CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Nola in data 8 febbraio 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di usura ed estorsione loro rispettivamente ascritti, rideterminando le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], per effetto della declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 4 I. 110/75 originariamente contestato, e confermando il giudizio di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse degli imputati ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, e il correlativo vizio della motivazione (in quanto manifestamente illogica), con riguardo alla formulata richiesta di esame del consulente di parte e nomina di un perito, per l'accertamento dei reali rapporti di debito intercorsi tra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese, nonché del superamento eventuale del tasso soglia nelle operazioni di finanziamento operate dal Simonetti. 2.1 Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 644 cod. pen. e 194 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione (mancante e manifestamente illogica) relativamente al giudizio di responsabilità fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa Romano. La Corte territoriale non aveva tenuto conto delle contraddizioni tra le dichiarazioni delle persone offese Romano e Giugliano e il narrato della persona offesa Giannetti, "più logica e credibile circa la ricostruzione dei fatti"; inoltre, dall'esame di quelle dichiarazioni emergeva la genericità delle indicazioni che non avevano consentito di ritenere "sufficientemente provate" le condizioni dei prestiti erogati, le modalità di restituzione del denaro, l'importo della somma oggetto del prestito. 2.2 Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 56, 629 comma 2, cod. pen. e 194 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione (mancante e manifestamente illogica) in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati per le vicende relative alla presunta tentata estorsione in danno del Romano, contestata al capo C); premesso che con un'unica imputazione erano contestati fatti storici collocati temporalmente in momenti diversi (circostanza che rilevava anche per l'intervenuta estinzione per prescrizione degli episodi più risalenti, pur tenendo conto della recidiva contestata), rispetto a ciascun episodio mancava la compiuta considerazione del concorso di entrambi gli imputati nei singoli episodi, considerata la genericità delle dichiarazioni della persona offesa Romano e la positiva dimostrazione dell'assenza in alcuni episodi ora dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (come per la vicenda avvenuta il 21 maggio 2007), ora dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (per l'episodio del 28 agosto 2007). 2.3. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.2.4. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione all'operato trattamento sanzionatorio, eccessivamente severo specie nella determinazione della pena base per il più grave delitto ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. 2.5. Con l'ottavo motivo si deduce la violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva, avendo motivato la Corte territoriale unicamente con il generico richiamo ai precedenti penali degli imputati, senza alcuna valutazione in punto di più accentuata pericolosità desunta dai reati commessi. 2.6. Con il nono motivo la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale "della legge 108/96 e conseguentemente del riformato art. 644 cod. pen." per violazione degli artt. 69, 61, 70, 72 e 74 Cost. Ad avviso della difesa la legge 108/1996, essendo stata approvata dal parlamento in epoca successiva allo scioglimento delle Camere, si pone in contrasto con gli indicati canoni costituzionali. 3. Ha proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza e contraddittorietà, in relazione all'episodio della tentata estorsione avvenuta nel periodo luglio agosto 2005; la prova della responsabilità si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa Romano, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. per il sopravvenuto decesso del dichiarante, dichiarazioni che sarebbero state solo formalmente confermate in sede di denuncia dalla persona offesa Giugliano, mentre l'altra persona offesa Giannetti non presentava alcuna denuncia. A tale anomala modalità di acquisizione della prova, aveva fatto seguito l'attività istruttoria dibattimentale che aveva messo in rilievo numerose e decisive contraddizioni tra le dichiarazioni delle persone offese, senza riscontri reciproci e in assenza di riscontri esterni (come per l'ipotizzato uso di armi da fuoco); era stata erroneamente affermata l'attendibilità della persona offesa Romano, non si era dato conto in alcun modo delle caratteristiche delle minacce e della loro idoneità nel raggiungere l'effetto costruttivo, non era stata valutata l'ipotesi della desistenza dall'attività minacciosa. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza e contraddittorietà, in relazione all'episodio della tentata estorsione avvenuta il 28 agosto 2007; la narrazione della persona offesa, oltre ad essere generica e priva di alcun tipo di riscontro esterno, era inverosimile in quanto collocava l'episodio in un momento successivo all'avvenuta restituzione delle somme mutuate, privando di base logica la necessità di minacciare il debitore (restando apodittica e indimostrata l'affermazione della Corte territoriale che l'episodio avrebbe costituito la reazione dell'imputato alla denuncia sporta alcuni mesi prima nei suoi confronti). 