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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25075/2026

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ssibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta diaffidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen. da eseguirsi all’esteroproposta da XXXXXXXXXXXX, ammettendo tuttavia la detenzione domiciliare (inItalia) ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen., al fine di espiare la penacomplessiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione di cui alla sentenza n. 1587/2016emessa dal Tribunale di Ferrara (irrevocabile il 24 giugno 2021) per i reati dimaltrattamenti in famiglia e lesioni.2.

Il condannato, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorsoper cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, articolato in tre motivi di ricorso,di seguito sintetizzati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i qualideduce:1) violazione dell’art. 47 ord. pen. nella parte in cui il Tribunale ha rigettatol’istanza di affidamento in prova all’estero senza procedere ad alcuna valutazioneconcreta della sussistenza dei requisiti formali, nonché dell’assenza di condotterecidivanti rispetto all’epoca dei fatti (2013); il provvedimento di rigetto sarebbeillegittimo in quanto non avrebbe preso in considerazione il fatto che la misuraalternativa sarebbe stata espiata in Polonia dove da tempo risiede il ricorrenteunitamente al proprio nucleo familiare, al cui interno sono presenti due figliminori; a quest’ultimo riguardo, il provvedimento non avrebbe tenuto in alcunconto gli interessi della prole nell’ambito del necessario bilanciamento fra questiultimi e le esigenze punitive, e non avrebbe tenuto conto degli strumenti dicooperazione giudiziaria e di esecuzione transfrontaliera;2) apparenza e illogicità della motivazione, per avere il Tribunale omessoogni reale valutazione del programma di trattamento da eseguirsi all’estero, ognicomparazione tra esigenze di controllo e finalità rieducativa e ogni riferimentoalla presenza dei figli minori ed alla stabile residenza all’estero del ricorrente, puressendo elementi decisivi per l’accoglimento della domanda principale;3) vizio di motivazione in relazione agli artt. 27, 29 e 30 Cost. e 8 CEDU peravere il Tribunale omesso di considerare l’interesse superiore dei figli minori.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 6 maggio 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, a tratti inammissibile, va nel complesso rigettato.1.

Il Tribunale ha escluso la concedibilità della misura principale richiesta (aprescindere dal suo luogo di esecuzione, in Italia o all’estero), osservando che,nel caso di specie, la gravità dei fatti commessi è manifesta e non può esseremessa in discussione giacché il ricorrente, profittando della situazione divulnerabilità della ex moglie, che non parlava la lingua e non aveva mezzi disostentamento, l’ha sottoposta a comportamenti gravemente vessatori e violenti,accertati sia in sede penale (con la condanna in espiazione) sia in sede civile (cfr.sentenza sul danno endofamiliare: pag. 4 dell’ordinanza impugnata), a fronte deiquali il condannato non ha compiuto neppure l’inizio di un percorso di revisionecritica, né si è mostrato propenso a svolgerlo in corso di misura, come si evincedall’atteggiamento di totale chiusura riscontrato dalla funzionaria UEPE; haescluso che possa considerarsi sufficiente ai fini dell’affidamento richiestol’asserito pagamento di una provvisionale perché, al di là della mancata pienaprova che l’operazione sia mai andata a buon fine, ha motivatamente spiegatoche trattasi di semplice adempimento ad un obbligo legale; ha ritenuto ilprogetto di affidamento proposto del tutto insufficiente aggiungendo che ilcondannato si è mostrato chiuso ad ogni percorso introspettivo e il progettorisocializzante sarebbe costituito esclusivamente dalla generica e astrattapossibilità di svolgere attività di volontariato.Il Tribunale di sorveglianza (dopo aver disposto un rinvio per completamentodell’istruttoria ai fini di una più compiuta valutazione dell’istanza: cfr. pag. 3dell’ordinanza impugnata) ha dunque rigettato la misura più ampia richiesta dalricorrente facendo puntuale applicazione dei criteri individuati da questa Corte alfine di valutare la concedibilità dell’affidamento in prova ai servizi sociali, neitermini precisati da Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924-01 (conf.

Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, dep. 2014 Rv. 258402-01; cfr. già Sez.n. 6153 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154-01), secondo cui: «In tema diaffidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordinealla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli,assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato».A fronte delle rilevate criticità il Tribunale – con la motivazione soprariassunta, congrua e completa nonché conforme a diritto – ha ritenuto glielementi positivi emersi insufficienti; solo dopo questa (assorbente) valutazioneha aggiunto – in fine – che non può essere accolta la richiesta di svolgere larichiesta misura in Polonia in quanto l’affidamento in prova non rientranell’ambito di applicazione della decisione quadro n. 947/2008/GAI il cui art. 3,alla stregua di quanto affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20771 del04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366-01: «La misura alternativa della detenzionedomiciliare non può essere eseguita in altro Stato, membro dell'Unione europea,in cui il condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo statodetentivo di quest'ultimo, non rientra nell'ambito di applicazione della decisionequadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delledecisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e non è compresatra le ipotesi di cui all’art. 4, lett. c), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, di attuazionedella decisione quadro»).Al cospetto di siffatto percorso motivazionale, le doglianze proposte inquesta sede sono tutte incentrate su quest’ultima - non preponderante - ratiodecidendi e non si confrontano affatto con quella principale – che riveste portataassorbente – fondata sulla mancanza in radice persino di un principio di revisionecritica, donde la loro aspecificità (estrinseca) perché, a fronte di due argomentiche il Tribunale ha posto a fondamento dell’impugnato provvedimento, uno deiquali poziore rispetto all’altro, il ricorso ne attacca solo uno: quello che, peraltro,nella trama espositiva dell’impugnato decreto riveste un profilo del tuttosecondario; il che renderebbe per ciò solo inammissibile il ricorso perché si limitaalla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento dellaimpugnata decisione (cfr. Sez. 1, n. 15909 del 30/04/2026, T., non mass. sulpunto; Sez. 3, n. 29219 del 2/7/2025, P.G. in proc.

Castelluccio, non mass.; Sez.3, n. 2754 del 6/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448-01; Sez. 3, n. 30021del 14/7/2011, F., Rv. 250972-01; Sez. 3, n. 30013 del 14/7/2011, Melis e altro,non mass.).In ogni caso, il ricorso è destituito di fondamento perché rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull'idoneità o meno, ai finidella risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misurealternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenutamaggiormente congrua nel caso concreto) e le relative valutazioni non sonocensurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata erispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un’esaustiva, ancorché se del casosintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio (da ultimo, Sez. 1, n.36884 del 15/10/2025, Ostuni, non mass.); principi dei quali il Tribunale,nell’impugnata ordinanza, ha fatto buon governo, in forza di argomentazionialiene da tangibili deficit logici.2.

