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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11212/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40778/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 223, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 legge fall.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], invero, che il ricorrente non dialoga criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato come vi fosse un disavanzo ingiustificato, al di là del valore dei pannelli solari, tema con il quale la parte non si confronta, affidando l'impugnativa ad argomenti in fatto che però non colgono, nella sentenza impugnata, vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] che analoghi limiti contrassegnano il ricorso quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale il ricorrente non fa altro che reiterare la tesi dello smarrimento, già vagliata dalla Corte di merito e ritenuta non plausibile.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11z12 -26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4148/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40778/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40778/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 223, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 legge fall.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], invero, che il ricorrente non dialoga criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato come vi fosse un disavanzo ingiustificato, al di là del valore dei pannelli solari, tema con il quale la parte non si confronta, affidando l'impugnativa ad argomenti in fatto che però non colgono, nella sentenza impugnata, vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] che analoghi limiti contrassegnano il ricorso quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale il ricorrente non fa altro che reiterare la tesi dello smarrimento, già vagliata dalla Corte di merito e ritenuta non plausibile.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2026 Il consig e estensore [OSCURATO:PERSONA] orrelli [OSCURATO:PERSONA] 3P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2026 Il consig e estensore [OSCURATO:PERSONA] orrelli [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40778/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 223, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 legge fall. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], invero, che il ricorrente non dialoga criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato come vi fosse un disavanzo ingiustificato, al di là del valore dei pannelli solari, tema con il quale la parte non si confronta, affidando l'impugnativa ad argomenti in fatto che però non colgono, nella sentenza impugnata, vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] che analoghi limiti contrassegnano il ricorso quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale il ricorrente non fa altro che reiterare la tesi dello smarrimento, già vagliata dalla Corte di merito e ritenuta non plausibile. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                        11z12 -26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   -  Presidente -        Ord. n. sez. 4148/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    -  Relatore -          R.G.N. 40778/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40778/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 223, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 legge fall. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], invero, che il ricorrente non dialoga criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato come vi fosse un disavanzo ingiustificato, al di là del valore dei pannelli solari, tema con il quale la parte non si confronta, affidando l'impugnativa ad argomenti in fatto che però non colgono, nella sentenza impugnata, vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] che analoghi limiti contrassegnano il ricorso quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale il ricorrente non fa altro che reiterare la tesi dello smarrimento, già vagliata dalla Corte di merito e ritenuta non plausibile. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                         P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026 Il consig     e estensore                     [OSCURATO:PERSONA]     orrelli                        [OSCURATO:PERSONA] 3P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026 Il consig     e estensore                     [OSCURATO:PERSONA]     orrelli                        [OSCURATO:PERSONA] 3
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