CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 12570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliaccio, come daprocura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Auricchio e come da domicilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante la società [OSCURATO:SOCIETA]., giàGavioli s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiStefano GAVIOLI, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Tonetto e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialeapposta in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA,via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 e come da domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza n.2599/2023 della Corte d’appello di Milano,pubblicata il 6 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che1. con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA], