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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46543/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 16/4/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 30/1/2019, dichiarando l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di lesioni sub B) e rideterminando la pena per la fattispecie di rapina aggravata ascritta al Ruggeri nella misura di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione ed erronea applicazione degli artt. 628 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione.

La difesa sostiene che la Corte territoriale è pervenuta alla conferma del giudizio di penale responsabilità del prevenuto per la rapina in danno della farmacia di [OSCURATO:PERSONA] 18 ritenendo che l'autore di detto illecito e il responsabile dell'investimento del finanziere [OSCURATO:PERSONA] siano da individuare nella stessa persona sulla base di un ragionamento ipotetico fondato su criteri di verosimiglianza ma non ancorato a dati oggettivi idonei a fondare l'addebitabilità delle condotte al prevenuto.

Dopo aver richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova indiziaria, il difensore assume che la responsabilità del Ruggeri per la rapina è stata tratta dall'attribuzione allo stesso dell'investimento senza che esistano elementi di qualsivoglia natura che colleghino l'imputato all'atto predatorio.

Infatti, la descrizione del rapinatore fornita dalla farmacista era inconcludente e parzialmente incompatibile con il profilo del ricorrente e generica era l'indicazione del mezzo utilizzato per la fuga.

Aggiunge, inoltre, che la coincidenza tra i due soggetti è stata affermata esclusivamente sulla base della consequenzialità temporale e spaziale tra i due eventi delittuosi e, quindi, sulla scorta di un criterio insufficiente a fondare oltre ogni ragionevole dubbio la connessione tra gli stessi, non emergendo elementi utili a tal fine dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito ha, altresì, trascurato ogni valutazione del contesto in cui sono maturati i fatti, ovvero una zona molto popolata ad alto tasso di criminalità.

La difesa prosegue asserendo che la sentenza impugnata ha illogicamente tratto elementi di conferma all'ipotesi accusatoria dalla perizia sugli spostamenti dell'imputato sulla base dello studio delle celle telefoniche, nonostante le conclusioni rassegnate attestino l'impossibilità di stabilire con certezza se il terminale mobile sia o meno transitato in [OSCURATO:PERSONA] e nelle zone limitrofe e l'accertato transito in aree compatibili non può trascurare il fatto che l'imputato risiedeva nella zona.

Quanto agli elementi indizianti circa la responsabilità del prevenuto per l'investimento del [OSCURATO:PERSONA], il cui esame mantiene attualità nonostante la declaratoria di prescrizione del reato ascritto al capo B) in ragione delle inferenze operate dai giudici di merito, la difesa ritiene che la falsità della denunzia di furto della Smart sia solo presunta, non apparendo gli elementi valorizzati a tal fine dotati di univocità e spessore dimostrativo in ordine al possesso e all'uso del veicolo da parte dell'imputato.Conclusivamente, il difensore sostiene che in assenza di elementi univocamente attestanti la responsabilità del Ruggeri e di lacune investigative concernenti il mancato espletamento di attività di individuazione personale e di rilevazione dattiloscopica sui mezzi sottoposti a sequestro, l'affermazione di responsabilità è frutto di una forzatura interpretativa dei dati acquisiti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte.

La lettura del compendio indiziario effettuata dalle concordi sentenze di merito appare, infatti, sorretta da corrette inferenze logiche, trasfuse in una motivazione dotata di intrinseca coerenza ricostruttiva. 1.1 La difesa mira a recidere il collegamento probatorio tra la rapina e l'investimento dell'App. [OSCURATO:PERSONA] della G.d.f., la cui sussistenza i giudici di merito hanno argomentato in termini ineccepibili sulla base di dati oggettivi, dando atto, sulla scorta delle riprese della telecamera del Servizio di [OSCURATO:PERSONA], dell'arrivo in [OSCURATO:PERSONA] alle 17,30 di una Smart nera e di un ciclomotore Honda SH 125 ( che si è in seguito accertato essere provento di furto consumato poco prima), il quale, dopo lo smontaggio del bauletto, veniva lasciato in loco mentre i conducenti si allontanavano a bordo dell'autovettura.

