CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] 83 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inNumero registro generale 25675/2024Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 21258/2026Data pubblicazione 22/06/2026persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3409/2024 depositatail 30/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione del 26.11.2007 la società [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del suo legale rapp.te pro tempore, esponeva che, con atto dicompravendita stipulato per [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevaacquistato un appartamento nel complesso Copec del Comune di Melito diNapoli, con annesso box auto, che era occupato senza titolo dal signorVincenzo Pellegrino.Adiva il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, al fine di vederaccertare la predetta occupazione illegittima, con condanna al rilascio inproprio favore, oltre ad una indennità di occupazione.Con comparsa del 21.2.2008 si costituiva il Pellegrino, impugnando quantodedotto, nonché dichiarando di essere socio della [OSCURATO:PERSONA] 83a.r.l, ma soprattutto prenotatario dell’immobile di cui è causa.In via riconvenzionale e surrogatoria, stante la inerzia della coop Mimosa83 a r.l., chiedeva la declaratoria dell’inefficacia degli atti di trasferimentoche hanno interessato i beni immobili da lui prenotati, posti in essere tra ilconsorzio Copec, già mandatario con rappresentanza della cooperativaMimosa 83, e la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA].; ma anche quello tracooperativa [OSCURATO:SOCIETA]. e la società Cogesim; nonché e quello traquest’ultima e la società attrice [OSCURATO:SOCIETA]. e per essol’accertamento della proprietà esclusiva dell’immobile di cui è causa in capoalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 83 a responsabilità limitata.Numero registro generale 25675/2024Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 21258/2026Data pubblicazione 22/06/2026L’attore in riconvenzionale provvedeva ad integrare il contraddittorio neiconfronti di tutti i contraenti negoziali dei trasferimenti impugnati.[OSCURATO:PERSONA], con autonomo atto di citazione sulla base dei medesimimotivi sottesi alla domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio avente rg.1302/2007, conveniva in giudizio la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 83, il Consorzio perl’Edilizia cooperativa Copec, la [OSCURATO:SOCIETA] cooperativa a responsabilitàlimitata, la Patrimonio immobiliare S.r.l., la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]., BasileAlessandro, la Cogesim ed altri.Chiedeva la declaratoria di inefficacia ed inopponibilità degli attitrasferimento della proprietà posti in essere dal consorzio COPEC, dallacoop. [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., dal [OSCURATO:PERSONA] e dei successivi aventi causa,sottendendosi l’interesse della stessa [OSCURATO:PERSONA] 83 a preservare il propriopatrimonio, e per esso che questa venisse dichiarata proprietaria esclusivadei cespiti in parola.Entrambi i giudizi venivano interrotti stante la dichiarazione di fallimentodel consorzio COPEC, per poi essere riassunti dal solo Pellegrino.Nella prosecuzione del detto giudizio, i convenuti non si costituivanonuovamente ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e le società Mimose 83 ecooperativa [OSCURATO:SOCIETA] e dopo le preclusioni di cui l’articolo 103 sestocomma c.p.c. si limitavano a comparire in udienza per il tramite deidifensori.Con precedente sentenza del Tribunale Napoli del 18 maggio 2010, inaccoglimento domande spiegate, veniva dichiarata la nullità della deliberadi esclusione dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 83 arl dell’attore [OSCURATO:PERSONA] disposta la condanna dei convenuti, Consorzio per l’edilizia cooperativaCOPEC in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] 83 ar.l., in persona del suo amministratore pro tempore, a pagare in favoredell’attore [OSCURATO:PERSONA] le somme accertate.Nelle more, con la sentenza il Tribunale Penale di Napoli n. 15497/2011,Giuseppe ed Aldo di Sarno, venivano ritenuti colpevoli dei reati loro ascrittiNumero registro generale 25675/2024Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 21258/2026Data pubblicazione 22/06/2026per aver convinto [OSCURATO:PERSONA] a stipulare con COPEC impegnative diprenotazione delle unità immobiliari facente parte del complessoresidenziale realizzato in una zona 167 del Comune di Melito di Napoli ed adivenire socio della cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] 83 a responsabilità limitata,corrispondendo al detto consorzio, a titolo di acconto la somma complessivadi lire 1.540.000.000 pari ad euro 782.432,20, ed a sostenere ulteriorispese per la ristrutturazione degli appartamenti prenotati, nonché a versareper conto del Consorzio lire 65.495,39 al Comune di Napoli ed altre attività.Nel giudizio in oggetto, il Tribunale di Napoli con sentenza del 3 aprile 2019,accoglieva la domanda proposta [OSCURATO:SOCIETA]. e per l’effetto dichiarache il [OSCURATO:PERSONA] occupa senza titolo l’immobile sito in Melito diNapoli e lo condannava all’immediato rilascio in favore di parte attrice.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di SNT multimedia della sommadi euro 25.000 oltre interessi, accoglieva parzialmente la domandarevocatoria proposta [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto dichiara, ex articolo2901 c.c. la inefficacia nei suoi confronti di una serie di atti (compravenditaper scrittura privata autenticata del 17 giugno 2004 intervenuta tra lacooperativa [OSCURATO:SOCIETA] responsabilità limitata e ilconsorzio Copec, Costruzione-gestione servizi immobiliari S.r.l e lacompravendita per scrittura privata autenticata del 12 gennaio 2007intervenuta tra la concordia società cooperativa ed il consorzio Cogesim);infine, rigettava le altre domande proposte da Pellegrino.Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 03.04.2019 VincenzoPellegrino spiegava appello, per il rigetto della domanda spiegata dalla SNTs.r.l. relativamente al pagamento dell’indennità di occupazione per carenzadi legittimazione sostanziale e processuale della stessa e perché infondatanel merito.Chiedeva dichiararsi nulla ovvero annullarsi per simulazione (assoluta orelativa) l’atto pubblico.Numero registro generale 25675/2024Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 21258/2026Data pubblicazione 22/06/2026Con comparsa di costituzione del 15.11.2019 si costituiva la CooperativaNabilia a.r.l. in liquidazione, chiedendo la conferma della gravata decisione.In data 20.11.2019 si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione,in persona del suo legale rapp.te pro tempore e con separati atti, AlessandroBasile, la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rapp.tepro tempore, la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 83 a.r.l., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a.r.l. eCO.GE.S.IMM. Costruzione gestione servizi immobiliari S.r.l.Non si costituiva, invece, il Fallimento del Consorzio COPEC.La Corte d’Appello di Napoli dichiarava la interruzione del giudizio, per lamorte di [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi provvedevano alla riassunzione.Con sentenza del 30/07/2024 la Corte d’Appello di Napoli accoglieval’appello e per l’effetto rigettava la domanda proposta con citazione del26.11.2007 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, volta ad ottenerela condanna al pagamento in proprio favore di una indennità perl’occupazione sine titulo dell’immobile ivi indicato. Confermava nel resto lagravata decisione.