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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 13340/2026

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ppresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata perlegge;-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2365/2023,depositata il 19/07/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fattoNumero registro generale 4896/2024Numero sezionale 1511/2026Numero di raccolta generale 13340/2026Data pubblicazione 08/05/2026presente che è intervenuta rinuncia del ricorso con accettazione dellacontroparte a spese compensate;udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto ALESSANDROPEPE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudiziocon compensazione delle spese;dato atto che i Difensori delle parti non sono comparsi;Considerato chenegli anni 2009 e 2010 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gestì di fatto ilservizio di depurazione delle acque reflue civili; detta gestione fu sinetitulo, in quanto successiva alla scadenza (31 dicembre 2007) dellaconcessione che legittimava la società a svolgere il servizio pubblicoper conto del [OSCURATO:PERSONA], poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,gestore del servizio idrico integrato;Lariana agiva ex art. 2041 c.c., chiedendo l’indennizzo perl’impoverimento subito nello svolgimento del servizio pubblico didepurazione civile;la Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primogrado, rigettava la domanda, valorizzando l’esito della CTU, che avevaoperato una valutazione complessiva di costi e ricavi dell’interagestione (civile + industriale), giungendo alla conclusione che Lariananon solo non si era impoverita, ma risultava anche debitrice neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA];avverso la sentenza della corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.proponeva ricorso al quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resisteva concontroricorso;per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale harassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso edentrambe le parti hanno depositato memoria;in data 24 aprile 2026 è stata depositata dichiarazione di rinunciaal ricorso a spese compensate in conformità di accorti transattivi,Numero registro generale 4896/2024Numero sezionale 1511/2026Numero di raccolta generale 13340/2026Data pubblicazione 08/05/2026prospettati come nelle more intervenuti tra le parti; mentre in data 27aprile 2026 è stato depositato atto di adesione a rinuncia al ricorso;in esito alla rituale rinuncia di parte ricorrente, deve esseredichiarata l’estinzione del giudizio e, attesa pure l’accettazione dellacontroparte del rinunciante, può omettersi di provvedere sulle spese,ai sensi, rispettivamente, dell’art. 390 e dell’art. 391, comma quarto,c.p.c.;versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord.19560/2015 e successive);la Corte si riserva il deposito della motivazione entro i sessantagiorni dalla decisione;p. q. m.la Corte dichiara estinto il presente giudizio.Così deciso in Roma, in data 28 aprile 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata perlegge;-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2365/2023,depositata il 19/07/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fattoNumero registro generale 4896/2024Numero sezionale 1511/2026Numero di raccolta generale 13340/2026Data pubblicazione 08/05/2026presente che è intervenuta rinuncia del ricorso con accettazione dellacontroparte a spese compensate;udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto ALESSANDROPEPE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudiziocon compensazione delle spese;dato atto che i Difensori delle parti non sono comparsi;Considerato chenegli anni 2009 e 2010 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gestì di fatto ilservizio di depurazione delle acque reflue civili; detta gestione fu sinetitulo, in quanto successiva alla scadenza (31 dicembre 2007) dellaconcessione che legittimava la società a svolgere il servizio pubblicoper conto del [OSCURATO:PERSONA], poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,gestore del servizio idrico integrato;Lariana agiva ex art. 2041 c.c., chiedendo l’indennizzo perl’impoverimento subito nello svolgimento del servizio pubblico didepurazione civile;la Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primogrado, rigettava la domanda, valorizzando l’esito della CTU, che avevaoperato una valutazione complessiva di costi e ricavi dell’interagestione (civile + industriale), giungendo alla conclusione che Lariananon solo non si era impoverita, ma risultava anche debitrice neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA];avverso la sentenza della corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.proponeva ricorso al quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resisteva concontroricorso;per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale harassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso edentrambe le parti hanno depositato memoria;in data 24 aprile 2026 è stata depositata dichiarazione di rinunciaal ricorso a spese compensate in conformità di accorti transattivi,Numero registro generale 4896/2024Numero sezionale 1511/2026Numero di raccolta generale 13340/2026Data pubblicazione 08/05/2026prospettati come nelle more intervenuti tra le parti; mentre in data 27aprile 2026 è stato depositato atto di adesione a rinuncia al ricorso;in esito alla rituale rinuncia di parte ricorrente, deve esseredichiarata l’estinzione del giudizio e, attesa pure l’accettazione dellacontroparte del rinunciante, può omettersi di provvedere sulle spese,ai sensi, rispettivamente, dell’art. 390 e dell’art. 391, comma quarto,c.p.c.;versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord.19560/2015 e successive);la Corte si riserva il deposito della motivazione entro i sessantagiorni dalla decisione;p. q. m.la Corte dichiara estinto il presente giudizio.Così deciso in Roma, in data 28 aprile 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente
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