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza e contraddittorietà, in relazione alla circostanza dell'uso di armi in occasione degli episodi di tentata estorsione. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza e contraddittorietà, in relazione alla condotta di usura contestata, nonché con riguardo all'omessa motivazione rispetto alla formulata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte territoriale non aveva valutato adeguatamente la ricostruzione in fatto fornita dalla persona offesa Giannetti, che descriveva una plausibile alternativa all'ipotesi di accusa (riguardante l'impiego di somme di denaro, realizzate dall'imputato grazie ad una vincita al gioco, nell'attività d'impresa svolta dalle persone offese); al contrario, in modo contraddittorio, aveva affermato che le dichiarazioni del Giannetti confermavano quelle del Romano, senza però fornire motivazione specifica e adeguata per dimostrare i caratteri delle operazioni di finanziamento e il loro carattere illecito in assenza di determinazioni puntuali sul superamento del tasso soglia nelle operazioni di prestito effettuate dal ricorrente (ciò che rendeva fondata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, immotivatamente rigettata dalla Core territoriale). 3.4. Con il quinto motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza e contraddittorietà, in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 644, comma 5, n. 4, cod. pen.; dagli atti processuali risultava che il prestito era stato erogato in un momento in cui non era in atto alcuna attività d'impresa, escludendo pertanto gli effetti negativi di operazioni usurarie compiute nel corso dello svolgimento di attività imprenditoriali che costituisce la ratio della circostanza aggravante. 3.5. Con il sesto motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza e contraddittorietà, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. 3.6. Con il settimo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza, illogicità e contraddittorietà, in relazione all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. 3.7. Con l'ottavo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza, in relazione all'omessa valutazione dell'applicabilità dell'indulto alle condotte poste in essere prima del 2 maggio 2006. 3.8. Con il nono motivo si deduce la violazione della legge penale in relazione all'omessa declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.3.9. Con il decimo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza, in ordine all'operato trattamento sanzionatorio senza alcuna specifica indicazione dei criteri adottati, della misura della pena base e degli aumenti applicati. 4. Con autonomo ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ripropone testualmente le medesime censure illustrate con il primo, il terzo, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; infine, con ulteriore motivo di ricorso deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, per carenza e contraddittorietà, in relazione all'episodio della tentata estorsione avvenuta il 21 maggio 2007; in modo contraddittorio la Corte afferma l'estraneità del ricorrente rispetto alle attività usuraria del fratello Mario, ma riconosce la responsabilità per la condotta estorsiva che deriverebbe proprio dall'attività usuraria, mentre il ricorrente aveva agito unicamente per richiedere il pagamento di un assegno a lui consegnato dal fratello; era indimostrato comunque il carattere minaccioso della condotta, così come non era stata considerata la desistenza volontaria del ricorrente che si era allontanato dall'abitazione del debitore volontariamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono infondati. 1.1. Il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi gli imputati è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato (pag.6), in modo sintetico ma logicamente ineccepibile, che il carattere usurario del prestito erogato alla vittima discendeva in modo chiaro dal contenuto dell'accordo, avuto riguardo ai tempi per la restituzione e all'ammontare delle somme da restituire; mentre le circostanze storiche relative alla concreta esecuzione del rapporto contrattuale (il ritardo nell'adempimento dell'obbligo restitutorio, la dilatazione dei tempi di esecuzione, l'ammontare delle somme effettivamente restituite) non sono in grado di modificare l'accertamento che ha riguardato, correttamente, il momento della pattuizione avente ad oggetto gli interessi usurari che segna - attraverso l'assunzione delle obbligazioni relative alla restituzione degli importi - il contesto in cui deve essere valutato il carattere usurario delle prestazioni; sicché la denuncia di illogicità manifesta sul punto non trova corrispondenza nel tenore della decisione.1.2. Il secondo motivo è formulato in termini non consentiti. Il ricorrente, infatti, al di là delle enunciazioni di principio finisce per auspicare una differente valutazione del materiale probatorio, più favorevole per l'imputato, ritenendo più logica e credibile la versione ricostruttiva desumibile dalle dichiarazioni di una delle persone offese (Giannetti), senza metter in evidenza alcun vizio della sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici, ha considerato il differente tenore delle dichiarazioni