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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09515/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26855/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 291-bis, comma 2 e 296 d.P.R. n. 43 del 1973; Rilevato che l'imputato lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla recidiva; Rilevato che la doglianza non si confronta affatto con la motivazione secondo cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva già emesso un'ordinanza ingiunzione il 27 marzo 2017, prima del fatto oggetto del presente processo che risaliva al 6 ottobre 2018, per il possesso di 5,600 chili di tabacchi lavorati esteri; Rilevato che il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645 - 01); Rilevato che le sentenze di merito hanno puntualmente applicato il suddetto principio di diritto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26855/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 291-bis, comma 2 e 296 d.P.R. n. 43 del 1973; Rilevato che l'imputato lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla recidiva; Rilevato che la doglianza non si confronta affatto con la motivazione secondo cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva già emesso un'ordinanza ingiunzione il 27 marzo 2017, prima del fatto oggetto del presente processo che risaliva al 6 ottobre 2018, per il possesso di 5,600 chili di tabacchi lavorati esteri; Rilevato che il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645 - 01); Rilevato che le sentenze di merito hanno puntualmente applicato il suddetto principio di diritto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09515/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris