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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22352/2026

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rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 921/2024 depositatail 13/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA] S.C. ha proposto azionerevocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso l’atto di compravendita delNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/202617 settembre 2012, con cui il signor [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito allasorella signora [OSCURATO:PERSONA] una quota di 1/3 di beni immobili; nonchéavverso la pattuizione contenuta nel verbale di separazione consensualeomologato il 27 marzo 2013, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha poi trasferito detti benial coniuge signor [OSCURATO:PERSONA].La banca ha agito in qualità di creditrice del [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaprestato una fideiussione personale a garanzia di rapporti bancari intestatialla società [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del giudizio, è intervenuta la società [OSCURATO:PERSONA], primacome procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA] e poi di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarandosicessionaria del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] a seguitodi una cessione in blocco ex art. 58 del [OSCURATO:PERSONA] (TUB).1.1.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 208/2022, ha accolto l’azionerevocatoria, dichiarando inefficaci entrambi gli atti dispositivi.La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 921/2024, hasuccessivamente rigettato il gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA],ritenendo coperta da giudicato esterno la legittimazione attiva dellacessionaria; tardive le eccezioni relative ai beni non appartenuti al debitore;provata, per presunzioni, la scientia damni.Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] proponeora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 58 TUB,111 c.p.c. e 2909 c.c.La ricorrente censura la sentenza d'appello per aver erroneamente applicatoil principio del giudicato esterno.

Sostiene che la sentenza n. 545/2022, cheavrebbe accertato la legittimazione attiva della cessionaria del credito, nonpuò spiegare effetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ella nonNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026era parte di quel giudizio, né può essere considerata erede o avente causaai sensi dell'art. 2909 c.c.Osserva la ricorrente di non essere subentrata a [OSCURATO:PERSONA] nelrapporto oggetto di quel giudizio (ovvero il rapporto di credito derivantedall’obbligo fideiussorio), e a nulla rileva che la stessa abbia acquistato dellequote immobiliari dal fratello poiché ciò non la rende avente causa inogni possibile giudizio di cui il venditore era parte, ma solo di quellieventualmente riguardanti i predetti immobili (p. 12-13).Di conseguenza, la corte d'appello avrebbe dovuto esaminare nel meritol'eccezione di difetto di legittimazione.A sostegno di ciò, la ricorrente ribadisce che la pubblicazione in GazzettaUfficiale ex art. 58 TUB non esonera il cessionario dall'onere di provarel'inclusione dello specifico credito contestato nell'operazione di cessione inblocco, prova che può essere fornita solo con la produzione del contratto dicessione o di documenti che identifichino con certezza il credito.

Gli avvisipubblicati, in questo caso, sono ritenuti generici e insufficienti.1.1.- Il motivo è infondato.Ed invero il giudicato esterno non opera esclusivamente nei confronti dellestesse parti formalmente costituite nel giudizio in cui esso si è formato, maanche nei confronti dei soggetti che si trovino in rapporto di derivazionegiuridica consequenziale rispetto alla posizione accertata, purché laquestione decisa sia logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto aquella oggetto del nuovo processo.In particolare L'accertamento contenuto nella sentenza passata ingiudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi,ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficaciariflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzosia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata,sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendenteNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene (Cass. 15599/2019; anche Cass. 8101/2020).Altrimenti detto Può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato neisoli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, insenso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quellafacente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando soloalcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato (Cass. 29301/ 2023).Nel caso di specie, la sentenza n. 545/2022, ossia quella contenente ilgiudicato invocato, ha definitivamente accertato la titolarità del credito e lavalidità della successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio.Tale accertamento costituisce presupposto logico imprescindibile dell’azionerevocatoria, che è per sua natura azione accessoria e dipendentedall’esistenza e titolarità del credito.

Né può dirsi che chi ha acquistato ilbene ha una posizione del tutto autonoma rispetto a chi lo ha venduto versoil medesimo creditore, proprio per via del fatto che, se non altro, il creditoremira rendere inefficace proprio quella vendita.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 81,100 e 183 c.p.c.Contesta la declaratoria di tardività dell'eccezione relativa all'inammissibilitàdell'azione revocatoria per i beni non appartenenti al debitore.

