CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 luglio 2026
Cassazione n. 24194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],3214 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AUCELLOLUCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BARONENumero registro generale 19690/2025VALENTINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 24194/2026BELSITO ROMINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BETTDIat a pubblicazione 29/07/2026ANSELMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BONIEMILIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CANULLIENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPUTOANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASTRIUMBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CENTRITTODONATELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CORTOPASSIILARIA, [OSCURATO:PERSONA], CRISTOFORISTEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'ADDARIOMONICA, D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DAINOTTOTERESA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],DELLA CORTE ROSA, DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DI SISTONumero registro generale 19690/2025VALTER, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DORIAN umero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 24194/2026MARIA CRISTINA, [OSCURATO:PERSONA], EVANGELISTDAat a pubblicazione 29/07/2026BERNARDO, [OSCURATO:PERSONA], EVANGELISTIROSA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LORENNACLAUDIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUGARÀANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGIROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARINELLIVALERIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARTINIELLOCARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], METRANGELOPIERPAOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MORETTANumero registro generale 19690/2025LUCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 24194/2026NITRATO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NUCERDAat a pubblicazione 29/07/2026MIRELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PACEBARBARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALOMBOSONIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAOLUCCIANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATRIZIMANUELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PELLEGRINIMARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PILOZZIVITTORIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PULCINELLILUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAUSEOALFREDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RECUPEROMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RENZINIROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIVOTTICLAUDIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROMANOTIZIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSATIGIACOMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUSSOTOMMASO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SANTOLINIDANIELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SNAIDERPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TANZILOREDANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TOSTIPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TRUCCOLOTIZIANA, [OSCURATO:PERSONA], VALIERI FRANCENuSmCerAo r,e gistro generale 19690/2025Numero sezionale 3214/2026VANDALO SIMONA, [OSCURATO:PERSONA], VIGGIANI VINNCumEeNroZ diO ra ccolta generale 24194/2026LUCIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- intimati -avverso la sentenza n. 495/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 16/03/2025 R.G.N. 60/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 495/2025,pubblicata il 16 marzo 2025, ha rigettato l’appello propostodall’[OSCURATO:PERSONA]Addolorataavverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, chel’aveva condannata al pagamento in favore dei dipendenti inepigrafe della somma per ciascuno determinata in base a CTUcontabile, a titolo di risarcimento del danno per la mancatafruizione del servizio mensa o sostitutivo per il periodo 2015-2019. La Corte ha riconosciuto in via generale il diritto allafruizione del buono pasto sostitutivo a tutti i lavoratori chesvolgano prestazioni eccedenti le 6 ore lavorative, compresiquelli il cui orario di lavoro è articolato in turni e quelli chesvolgono attività lavorativa in orario notturno, essendo ilrelativo diritto subordinato unicamente allo svolgimento dellapausa pranzo, a sua volta avente come unico presuppostol’esistenza del diritto a un intervallo non lavorato, garantito atutti coloro che svolgano un orario superiore alle 6 oreconsecutive.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorrel’Azienda ospedaliera sulla base di tre motivi. Resistono concontroricorso quattro lavoratori, indicati in epigrafe, mentre nonsi sono costituiti gli altri intimati. Le parti costituite hNaumnenroo re gistro generale 19690/2025Numero sezionale 3214/2026depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. Numero di raccolta generale 24194/2026Data pubblicazione 29/07/2026Ragioni della decisione1. Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazionee falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) dell’art. 8 d. lgs. 8aprile 2003, n. 66, dell’art. 29 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 20settembre 2001, così come modificato dall’art. 4 del CCNLComparto Sanità 31 luglio 2009, dell’art. 27, 4° comma, CCNLComparto Sanità 21 maggio 2018, anche in relazione agli artt.1362 e 1363 c.c. Sostiene che, a differenza di quanto ritenutoin sentenza, la contrattazione collettiva non prevede un dirittosoggettivo all’istituzione della mensa o all’erogazione delservizio in modalità sostitutiva, rimanendo la relativa facoltànella disponibilità dell’Amministrazione, e che non coincide lapausa pranzo con la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche descritta dall’art. 8 d. lgs. n. 66/2003. Inoltre, deduceche l’art. 27, comma 4, CCNL 2016-2018, con l’espressione“purché non in turno”, esclude espressamente i lavoratorioperanti in turno dal godimento della pausa pranzo, stantel’infrazionabilità del turno (a differenza della pausa intra-lavorativa per il recupero delle energie psicofisiche, attribuitaindistintamente a tutti i lavoratori), in modo da garantire lacontinuità nell’assistenza dei pazienti.2. Il motivo non è fondato.3. L’Azienda ospedaliera ricorrente non ha offerto elementinuovi, idonei a confutare l’orientamento ormai costante dellagiurisprudenza di legittimità, qui richiamato anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c., relativo all’interpretazione dellenorme della contrattazione collettiva del comparto sanitario inNumero registro generale 19690/2025materia di diritto alla fruizione, da parte del lavoratore, deNl umero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 24194/2026servizio mensa o delle modalità sostitutive eventualmentDeat a pubblicazione 29/07/2026previste.4. Tale orientamento ha affermato i seguenti principi:l'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattereassistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambientedi lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con leesigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne ilbenessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativaquando l'orario giornaliero corrisponda a quellocontrattualmente previsto per la fruizione del beneficio; essa ècondizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a suavolta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore,osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore,abbia diritto a un intervallo non lavorato, restando irrilevanti ladurata di tale intervalli e il fatto che l’orario di lavoro siaarticolato in turni (v., a partire da Cass. n. 5547/2021, tra lealtre Cass. n. 32113/2022, n. 9206/2023, n. 22478/2024).5. Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 delC.C.N.I. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, anchecome modificato dall’art. 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 31luglio 2009 e che deve essere mantenuto fermo anche per isegmenti di attività lavorativa prestata sotto la vigenza dell’art.27, comma 4, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2016-2018 del 21 maggio2018 e dell’art. 43, comma 4, CCNL 2019 2021 del 2 novembre2022.6. La lettura fornita dalla ricorrente di tali previsioni non puòessere condivisa.7. È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratoriturnisti a fruire di una pausa di trenta minuti, conservando lorola durata della pausa di soli dieci minuti, ma in tal modo esseNumero registro generale 19690/2025non hanno certo inteso escludere per i turnisti il diritto allaN umero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 24194/2026fruizione del servizio mensa. Esso, infatti, matura non iDnat a pubblicazione 29/07/2026funzione della durata della pausa, ma dell’orario di lavoro, che,ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n. 66/2003,dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa,anche eventualmente in una delle modalità sostitutive stabilitedall’Azienda, prima dell’inizio dell’orario o dopo la suacessazione.8. Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poichél’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratoricerte pause non significa di certo che ciò renda inevitabile chetutti quei lavoratori abbandonino contestualmente il servizio,lasciando i malati privi di assistenza; è infatti evidentementeobbligo dell’ente di gestione di ciascun servizio sanitario fare inmodo che quelle pause siano godute in modo che ciò non siverifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degliorari degli addetti (Cass. n. 23370/2025).9. I principi così affermati, nell’attribuire il diritto allafruizione del servizio mensa a prescindere dal momento in cui,prima, durante o dopo il turno, esso possa essere fruito, siestendono ai turnisti notturni.10. Né può essere condivisa l’affermazione per cui l’indennitàspecifica di cui godono i dipendenti in turno notturno siafunzionale a compensare non soltanto la maggiore gravosità dellavoro in quelle ore, ma anche la normale assenza, nel periodonotturno, della disponibilità di servizi ordinariamente apprestatiin ambito diurno, tra i quali quello di somministrazione dei pasti.Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni dellacontrattazione collettiva citate dall’Azienda ricorrente, le quali silimitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivante alpersonale turnista come tale dalla particolare articolazione diNumero registro generale 19690/2025lavoro e a prevedere un’indennità aggiuntiva quando il turno siaN umero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 24194/2026notturno, ma non menzionano l’impossibilità di fruire dDealt a pubblicazione 29/07/2026servizio mensa.11. Quanto al richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro,nel contesto di disposizioni dedicate ai turni e al lavoro notturnoe festivo, esso va inteso in termini diversi da quello operatonelle disposizioni relative al servizio mensa, dove esso vuoleriferirsi semplicemente alla durata del turno, non inferiore a seiore continuative, e non alla sua distribuzione nell’arco dellagiornata o della settimana.12. Né l’indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altriprecedenti di questa Corte, i quali hanno affermato il diversoprincipio per cui né la legge né la contrattazione collettivada parte del datore di lavoro (Cass. n. 16736/2012, n.25192/2013). Tali precedenti sono pienamente conciliabili conl’indirizzo qui ribadito, il quale presuppone come avvenuta daparte dell’azienda la (eventuale e non obbligatoria) istituzionedel servizio mensa, con le sue modalità sostitutive. La sentenzaimpugnata deve dirsi pertanto, anche sotto questo profilo,conforme a diritto.13. Con il secondo motivo, la sentenza impugnata vienecensurata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsaapplicazione degli artt.1218, 1223, 1226, 2056 e 2697 c.c., peraver erroneamente ritenuto che il pregiudizio asseritamentepatito dai lavoratori per non avere potuto usufruire, nei periodiin contestazione, del servizio mensa configurerebbe una ipotesidi danno in re ipsa, non ammessa nel nostro ordinamento,nonostante mancata allegazione e dimostrazione di avereffettivamente subito un pregiudizio economico quale dannoNumero registro generale 19690/2025conseguenza. Si contesta anche l’individuazione del quantumN umero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 24194/2026debeatur, collegato all’ammontare dei buoni pasto non erogatDi.a ta pubblicazione 29/07/202614. Il motivo non è fondato.15. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare in proposito(Cass. n. 20040/2025) che, come ritenuto anche dallagiurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 3386/2011), ildivieto di monetizzazione, logicamente correlato alla funzionedel buono pasto che, in quanto sostitutivo del servizio mensa,deve essere erogato al momento del bisogno e nonretroattivamente, non può essere opposto in sede giudizialedall’Amministrazione inadempiente, perché ciò equivarrebbe aprivare di ogni tutela il dipendente e a escludere il diritto diquest’ultimo al risarcimento del danno subito. Secondo ilcondivisibile percorso motivazionale seguito dai giudiciamministrativi, il divieto di monetizzazione è logicamentecorrelato alla funzione del buono pasto (analoga a quella delservizio mensa), nonché alla natura di entrambi detti strumentidi agevolazione, di carattere esclusivamente assistenziale;tuttavia, un simile divieto in sede di riconoscimentogiurisdizionale del relativo diritto comporterebbe lavanificazione sia dell'ontologica effettività che deve avere lapronunzia del Giudice, sia della stessa ragione giustificatrice ditale trattamento assistenziale, consistente all'evidenza nelgarantire al lavoratore, al momento del bisogno quotidiano, ildiritto al pasto; opinare diversamente significherebbe negare difatto il beneficio, poiché liquidare al dipendente ex post ecumulativamente tutti i buoni pasto non goduti varrebbemetterlo in condizioni di non poterne concretamente usufruire.16. Quanto all’entità del risarcimento riconosciuto, si trattaappunto di domanda risarcitoria e il riferimento al valore delNumero registro generale 19690/2025buono pasto si pone solo come parametro per la liquidazione deNl umero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 24194/2026danno. Data pubblicazione 29/07/202617. Con il terzo motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.)violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224 e 2056c.c., in ordine alla ritenuta infondatezza dell’eccezione dicompensazione cd. impropria, in sede di accertamento equantificazione del danno e del correlato risarcimento, tral’ammontare dell’importo equivalente al valore supposto delservizio non fruito e l’ammontare della retribuzione ricevuta daciascun lavoratore in corrispondenza del periodo di pausarimasto incluso nell’orario di lavoro18. Il motivo è infondato.19. Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta a tuttii lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa per almenosei ore continuative e che, per tale ragione, hanno diritto a unintervallo non lavorato. La fruizione di tale intervallo – che nonè retribuito ed è destinato alla consumazione del pastoall’interno o all’esterno dell’azienda, con la possibilità, per ilavoratori turnisti che abbiano una pausa non sufficiente a talescopo, di farlo prima o dopo il turno – non priva il lavoratoreturnista del diritto a godere delle più brevi pause retribuiteeventualmente previste dalla contrattazione collettiva edestinate precipuamente al recupero delle energie lavorative nelcontesto del lavoro articolato in turni. Nessuna elisione ocompensazione è pertanto ipotizzabile tra voci (indennitàsostitutiva del servizio mensa e retribuzione della pausaintralavorativa) che hanno natura e funzioni disomogenee.20. Ne segue il rigetto del ricorso.21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nellamisura indicata in dispositivo, con distrazione in favore delprocuratore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario. P.Q.MNumero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 24194/2026La Corte rigetta il ricorso. Data pubblicazione 29/07/2026Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 3.200 per compensi, spesegenerali in misura del 15%, € 200 per esborsi, accessori dilegge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]