CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 06196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27712/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA, VIA G.G. BELLI, n.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 2428/2022 depositata il 12/04/2022.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti proponevano opposizioneex art. 145, co. 4 TUB al [OSCURATO:PERSONA]. n. 1513040 del 22 dicembre 2017 con il quale erano state irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie - Euro 70.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n. 3; -Euro 93.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n. 4. In sintesi, a i ricorrenti, in qualità di componenti del Consiglio di amministrazionedi [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti, erano state, in particolare, contestate violazioni degli obblighi previsti dalle Disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia in materia di governo societario dellebanche, nonché delle Disposizioni i n tema di Organizzazione e controllo interno. I motivi di opposizione erano gli stessi per i tre opponenti, i quali erano stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ora in liquidazione coatta amministrativa nell'assemblea del 26 aprile 2014 ; in particolare nel corso del rispettivo mandato, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] erastato membro del [OSCURATO:PERSONA] e Rischi, del [OSCURATO:PERSONA] dal giugno 2015 e del [OSCURATO:PERSONA], di cui era anche presidente; il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] erastato membro del [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato Presidente del [OSCURATO:PERSONA] e Rischi e membro del [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tremotivi di ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con contro ricorso che , per un disguido della cancelleria, è stato accettato solo in data 2 marzo 2026 ovvero il giorno prima dell’odierna udienza. 5. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha pertanto richiesto il rinvio della trattazione del ricorso. 6. La richiesta di rinvio deve essere accolta per consentire alla parte controricorrente di svolgere le proprie difese. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di