rese dai tre debitori, ha apprezzato la coincidenza sul dato dell'erogazione delle somme, ha fornito una chiave di lettura del narrato del Giannetti (che indicava la causale dell'erogazione in un contratto di finanziamento "esterno" finalizzato alla compartecipazione del ricorrente nell'attività imprenditoriale dei debitori, con la prospettiva di realizzare nei tempi previsti per la restituzione un guadagno corrispondente alla differenza tra quanto erogato e quanto previsto come importo da restituire) sottolineando il difetto dell'alea nel contratto descritto dal teste. Del tutto reiterative e inconferenti, per le ragioni già esplicitata nell'esame del primo motivo, le censure riguardanti il denunciato difetto di prova riguardo le condizioni dei prestiti erogati, le modalità di restituzione del denaro, l'importo della somma oggetto del prestito. 1.3. I motivi (dal terzo al quinto) con i quali si contesta l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure formulate con l'atto di appello, in relazione all'imputazione di tentata estorsione di cui al capo C), sono caratterizzati da assoluta genericità, poiché non si confrontano con l'insieme degli argomenti utilizzati dalla sentenza di primo grado, che la Corte territoriale ha espressamente richiamato, e sulla scorta dei quali sono stati individuati i fatti storici e le prove dimostrative della compartecipazione di entrambi gli imputati ai singoli episodi descritti all'interno dell'imputazione. Allo stesso modo, le deduzioni riguardanti l'ipotizzata estinzione del reato per intervenuta prescrizione sono carenti di specificità; secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario)» (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01; nello stesso senso, in relazione al ricorso straordinario per errore di fatto, Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 0; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 0). Il ricorrente, del resto, d'un lato non dà conto delle intervenute sospensioni del corso della prescrizione indicate dalla Corte territoriale; dall'altro, consapevole dell'esistenza della contestazione della recidiva, deduce dati non corrispondenti al tenore delle sentenze di merito (per [OSCURATO:PERSONA] ritiene che fosse contestata la sola recidiva specifica, per [OSCURATO:PERSONA] afferma trattarsi di recidiva semplice), avendo la sentenza di primo grado specificato che per entrambi gli imputati andava ritenuta la contestata recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. 1.4. La censura articolata con il sesto motivo è formulata in termini non consentiti, non essendo stata dedotta con i motivi di appello, sicché la stessa è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 1.5. Il settimo motivo è infondato. La Corte d'appello, nel condividere il giudizio negativo espresso dal Tribunale circa la sussistenza dei presupposti per riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche, ha dato conto implicitamente della prevalenza - rispetto all'unico elemento positivo dedotto, rappresentato dal risarcimento dei danni operato in favore delle persone offese - dei dati ostativi, rappresentati dalla "negativa personalità degli imputati come desumibile dai precedenti penali". E' costante, al riguardo, l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Quanto alla misura delle pene irrogate, la sentenza per ciascun imputato ha indicato le ragioni (inerenti all'intensità del dolo manifestato, all'elevato tasso d'interesse praticato, ai danni cagionati alle persone offese) che hanno indotto a fissare le pene in misura (di poco) distante dai minimi edittali, così assolvendo all'obbligo motivazionale richiesto dall'art. 132 cod. pen. 1.6. L'ottavo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha indicato in dettaglio (pag. 9)i dati fattuali, derivanti dalla qualità dei precedenti e dalla loro successione cronologica, che attestavano una propensione a delinquere orientata in modo specifico per ciascuno degli imputati, riconoscendo nei nuovi reati oggetto del processo la manifestazione della più spiccata pericolosità dei ricorrenti.1.7. Il nono motivo è manifestamente infondato. Va in primo luogo rilevato che in più occasioni il giudice delle leggi ha rilevato l'inammissibilità di una questione di costituzionalità in quanto sollevata nei confronti di un intero testo normativo (Corte cost. n. 188 del 23 maggio 1995; n. 317 del 8 luglio 1992; Pur volendo superare tale preliminare profilo di inammissibilità della questione, la prospettazione dei ricorrenti è di certo del tutto carente quanto al giudizio di rilevanza della questione sollevata. Accedendo alla lettura della questione sollevata, come avente ad oggetto la formulazione dell'art. 644 cod. pen nella versione introdotta dall'art. 1 della I. 108/96, i ricorrenti non hanno indicato in quale specifico ambito (quanto alla descrizione degli elementi costitutivi del reato, ovvero del trattamento sanzionatorio) l'applicazione della previgente normativa avrebbe determinato un diverso esito del giudizio di responsabilità ovvero differenti determinazioni quanto alla commisurazione della pena. 2. I ricorsi autonomamente proposti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati sono anch'essi infondati. Per economia di esposizione e facilità di lettura, possono essere trattati congiuntamente i motivi comuni ai due ricorrenti, fondati sulle medesime censure. 