CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 052DNFI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per reato di cui all'art.496 c.p.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inedito e ricordato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se, come nella specie, il predetto istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, e chiarito che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta (come nella specie), alcun obbligo di pronunciarsi sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/1