CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13085/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24309/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via della Scrofa n. 64presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Ric. n. 24309/2015 sez. T –ad. 24-2-2023 est. Napolitano A. avverso la sentenza n. 1718/14 della CTR della Puglia , sezione di Taranto, depositata in data 28/7/2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 24 febbraio 2023dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria difensiva depositata dal contribuente; letta la richiesta di estinzione del processo presentata dall’Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: l’Agenzia delle Entrate ha dato atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della presente controversia tributaria ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni in l. n. 96 del 2017 e che la stessa è risultata regolare; il contribuente ha effettuato il pagamentodi quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata; il giudizio deve essere dichiarato estinto, rimanendo le spese definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizioper cessata materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.