo 1/B senza esaminare la questione controversaconsistente nell’appurare se il contribuente avesse indicato l’operazione5. Va, preliminarmente, evidenziato che il controricorrente hadepositato, in data 14/05/2026, documentazione varia dalla quale risultache lo stesso, avvalendosi della definizione agevolata delle controversietributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro iltermine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) larelativa domanda (protocollo di ricezione n. 0932531.30/05/2019-I),provvedendo al versamento integrale di quanto dovuto per ilperfezionamento del condono, tramite pagamento delle cinque rateindicate nella medesima domanda.L’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego delladefinizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato, entro il31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancatapresentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione delgiudizio).6. Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo, con spese acarico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l.n. 119/2018. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le haanticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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