La ricorrenteargomenta che tale eccezione attiene alle condizioni dell'azione, quali lalegittimazione ad agire (art. 81 c.p.c.) e l'interesse ad agire (art. 100c.p.c.), che sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.Si afferma che il creditore non ha né legittimazione né interesse a chiederela revoca di atti di disposizione concernenti beni che non facevano partedella garanzia patrimoniale generica del proprio debitore.

Pertanto, la Corted'Appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della questione, anzichédichiararla inammissibile per tardività.Numero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/20262.1.- Il motivo è inammissibile.La decisione impugnata contiene due rationes decidendi .

Oltre a quella quicensurata, relativa alla tardività della eccezione, la decisione impugnata èbasata su una ulteriore e diversa ragione: che, comunque sia, l’eccezione,oltre che tardiva, è infondata, poiché nel caso di specie, la domandarisulta correttamente trascritta sui soli immobili che, ceduti da PellegriniRoberta a [OSCURATO:PERSONA], siano anche stati precedentemente oggettodella cessione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e precisamenteindividuati nell’atto di citazione della Banca, non essendo né quest’ultimané la sua cessionaria legittimate ad aggredire alcun diritto immobiliareulteriore rispetto a quanto si trovava nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] (p. 12 della sentenza).Questa ratio decidendi non risulta affatto censurata.

E comunque nonrisultata smentita nella sua fondatezza.

La ricorrente non adduce alcunargomento per consentire di affermare il contrario, ossia che la revocatoriasia stata rivolta anche verso beni non oggetto dell’atto di disposizione edoriginariamente appratenti alla convenuta.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 360 n. 4c.p.c. per motivazione omessa e/o illogica.Lamenta la nullità della sentenza per vizio di motivazione, in violazione degliartt. 111 Cost. e 132 c.p.c.La critica si concentra sull'affermazione della corte d'appello secondo cui ladomanda revocatoria "risulta correttamente trascritta sui soli immobili"provenienti dal debitore.

La ricorrente sostiene che tale affermazione èapodittica e incomprensibile, poiché la Corte non esplicita l'iter logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione.La ricorrente evidenzia inoltre in tale affermazione una chiaracontraddizione: la domanda della banca era volta a dichiarare l'inefficaciadell'intera pattuizione di separazione, senza distinzioni di quote, e la relativatrascrizione era altrettanto generica.

Il fatto che la banca non fosseNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026legittimata ad aggredire beni di terzi avrebbe dovuto portare, secondo laricorrente, all'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda,e non al suo rigetto con una motivazione apparente.3.1.- Il motivo è infondato.Esso è volto a censurare la seconda ratio decidendi, sopra riportata, ma lofa per mero difetto di motivazione, ossia per non avere chiarito come haaccertato che la revocatoria attinge i soli beni oggetto dell’atto didisposizione.In realtà, la decisione impugnata fa riferimento all’atto di citazione inrevocatoria, ossia ricava l’oggetto di questa ultima- quali siano i beniinteressati- dalla descrizione di tali beni contenuta nell’atto di citazione.E quest’ultimo è un accertamento, peraltro, non solo in fatto, e rimesso algiudice di merito, ma altresì non adeguatamente contestato, nel senso chela ricorrente non allega alcunché (non riporta l’atto di citazione o altro attoprocessuale) da cui possa ricavarsi che la revocatoria mira a rendereinefficace anche la cessione di beni personali della ricorrente non acquistatidall’originario debitore.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2729 e2901 c.c.La censura attiene alla valutazione della prova presuntiva in merito allascientia damni del terzo acquirente.La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello ha violato l'art. 2729 c.c.deducendo la consapevolezza del pregiudizio da elementi che nonpossiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza.In particolare, si contesta la rilevanza attribuita al rapporto di parentela,che, da solo, non sarebbe sufficiente in assenza di una "comunanza di vita";alla tempistica degli atti, evidenziando che la cessione tra fratelli è avvenutaprima che la banca comunicasse la revoca dei fidi al debitore; alla naturadegli atti, che la ricorrente qualifica come onerosi (la compravendita conpagamento parziale del prezzo e la cessione in sede di separazione comeNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026transazione su pregressi rapporti di debito/credito tra i coniugi), richiedendoquindi una prova più rigorosa della consapevolezza del terzo; alla presuntacontinuazione della convivenza tra i coniugi separati, circostanza contestatae comunque ritenuta non decisiva per provare la conoscenza del pregiudizioal momento dell'atto.4.1.- Il motivo è inammissibile.ll motivo mira a contestare l’accertamento della scientia damni operato dalgiudice di merito, e dunque contesta l’accertamento della consapevolezzadel pregiudizio, la valutazione della gravità, precisione e concordanza degliindizi.Ma la censura non indica violazione delle regole del ragionamentopresuntivo, bensì contesta i presupposti di fatto del ragionamento, vale adire che nega che i fatti noti assunti a base della presunzione del fatto ignoto(la scientia damni) si siano verificati o stiano nei termini in cui sono statiassunti dalla decisione impugnata.

Il che costituisce censura ad unaccertamento del fatto e non all’uso del ragionamento presuntivo.Né può dirsi conferente la censura secondo cui la decisione impugnataavrebbe dato rilievo alla convivenza in quanto tale o al rapporto diparentela, posto che la decisione impugnata non ha fatto leva solo su unelemento (la relazione di parentela), ma ha valorizzato, oltre alla strettarelazione familiare tra disponente e beneficiaria, altresì la sequenzatemporale ravvicinata degli atti dispositivi; l’assenza di prova effettiva delpagamento dei corrispettivi; la permanenza di una comunanza di interessieconomici; il contesto complessivo di progressiva spoliazione delpatrimonio.Tali elementi, considerati unitariamente, sono stati correttamente ritenutiidonei a fondare il convincimento circa la consapevolezza del pregiudizioarrecato ai creditori.La deduzione della ricorrente si risolve, dunque, nella prospettazione di unadiversa lettura dei fatti, inammissibile in questa sede.Numero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbitiogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 921/2024 depositatail 13/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA] S.C. ha proposto azionerevocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso l’atto di compravendita delNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/202617 settembre 2012, con cui il signor [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito allasorella signora [OSCURATO:PERSONA] una quota di 1/3 di beni immobili; nonchéavverso la pattuizione contenuta nel verbale di separazione consensualeomologato il 27 marzo 2013, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha poi trasferito detti benial coniuge signor [OSCURATO:PERSONA].La banca ha agito in qualità di creditrice del [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaprestato una fideiussione personale a garanzia di rapporti bancari intestatialla società [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del giudizio, è intervenuta la società [OSCURATO:PERSONA], primacome procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA] e poi di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarandosicessionaria del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] a seguitodi una cessione in blocco ex art. 58 del [OSCURATO:PERSONA] (TUB).1.1.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 208/2022, ha accolto l’azionerevocatoria, dichiarando inefficaci entrambi gli atti dispositivi.La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 921/2024, hasuccessivamente rigettato il gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA],ritenendo coperta da giudicato esterno la legittimazione attiva dellacessionaria; tardive le eccezioni relative ai beni non appartenuti al debitore;provata, per presunzioni, la scientia damni.Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] proponeora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 58 TUB,111 c.p.c. e 2909 c.c.La ricorrente censura la sentenza d'appello per aver erroneamente applicatoil principio del giudicato esterno. Sostiene che la sentenza n. 545/2022, cheavrebbe accertato la legittimazione attiva della cessionaria del credito, nonpuò spiegare effetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ella nonNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026era parte di quel giudizio, né può essere considerata erede o avente causaai sensi dell'art. 2909 c.c.Osserva la ricorrente di non essere subentrata a [OSCURATO:PERSONA] nelrapporto oggetto di quel giudizio (ovvero il rapporto di credito derivantedall’obbligo fideiussorio), e a nulla rileva che la stessa abbia acquistato dellequote immobiliari dal fratello poiché ciò non la rende avente causa inogni possibile giudizio di cui il venditore era parte, ma solo di quellieventualmente riguardanti i predetti immobili (p. 12-13).Di conseguenza, la corte d'appello avrebbe dovuto esaminare nel meritol'eccezione di difetto di legittimazione.A sostegno di ciò, la ricorrente ribadisce che la pubblicazione in GazzettaUfficiale ex art. 58 TUB non esonera il cessionario dall'onere di provarel'inclusione dello specifico credito contestato nell'operazione di cessione inblocco, prova che può essere fornita solo con la produzione del contratto dicessione o di documenti che identifichino con certezza il credito. Gli avvisipubblicati, in questo caso, sono ritenuti generici e insufficienti.1.1.