2.1. Il primo motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorsi è infondato. La Corte territoriale ha richiamato e condiviso il giudizio positivo in ordine all'attendibilità della persona offesa Romano, in modo non contraddittorio come sostenuto nel ricorso; infatti, le contraddizioni che si intendono far emergere tra le dichiarazioni rese dalle persone offese Giugliano e Giannetti, rispetto al dichiarato del teste Romano, non sono state ignorate dalle sentenze di merito in cui si è dato atto che la conferma alle dichiarazioni, acquisite dopo la morte del teste Romano, non si traeva dalla sovrapponibilità delle dichiarazioni, ma dalla conoscenza di taluni episodi da parte del Giugliano e del Giannetti proprio in ragione delle confidenze loro rese dal Romano, principale obiettivo delle minacce attribuite gli imputati, oltre che del confermato clima di contrasto insorto con il Simonetti per la mancata restituzione integrale del prestito, dato storico che non è stato in alcun modo negato dai testi. Infine, non consentita la censura riguardante l'omessa valutazione dei presupposti per ritenere l'ipotesi della desistenza, trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello. 2.2. Anche il terzo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto motivo di ricorso del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (riguardanti il primo la circostanza dell'uso di armi in occasione degli episodi di tentata estorsione, gli altri due la medesima censura relativa al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.) sono formulati per ragioni non consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., mancando la devoluzione delle relative questioni in grado di appello. 2.3. Il settimo ed il decimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e gli omologhi motivi (quinto e ottavo) del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono tutti manifestamente infondati, per le ragioni già ampiamente illustrate (v. supra, §§ 1.5. e 1.6.) con riguardo ai motivi del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordini ai profili del trattamento sanzionatorio. 2.5. L'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al pari del sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili perché proposti in difetto di interesse. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità dell'indulto l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio, preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione, anche in sede esecutiva (Sez. 3, n. 15201 del 15/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278778 - 01; Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 269800 - 0; Sez. 2, n. 710 del 01/10/2013, dep. 2014, Forin, Rv. 258073 - 0). 2.6. Del tutto generici i motivi di ricorso (il nono motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il settimo di quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) che lamentano l'omessa declaratoria di prescrizione, senza alcuna specificazione dei reati cui si riferisce la censura, oltre che delle circostanze fattuali da cui dovrebbe discendere l'intervenuta estinzione, essendo necessario che il ricorrente fornisca la «compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale» dimostrativa del decorso dei termini di prescrizione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Paoli, Rv. 277495 - 01). 2.7. Quanto ai residui motivi va osservato: che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché la denunciata assenza di prova circa la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza dell'assegno a lui consegnato dal fratello Mario dall'attività di usura condotta dal fratello, non costituiva elemento necessario per la qualificazione della condotta del ricorrente in termini estorsivi, essendo sufficiente la considerazione della direzione delle minacce (inequivoche, attese le modalità adottate e il ricorso ad armi improprie per terrorizzare i familiari del Romano) verso soggetto diverso dal debitore che aveva emesso l'assegno; non consentita la censura afferente l'ipotizzata desistenza, trattandosi di questione non devoluta con l'atto di appello; per ciò che concerne il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente intende sollecitare una rivalutazione dei fatti accertati dalle sentenza di merito che non trova corrispondenza già nella formulazione dell'imputazione (ove le minacce rivolte alla persona offesa erano espressamente correlate alla costruzione volta a ottenere il definitivo pagamento di tutte le somme residue non ancora restituite); il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] riproduce i medesimi argomenti posti a fondamento del secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché può rinviarsi alle considerazioni svolte in quella sede (v. supra, § 1.2.); il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, atteso che da sempre la Corte ha precisato come l'aggravante prevista dall'art. 644, comma 5, n. 4 cod. pen., sia configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività (Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà, Rv. 273242 - O ; Sez. 2, n. 25328 del 22/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250759 - 01) ed essendo sufficiente la destinazione delle somme ad esser impiegate, anche in prospettiva, in un'attività imprenditoriale (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266163 - 01; Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012, Cardo, Rv. 253942 - 0). 3. Al rigetto de