In conclusione, il ricorso va nel complesso rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente alle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati identificativi avuto riguardo al reato inespiazione.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta diaffidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen. da eseguirsi all’esteroproposta da XXXXXXXXXXXX, ammettendo tuttavia la detenzione domiciliare (inItalia) ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen., al fine di espiare la penacomplessiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione di cui alla sentenza n. 1587/2016emessa dal Tribunale di Ferrara (irrevocabile il 24 giugno 2021) per i reati dimaltrattamenti in famiglia e lesioni.2. Il condannato, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorsoper cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, articolato in tre motivi di ricorso,di seguito sintetizzati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i qualideduce:1) violazione dell’art. 47 ord. pen. nella parte in cui il Tribunale ha rigettatol’istanza di affidamento in prova all’estero senza procedere ad alcuna valutazioneconcreta della sussistenza dei requisiti formali, nonché dell’assenza di condotterecidivanti rispetto all’epoca dei fatti (2013); il provvedimento di rigetto sarebbeillegittimo in quanto non avrebbe preso in considerazione il fatto che la misuraalternativa sarebbe stata espiata in Polonia dove da tempo risiede il ricorrenteunitamente al proprio nucleo familiare, al cui interno sono presenti due figliminori; a quest’ultimo riguardo, il provvedimento non avrebbe tenuto in alcunconto gli interessi della prole nell’ambito del necessario bilanciamento fra questiultimi e le esigenze punitive, e non avrebbe tenuto conto degli strumenti dicooperazione giudiziaria e di esecuzione transfrontaliera;2) apparenza e illogicità della motivazione, per avere il Tribunale omessoogni reale valutazione del programma di trattamento da eseguirsi all’estero, ognicomparazione tra esigenze di controllo e finalità rieducativa e ogni riferimentoalla presenza dei figli minori ed alla stabile residenza all’estero del ricorrente, puressendo elementi decisivi per l’accoglimento della domanda principale;3) vizio di motivazione in relazione agli artt. 27, 29 e 30 Cost. e 8 CEDU peravere il Tribunale omesso di considerare l’interesse superiore dei figli minori.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 6 maggio 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, a tratti inammissibile, va nel complesso rigettato.1. Il Tribunale ha escluso la concedibilità della misura principale richiesta (aprescindere dal suo luogo di esecuzione, in Italia o all’estero), osservando che,nel caso di specie, la gravità dei fatti commessi è manifesta e non può esseremessa in discussione giacché il ricorrente, profittando della situazione divulnerabilità della ex moglie, che non parlava la lingua e non aveva mezzi disostentamento, l’ha sottoposta a comportamenti gravemente vessatori e violenti,accertati sia in sede penale (con la condanna in espiazione) sia in sede civile (cfr.sentenza sul danno endofamiliare: pag. 4 dell’ordinanza impugnata), a fronte deiquali il condannato non ha compiuto neppure l’inizio di un percorso di revisionecritica, né si è mostrato propenso a svolgerlo in corso di misura, come si evincedall’atteggiamento di totale chiusura riscontrato dalla funzionaria UEPE; haescluso che possa considerarsi sufficiente ai fini dell’affidamento richiestol’asserito pagamento di una provvisionale perché, al di là della mancata pienaprova che l’operazione sia mai andata a buon fine, ha motivatamente spiegatoche trattasi di semplice adempimento ad un obbligo legale; ha ritenuto ilprogetto di affidamento proposto del tutto insufficiente aggiungendo che ilcondannato si è mostrato chiuso ad ogni percorso introspettivo e il progettorisocializzante sarebbe costituito esclusivamente dalla generica e astrattapossibilità di svolgere attività di volontariato.Il Tribunale di sorveglianza (dopo aver disposto un rinvio per completamentodell’istruttoria ai fini di una più compiuta valutazione dell’istanza: cfr. pag. 3dell’ordinanza impugnata) ha dunque rigettato la misura più ampia richiesta dalricorrente facendo puntuale applicazione dei criteri individuati da questa Corte alfine di valutare la concedibilità dell’affidamento in prova ai servizi sociali, neitermini precisati da Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924-01 (conf. Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, dep. 2014 Rv. 258402-01; cfr. già Sez.n. 6153 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154-01), secondo cui: «In tema diaffidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordinealla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli,assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato».A fronte delle rilevate criticità il Tribunale – con la motivazione soprariassunta, congrua e completa nonché conforme a diritto – ha ritenuto glielementi positivi emersi insufficienti; solo dopo questa (assorbente) valutazioneha aggiunto – in fine – che non può essere accolta la richiesta di svolgere larichiesta misura in Polonia in quanto l’affidamento in prova non rientranell’ambito di applicazione della decisione quadro n. 947/2008/GAI il cui art. 3,alla stregua di quanto affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20771 del04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366-01: «La misura alternativa della detenzionedomiciliare non può essere eseguita in altro Stato, membro dell'Unione europea,in cui il condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo statodetentivo di quest'ultimo, non rientra nell'ambito di applicazione della decisionequadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delledecisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e non è compresatra le ipotesi di cui all’art. 4, lett. c), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, di attuazionedella decisione quadro»).Al cospetto di siffatto percorso motivazionale, le doglianze proposte inquesta sede sono tutte incentrate su quest’ultima - non preponderante - ratiodecidendi e non si confrontano affatto con quella principale – che riveste portataassorbente – fondata sulla mancanza in radice persino di un principio di revisionecritica, donde la loro aspecificità (estrinseca) perché, a fronte di due argomentiche il Tribunale ha posto a fondamento dell’impugnato provvedimento, uno deiquali poziore rispetto all’altro, il ricorso ne attacca solo uno: quello che, peraltro,nella trama espositiva dell’impugnato decreto riveste un profilo del tuttosecondario; il che renderebbe per ciò solo inammissibile il ricorso perché si limitaalla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento dellaimpugnata decisione (cfr. Sez. 1, n. 15909 del 30/04/2026, T., non mass. sulpunto; Sez. 3, n. 29219 del 2/7/2025, P.G. in proc. Castelluccio, non mass.; Sez.3, n. 2754 del 6/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448-01; Sez. 3, n. 30021del 14/7/2011, F., Rv. 250972-01; Sez. 3, n. 30013 del 14/7/2011, Melis e altro,non mass.).In ogni caso, il ricorso è destituito di fondamento perché rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull'idoneità o meno, ai finidella risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misurealternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenutamaggiormente congrua nel caso concreto) e le relative valutazioni non sonocensurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata erispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un’esaustiva, ancorché se del casosintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio (da ultimo, Sez. 1, n.36884 del 15/10/2025, Ostuni, non mass.); principi dei quali il Tribunale,nell’impugnata ordinanza, ha fatto buon governo, in forza di argomentazionialiene da tangibili deficit logici.2. In conclusione, il ricorso va nel complesso rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente alle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati identificativi avuto riguardo al reato inespiazione. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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