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]Aprea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] r.l. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione art. 360 c.p.c. n. 5– mancata valutazione di risultanza processuale – violazione art. 115 e 116c.p.c.La Corte di Appello di Napoli si sarebbe limitata a richiamare, facendoleproprie, le motivazioni addotte dal giudice di primo grado.La Corte non avrebbe tenuto conto di alcuni fatti e documenti acquisiti nelcorso del primo grado: risultanze processuali e documenti dalla cui letturaNumero registro generale 25675/2024Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 21258/2026Data pubblicazione 22/06/2026non poteva che discendere, secondo i ricorrenti, la riforma della sentenzadi primo grado.In particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe valutato i documentiallegati alla produzione di parte, contrassegnata dalla dicitura “VOL. II delgiudizio recante rg. 1193/2008”. Errore a cui la Corte di Appello non avrebbeposto rimedio.Inoltre, tali documenti non sarebbero stati contestati dal [OSCURATO:PERSONA],né dalla coop [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., né dalla coop [OSCURATO:PERSONA] 83 a r.l. -e da ciòderiverebbe la prova della simulazione dell’atto in parola e dell’accordosimulato tra la cooperativa concordia e il consorzio Copec.Sarebbe errato, dunque, l’assunto dei giudici dei primi due gradi di giudizio,secondo cui è mancata la prova “per suffragare la tesi, solo affermata, dellasimulazione degli atti di vendita di cui si discute”: sarebbe sato sufficienteesaminare i documenti, non contestati dalla COPEC, dalla cooperativaMimosa 83 e [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., sopra richiamati e, per essi, l’accertamento insede penale delle condotte poste in essere in danno al Pellegrino daigermani [OSCURATO:PERSONA], nelle loro specifiche qualità di amministratore protempore del COPEC, della coop. [OSCURATO:SOCIETA] e del COGESIM.Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando formalmente violazioni dilegge asseritamente affettanti la sentenza di secondo grado (perché incontrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio dilegittimità) sollecita in realtà a questa Corte una nuova inammissibilevalutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sulpiano processuale) emerse nel corso del giudizio di merito, così strutturandoil giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito,nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi,di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minoredi questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioniespresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fineNumero registro generale 25675/2024Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 21258/2026Data pubblicazione 22/06/2026di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasiche nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fosseroancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.Inoltre, il profilo relativo alla presunta non contestazione di una serie di attie documenti presenti nel fascicolo di merito è stato irritualmente dedottoed è inammissibile sotto tale aspetto.Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciarel’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivantedalla assenza di contestazioni della controparte su una determinatacircostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa dirisposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modopuntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017, Rv. 644383 - 01).Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione art. 360 c.p.c. n.3 e 4. effetti giudicato parziale - travisamento.Si dolgono che il giudice di secondo grado supporterebbe, acriticamente, lamotivazione addotta dal Giudice di primo grado per rigettare la domanda direvocatoria proposta dal Pellegrino verso gli altri convenuti ( societàPatrimonio [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. nonché ilsignor [OSCURATO:PERSONA] ).Il motivo è inammissibile.Vanno ribadite le considerazioni già sopra espresse perché il motivo sisostanzia in realtà in un’inammissibile richiesta di rivisitazione di fatti ecircostanze come definitivamente accertati in sede di merito.Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio dellasentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante unaspecifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttostoad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così comeNumero registro generale 25675/2024Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 21258/2026Data pubblicazione 22/06/2026accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnatasentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione dellerisultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fattoriservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre afondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzionecircostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanzaprocessuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.Sotto altro profilo i ricorrenti non si confrontano con la decisione impugnatache nel confermare la sentenza del tribunale ha ribadito correttamente chePellegrino aveva omesso di avvalersi delle forme di pubblicità immobiliareconsentite dall’ordinamento a tutela del suo preteso credito, di cui icontroricorrenti non avevano cognizione o notizia, come emerso nelleprecedenti fasi del giudizio.Ciò in linea con quanto affermato da questa Corte secondo cui in tema diazione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore alsorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della"dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non èsufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizioche l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico), ma ènecessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgeredell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutivao comunque, di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso unamodificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio(cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fossea conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto aldebito futuro” (Cass. SS.UU.1898/25 del 27/01/2025).Numero registro generale 25675/2024Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 21258/2026Data pubblicazione 22/06/2026Orbene, la mancata conoscenza del presunto credito del Pellegrino da partedei terzi acquirenti in buona fede è stata sottolineata dalla corte territoriale.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 18.200,00 ( di cui euro 18.000,00 per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 29 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]