A distanza di circa mezz'ora l'autovettura Smart faceva ritorno in [OSCURATO:PERSONA] e veniva avvistata dall'App. [OSCURATO:PERSONA], il quale notava il conducente indossare il casco e una felpa bianca dotata di cappuccio e abbandonare la macchina per porsi alla guida dello scooter, partendo a forte velocità.

Intorno alle 18,20 nella vicina [OSCURATO:PERSONA] veniva consumata una rapina ai danni di una farmacia ad opera di un soggetto travisato con un casco e occhiali da sole che impugnava un coltello, il quale fuggiva a bordo di un ciclomotore parcheggiato di fronte all'esercizio.

L'App. [OSCURATO:PERSONA], trattenutosi in [OSCURATO:PERSONA], all'ingresso dell'edificio in uso alla Polizia, ma privo di insegne esterne che lo rendessero identificabile per tale, a distanza di pochi minuti notava tornare il ciclomotore che aveva visto poco prima allontanarsi e, insospettito dal comportamento del conducente, si qualificava, intimandogli l'alt.

Il soggetto, lungi dall'ottemperare, saliva a bordo della Smart, lasciata in precedenza in sosta con il motore acceso, indossando ancora il casco e partiva bruscamente, investendo il [OSCURATO:PERSONA].

Un occasionale passante riusciva a rilevare parzialmente il numero di targa del mezzo.

Come evidenziato dai giudici di merito, dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta che la Smart nera fu abbandonata in [OSCURATO:PERSONA] tra le 18,30 e le 19,00 e intorno alle 19,20 due persone, sopraggiunte a bordo di una Smart bianca, avevano posteggiato a fianco del veicolo e -mentre la donna attendeva all'interno- l'uomo, d'età compresa tra i 30/35 annì, corporatura snella, capelli scuri e corti, scendeva e dapprima armeggiava con il portellone posteriore (in sede di sequestro si constatava la recisione dei cavi) e quindi, facendo uso di un telecomando, apriva il veicolo e guardava all'interno, per poi allontanarsi con l'ignota accompagnatrice.

Alle successive ore 19,44 [OSCURATO:PERSONA], fidanzata del Ruggeri, denunziava il furto della Smart nera tg EF946WS.

2. Il giudice di primo grado, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, a pag. 9 e segg. ha dato esaustivo conto delle circostanze che attestano la falsità della denunzia di furto del veicolo (l'assenza di segni di effrazione sulle serrature delle portiere e sul blocco di accensione, il possesso da parte della Quadraccia dell'unica chiave consegnata in sede di noleggio del mezzo, l'intervento postumo sul veicolo all'attendibile scopo di simulare tracce che accreditassero il furto e rimuovere segni dell'investimento); ha evidenziato come il certo utilizzo del mezzo da parte del Ruggieri risulti attestato dal rinvenimento all'interno dell'abitacolo di corrispondenza a lui indirizzata; ha argomentato sulla base di nozioni di comune esperienza l'assoluta implausibilità dell'utilizzo di due mezzi rubatì per la commissione della rapina.

Le risultanze dell'accertamento peritale sulle celle agganciate, che dimostra la presenza del prevenuto nell'orario di interesse nella zona di commissione dei reati, come l'accertata compatibilità dei caratteri fisiognomici del Ruggeri con quelli dell'autore della rapina e dell'investimento descritti dalla farmacista e dall'App. [OSCURATO:PERSONA] sono elementi che concorrono a definire un quadro indiziario che appare dotato di assoluta pregnanza e concludenza dimostrativa della responsabilità del prevenuto.