- Il motivo è infondato.Ed invero il giudicato esterno non opera esclusivamente nei confronti dellestesse parti formalmente costituite nel giudizio in cui esso si è formato, maanche nei confronti dei soggetti che si trovino in rapporto di derivazionegiuridica consequenziale rispetto alla posizione accertata, purché laquestione decisa sia logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto aquella oggetto del nuovo processo.In particolare L'accertamento contenuto nella sentenza passata ingiudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi,ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficaciariflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzosia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata,sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendenteNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene (Cass. 15599/2019; anche Cass. 8101/2020).Altrimenti detto Può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato neisoli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, insenso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quellafacente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando soloalcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato (Cass. 29301/ 2023).Nel caso di specie, la sentenza n. 545/2022, ossia quella contenente ilgiudicato invocato, ha definitivamente accertato la titolarità del credito e lavalidità della successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio.Tale accertamento costituisce presupposto logico imprescindibile dell’azionerevocatoria, che è per sua natura azione accessoria e dipendentedall’esistenza e titolarità del credito. Né può dirsi che chi ha acquistato ilbene ha una posizione del tutto autonoma rispetto a chi lo ha venduto versoil medesimo creditore, proprio per via del fatto che, se non altro, il creditoremira rendere inefficace proprio quella vendita.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 81,100 e 183 c.p.c.Contesta la declaratoria di tardività dell'eccezione relativa all'inammissibilitàdell'azione revocatoria per i beni non appartenenti al debitore. La ricorrenteargomenta che tale eccezione attiene alle condizioni dell'azione, quali lalegittimazione ad agire (art. 81 c.p.c.) e l'interesse ad agire (art. 100c.p.c.), che sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.Si afferma che il creditore non ha né legittimazione né interesse a chiederela revoca di atti di disposizione concernenti beni che non facevano partedella garanzia patrimoniale generica del proprio debitore. Pertanto, la Corted'Appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della questione, anzichédichiararla inammissibile per tardività.Numero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/20262.1.- Il motivo è inammissibile.La decisione impugnata contiene due rationes decidendi . Oltre a quella quicensurata, relativa alla tardività della eccezione, la decisione impugnata èbasata su una ulteriore e diversa ragione: che, comunque sia, l’eccezione,oltre che tardiva, è infondata, poiché nel caso di specie, la domandarisulta correttamente trascritta sui soli immobili che, ceduti da PellegriniRoberta a [OSCURATO:PERSONA], siano anche stati precedentemente oggettodella cessione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e precisamenteindividuati nell’atto di citazione della Banca, non essendo né quest’ultimané la sua cessionaria legittimate ad aggredire alcun diritto immobiliareulteriore rispetto a quanto si trovava nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] (p. 12 della sentenza).Questa ratio decidendi non risulta affatto censurata. E comunque nonrisultata smentita nella sua fondatezza. La ricorrente non adduce alcunargomento per consentire di affermare il contrario, ossia che la revocatoriasia stata rivolta anche verso beni non oggetto dell’atto di disposizione edoriginariamente appratenti alla convenuta.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 360 n. 4c.p.c. per motivazione omessa e/o illogica.Lamenta la nullità della sentenza per vizio di motivazione, in violazione degliartt. 