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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 35128/2026

Testo disponibile della fonte

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avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Potenza del 21 giugno 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, per avere, il 17 dicembre 2020, condotto un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso accertato pari a 2,43 g/I, provocando un incidente stradale, e lo aveva condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.700,00 di ammenda, oltre alle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.

2. Con due motivi connessi, l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, assumendo che i giudici di merito avrebbero ricondotto la responsabilità alla mera verificazione del sinistro e trascurato l'assenza di un accertato nesso eziologico tra lo stato di ebbrezza e l'evento, nonché la possibilità che l'asfalto bagnato avesse determinato autonomamente la perdita di controllo e la collisione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto, con argomentazione immune da manifesta illogicità, delle ragioni per le quali l'incidente fu causalmente collegato alla condotta di guida tenuta dall'imputato in stato di alterazione alcolica.

La Corte territoriale ha richiamato l'indirizzo secondo cùi, ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessario accertare che il conducente, in stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale; tale requisito presuppone, secondo alcune pronunce, un coefficiente causale della condotta rispetto al sinistro, non bastando il mero coinvolgimento, mentre, secondo altro orientamento, è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione, quando a quest'ultimo sia ricollegabile la situazione di pericolo.

In particolare, è stata accordata preferenza all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé g2-oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620 - 01; in quel caso, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l'impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l'incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro).

Muovendo da tali premesse, la Corte di appello ha escluso che la responsabilità fosse stata fondata su un automatismo oggettivo.

Ha valorizzato il tasso alcolemico, di eccezionale gravità, pari a 2,43 g/I, sintomatico di significativa compromissione delle capacità di guida; ha ricostruito la dinamica attraverso le deposizioni testimoniali, secondo cui l'imputato, pur procedendo a velocità moderata, aveva urtato un muretto e terminato la corsa contro un albero di ulivo; ha infine ritenuto che l'asfalto bagnato non costituisse causa autonoma interruttiva del nesso, precisando che, quale insidia prevedibile, confermasse la necessità di una condotta di guida particolarmente prudente, in concreto ostacolata dalla esorbitante alterazione alcolica.

Il ricorso, nel riproporre una lettura alternativa della dinamica e del significato causale delle condizioni della strada, sollecita dunque una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e non individua fratture logiche manifeste nel percorso argonnentativo seguito dai giudici territoriali.

La motivazione impugnata, infatti, non si arresta al dato del coinvolgimento nel sinistro, ma individua il nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente nella concreta incidenza dell'alterazione sulle capacità di controllo del veicolo e di pronta reazione rispetto a un ostacolo prevedibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero dall'obbligo di versamento, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Míqii;géte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Potenza del 21 giugno 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, per avere, il 17 dicembre 2020, condotto un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso accertato pari a 2,43 g/I, provocando un incidente stradale, e lo aveva condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.700,00 di ammenda, oltre alle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. 2. Con due motivi connessi, l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, assumendo che i giudici di merito avrebbero ricondotto la responsabilità alla mera verificazione del sinistro e trascurato l'assenza di un accertato nesso eziologico tra lo stato di ebbrezza e l'evento, nonché la possibilità che l'asfalto bagnato avesse determinato autonomamente la perdita di controllo e la collisione. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto, con argomentazione immune da manifesta illogicità, delle ragioni per le quali l'incidente fu causalmente collegato alla condotta di guida tenuta dall'imputato in stato di alterazione alcolica. La Corte territoriale ha richiamato l'indirizzo secondo cùi, ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessario accertare che il conducente, in stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale; tale requisito presuppone, secondo alcune pronunce, un coefficiente causale della condotta rispetto al sinistro, non bastando il mero coinvolgimento, mentre, secondo altro orientamento, è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione, quando a quest'ultimo sia ricollegabile la situazione di pericolo. In particolare, è stata accordata preferenza all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé g2-oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620 - 01; in quel caso, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l'impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l'incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro). Muovendo da tali premesse, la Corte di appello ha escluso che la responsabilità fosse stata fondata su un automatismo oggettivo. Ha valorizzato il tasso alcolemico, di eccezionale gravità, pari a 2,43 g/I, sintomatico di significativa compromissione delle capacità di guida; ha ricostruito la dinamica attraverso le deposizioni testimoniali, secondo cui l'imputato, pur procedendo a velocità moderata, aveva urtato un muretto e terminato la corsa contro un albero di ulivo; ha infine ritenuto che l'asfalto bagnato non costituisse causa autonoma interruttiva del nesso, precisando che, quale insidia prevedibile, confermasse la necessità di una condotta di guida particolarmente prudente, in concreto ostacolata dalla esorbitante alterazione alcolica. Il ricorso, nel riproporre una lettura alternativa della dinamica e del significato causale delle condizioni della strada, sollecita dunque una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e non individua fratture logiche manifeste nel percorso argonnentativo seguito dai giudici territoriali. La motivazione impugnata, infatti, non si arresta al dato del coinvolgimento nel sinistro, ma individua il nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente nella concreta incidenza dell'alterazione sulle capacità di controllo del veicolo e di pronta reazione rispetto a un ostacolo prevedibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero dall'obbligo di versamento, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Míqii;géte
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