Le censure difensive risultano radicalmente destituite di fondamento laddove sostengono l'adozione di criteri di giudizio fondati sulla plausibilità e verosimiglianza giacché l'analisi delle emergenze indiziarie concordemente effettuata dai giudici di merito appare strettamente aderente ai canoni della logica deduttiva e, muovendo dall'analisi degli elementi fattuali, storicamente incontroversi, ne ha tratto corrette e consequenziali inferenze, ampiamente trasfuse in un percorso motivazionale che non presta il fianco a censura in questa sede.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 16/4/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 30/1/2019, dichiarando l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di lesioni sub B) e rideterminando la pena per la fattispecie di rapina aggravata ascritta al Ruggeri nella misura di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione ed erronea applicazione degli artt. 628 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione. La difesa sostiene che la Corte territoriale è pervenuta alla conferma del giudizio di penale responsabilità del prevenuto per la rapina in danno della farmacia di [OSCURATO:PERSONA] 18 ritenendo che l'autore di detto illecito e il responsabile dell'investimento del finanziere [OSCURATO:PERSONA] siano da individuare nella stessa persona sulla base di un ragionamento ipotetico fondato su criteri di verosimiglianza ma non ancorato a dati oggettivi idonei a fondare l'addebitabilità delle condotte al prevenuto. Dopo aver richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova indiziaria, il difensore assume che la responsabilità del Ruggeri per la rapina è stata tratta dall'attribuzione allo stesso dell'investimento senza che esistano elementi di qualsivoglia natura che colleghino l'imputato all'atto predatorio. Infatti, la descrizione del rapinatore fornita dalla farmacista era inconcludente e parzialmente incompatibile con il profilo del ricorrente e generica era l'indicazione del mezzo utilizzato per la fuga. Aggiunge, inoltre, che la coincidenza tra i due soggetti è stata affermata esclusivamente sulla base della consequenzialità temporale e spaziale tra i due eventi delittuosi e, quindi, sulla scorta di un criterio insufficiente a fondare oltre ogni ragionevole dubbio la connessione tra gli stessi, non emergendo elementi utili a tal fine dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha, altresì, trascurato ogni valutazione del contesto in cui sono maturati i fatti, ovvero una zona molto popolata ad alto tasso di criminalità. La difesa prosegue asserendo che la sentenza impugnata ha illogicamente tratto elementi di conferma all'ipotesi accusatoria dalla perizia sugli spostamenti dell'imputato sulla base dello studio delle celle telefoniche, nonostante le conclusioni rassegnate attestino l'impossibilità di stabilire con certezza se il terminale mobile sia o meno transitato in [OSCURATO:PERSONA] e nelle zone limitrofe e l'accertato transito in aree compatibili non può trascurare il fatto che l'imputato risiedeva nella zona. Quanto agli elementi indizianti circa la responsabilità del prevenuto per l'investimento del [OSCURATO:PERSONA], il cui esame mantiene attualità nonostante la declaratoria di prescrizione del reato ascritto al capo B) in ragione delle inferenze operate dai giudici di merito, la difesa ritiene che la falsità della denunzia di furto della Smart sia solo presunta, non apparendo gli elementi valorizzati a tal fine dotati di univocità e spessore dimostrativo in ordine al possesso e all'uso del veicolo da parte dell'imputato.Conclusivamente, il difensore sostiene che in assenza di elementi univocamente attestanti la responsabilità del Ruggeri e di lacune investigative concernenti il mancato espletamento di attività di individuazione personale e di rilevazione dattiloscopica sui mezzi sottoposti a sequestro, l'affermazione di responsabilità è frutto di una forzatura interpretativa dei dati acquisiti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. La lettura del compendio indiziario effettuata dalle concordi sentenze di merito appare, infatti, sorretta da corrette inferenze logiche, trasfuse in una motivazione dotata di intrinseca coerenza ricostruttiva. 1.1 La difesa mira a recidere il collegamento probatorio tra la rapina e l'investimento dell'App. [OSCURATO:PERSONA] della G.d.f., la cui sussistenza i giudici di merito hanno argomentato in termini ineccepibili sulla base di dati oggettivi, dando atto, sulla scorta delle riprese della telecamera del Servizio di [OSCURATO:PERSONA], dell'arrivo in [OSCURATO:PERSONA] alle 17,30 di una Smart nera e di un ciclomotore Honda SH 125 ( che si è in seguito accertato essere provento di furto consumato poco prima), il quale, dopo lo smontaggio del bauletto, veniva lasciato in loco mentre i conducenti si allontanavano a bordo dell'autovettura. A distanza di circa mezz'ora l'autovettura Smart faceva ritorno in [OSCURATO:PERSONA] e veniva avvistata dall'App. [OSCURATO:PERSONA], il quale notava il conducente indossare il casco e una felpa bianca dotata di cappuccio e abbandonare la macchina per porsi alla guida dello scooter, partendo a forte velocità. Intorno alle 18,20 nella vicina [OSCURATO:PERSONA] veniva consumata una rapina ai danni di una farmacia ad opera di un soggetto travisato con un casco e occhiali da sole che impugnava un coltello, il quale fuggiva a bordo di un ciclomotore parcheggiato di fronte all'esercizio. L'App. [OSCURATO:PERSONA], trattenutosi in [OSCURATO:PERSONA], all'ingresso dell'edificio in uso alla Polizia, ma privo di insegne esterne che lo rendessero identificabile per tale, a distanza di pochi minuti notava tornare il ciclomotore che aveva visto poco prima allontanarsi e, insospettito dal comportamento del conducente, si qualificava, intimandogli l'alt. Il soggetto, lungi dall'ottemperare, saliva a bordo della Smart, lasciata in precedenza in sosta con il motore acceso, indossando ancora il casco e partiva bruscamente, investendo il [OSCURATO:PERSONA]. Un occasionale passante riusciva a rilevare parzialmente il numero di targa del mezzo. Come evidenziato dai giudici di merito, dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta che la Smart nera fu abbandonata in [OSCURATO:PERSONA] tra le 18,30 e le 19,00 e intorno alle 19,20 due persone, sopraggiunte a bordo di una Smart bianca, avevano posteggiato a fianco del veicolo e -mentre la donna attendeva all'interno- l'uomo, d'età compresa tra i 30/35 annì, corporatura snella, capelli scuri e corti, scendeva e dapprima armeggiava con il portellone posteriore (in sede di sequestro si constatava la recisione dei cavi) e quindi, facendo uso di un telecomando, apriva il veicolo e guardava all'interno, per poi allontanarsi con l'ignota accompagnatrice. Alle successive ore 19,44 [OSCURATO:PERSONA], fidanzata del Ruggeri, denunziava il furto della Smart nera tg EF946WS. 2. Il giudice di primo grado, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, a pag. 9 e segg. ha dato esaustivo conto delle circostanze che attestano la falsità della denunzia di furto del veicolo (l'assenza di segni di effrazione sulle serrature delle portiere e sul blocco di accensione, il possesso da parte della Quadraccia dell'unica chiave consegnata in sede di noleggio del mezzo, l'intervento postumo sul veicolo all'attendibile scopo di simulare tracce che accreditassero il furto e rimuovere segni dell'investimento); ha evidenziato come il certo utilizzo del mezzo da parte del Ruggieri risulti attestato dal rinvenimento all'interno dell'abitacolo di corrispondenza a lui indirizzata; ha argomentato sulla base di nozioni di comune esperienza l'assoluta implausibilità dell'utilizzo di due mezzi rubatì per la commissione della rapina. Le risultanze dell'accertamento peritale sulle celle agganciate, che dimostra la presenza del prevenuto nell'orario di interesse nella zona di commissione dei reati, come l'accertata compatibilità dei caratteri fisiognomici del Ruggeri con quelli dell'autore della rapina e dell'investimento descritti dalla farmacista e dall'App. [OSCURATO:PERSONA] sono elementi che concorrono a definire un quadro indiziario che appare dotato di assoluta pregnanza e concludenza dimostrativa della responsabilità del prevenuto. Le censure difensive risultano radicalmente destituite di fondamento laddove sostengono l'adozione di criteri di giudizio fondati sulla plausibilità e verosimiglianza giacché l'analisi delle emergenze indiziarie concordemente effettuata dai giudici di merito appare strettamente aderente ai canoni della logica deduttiva e, muovendo dall'analisi degli elementi fattuali, storicamente incontroversi, ne ha tratto corrette e consequenziali inferenze, ampiamente trasfuse in un percorso motivazionale che non presta il fianco a censura in questa sede. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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