111 Cost. e 132 c.p.c.La critica si concentra sull'affermazione della corte d'appello secondo cui ladomanda revocatoria "risulta correttamente trascritta sui soli immobili"provenienti dal debitore. La ricorrente sostiene che tale affermazione èapodittica e incomprensibile, poiché la Corte non esplicita l'iter logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione.La ricorrente evidenzia inoltre in tale affermazione una chiaracontraddizione: la domanda della banca era volta a dichiarare l'inefficaciadell'intera pattuizione di separazione, senza distinzioni di quote, e la relativatrascrizione era altrettanto generica. Il fatto che la banca non fosseNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026legittimata ad aggredire beni di terzi avrebbe dovuto portare, secondo laricorrente, all'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda,e non al suo rigetto con una motivazione apparente.3.1.- Il motivo è infondato.Esso è volto a censurare la seconda ratio decidendi, sopra riportata, ma lofa per mero difetto di motivazione, ossia per non avere chiarito come haaccertato che la revocatoria attinge i soli beni oggetto dell’atto didisposizione.In realtà, la decisione impugnata fa riferimento all’atto di citazione inrevocatoria, ossia ricava l’oggetto di questa ultima- quali siano i beniinteressati- dalla descrizione di tali beni contenuta nell’atto di citazione.E quest’ultimo è un accertamento, peraltro, non solo in fatto, e rimesso algiudice di merito, ma altresì non adeguatamente contestato, nel senso chela ricorrente non allega alcunché (non riporta l’atto di citazione o altro attoprocessuale) da cui possa ricavarsi che la revocatoria mira a rendereinefficace anche la cessione di beni personali della ricorrente non acquistatidall’originario debitore.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2729 e2901 c.c.La censura attiene alla valutazione della prova presuntiva in merito allascientia damni del terzo acquirente.La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello ha violato l'art. 2729 c.c.deducendo la consapevolezza del pregiudizio da elementi che nonpossiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza.In particolare, si contesta la rilevanza attribuita al rapporto di parentela,che, da solo, non sarebbe sufficiente in assenza di una "comunanza di vita";alla tempistica degli atti, evidenziando che la cessione tra fratelli è avvenutaprima che la banca comunicasse la revoca dei fidi al debitore; alla naturadegli atti, che la ricorrente qualifica come onerosi (la compravendita conpagamento parziale del prezzo e la cessione in sede di separazione comeNumero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026transazione su pregressi rapporti di debito/credito tra i coniugi), richiedendoquindi una prova più rigorosa della consapevolezza del terzo; alla presuntacontinuazione della convivenza tra i coniugi separati, circostanza contestatae comunque ritenuta non decisiva per provare la conoscenza del pregiudizioal momento dell'atto.4.1.- Il motivo è inammissibile.ll motivo mira a contestare l’accertamento della scientia damni operato dalgiudice di merito, e dunque contesta l’accertamento della consapevolezzadel pregiudizio, la valutazione della gravità, precisione e concordanza degliindizi.Ma la censura non indica violazione delle regole del ragionamentopresuntivo, bensì contesta i presupposti di fatto del ragionamento, vale adire che nega che i fatti noti assunti a base della presunzione del fatto ignoto(la scientia damni) si siano verificati o stiano nei termini in cui sono statiassunti dalla decisione impugnata. Il che costituisce censura ad unaccertamento del fatto e non all’uso del ragionamento presuntivo.Né può dirsi conferente la censura secondo cui la decisione impugnataavrebbe dato rilievo alla convivenza in quanto tale o al rapporto diparentela, posto che la decisione impugnata non ha fatto leva solo su unelemento (la relazione di parentela), ma ha valorizzato, oltre alla strettarelazione familiare tra disponente e beneficiaria, altresì la sequenzatemporale ravvicinata degli atti dispositivi; l’assenza di prova effettiva delpagamento dei corrispettivi; la permanenza di una comunanza di interessieconomici; il contesto complessivo di progressiva spoliazione delpatrimonio.Tali elementi, considerati unitariamente, sono stati correttamente ritenutiidonei a fondare il convincimento circa la consapevolezza del pregiudizioarrecato ai creditori.La deduzione della ricorrente si risolve, dunque, nella prospettazione di unadiversa lettura dei fatti, inammissibile in questa sede.Numero registro generale 27303/2024Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 22352/2026Data pubblicazione 29/06/2026All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbitiogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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