CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio a seguito del parziale annullamento delle due precedenti decisioni assunte nel giudizio d'appello, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riconosciuto all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e rivisto il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto ritenute sussistenti, provvedendo conseguentemente a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo eccepisce il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza in merito all'esito del giudizio di bilanciamento, atteso che nel primo viene affermata l'equivalenza tra le attenuanti riconosciute e la contesta aggravante, mentre in parte motiva era stata stabilita la prevalenza delle prime sulla seconda. Discrasia che il ricorrente imputa ad un errore materiale nella redazione del dispositivo di cui chiede la correzione. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del danno patrimoniale di speciale tenuità. In proposito il ricorrente lamenta anzitutto la violazione del vincolo di rinvio, avendo la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sulla configurabilità della suddetta attenuante sebbene il suo riconoscimento avesse costituito oggetto di specifica richiesta con i motivi d'appello. In secondo luogo sottolinea come l'implicito diniego di tale richiesta violi i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla configurabilità dell'attenuante medesima, tenuto conto dell'entità del passivo e del volume d'affari della fallita e considerato altresì che il danno relativo ad una delle distrazioni contestate è stato eliso con il suo risarcimento. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Il perimetro del rinvio tracciato dalla seconda pronunzia di annullamento di questa Corte non riguardava, nemmeno implicitamente, la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall. e non già per una dimenticanza dei giudici di legittimità, bensì per la semplice ragione che il punto non aveva costituito oggetto del ricorso deciso dalla Prima Sezione. Peraltro il sindacato sul punto sarebbe stato comunque precluso, atteso che il motivo effettivamente proposto dall'imputato sul punto con il precedente ricorso per cassazione era stato espressamente rigettato con la prima sentenza di annullamento pronunziata da questa Sezione il 14 settembre 2021. Non di meno il motivo è anche manifestamente infondato nel merito, poiché il ricorrente, pur riportando correttamente i principi affermati da questa Corte, ha invero calibrato le proprie doglianze proprio in riferimento al valore percentuale della somma distratta rispetto al passivo fallimentare, mentre l'entità del volume d'affari della fallita, pure evocato, non costituisce un valido parametro di valutazione dell'entità del danno. Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che l'imputato abbia restituito dopo il fallimento la somma oggetto di distrazione nel capo C). Infatti, la valutazione del danno, ai fini della concessione o del diniego della menzionata, deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione del reo al momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento successivo, potendo il risarcimento postumo integrare, come riconosciuto nel caso di specie, soltanto l'attenuante di cui all'ad 62 n. 6 c.p. (Sez. 5, n. 2111 del 29/11/1974, dep. 1975, Bubola, Rv. 129345). 3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. Anzitutto deve rilevarsi che il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 133 c.p. ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p. In proposito è allora necessario ribadire che il vizio configurato dalla disposizione da ultima citata riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, non dedotto nel caso di specie (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Non di meno quelle articolate dal ricorrente sono mere censure in fatto tese a sollecitare questa Corte una rivalutazione del merito della decisione assunta sul punto dal giudice dell'appello, esaurientemente giustificata anche solo attraverso il riferimento alla pluralità delle distrazioni consumate. 4. È invece fondato il primo motivo. Effettivamente nel dispositivo della sentenza impugnata il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto di cui è stata riconosciuta la sussistenza viene espresso in termini di equivalenza, quando, nella parte motiva, inequivocabilmente è stata ritenuta la prevalenza delle attenuanti sulla aggravante contestata. Come si evince, tra l'altro, dal processo di calcolo effettuato dai giudici del merito e dalla stessa commisurazione della pena base e di quella finale, appare evidente che la discrasia sia imputabile ad un mero errore materiale in cui la Corte territoriale è incorsa nella redazione del dispositivo, di cui deve dunque disporsi la correzione nel senso indicato. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che laddove si legge "equivalenza", deve leggersi "prevalenza". manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Dichiar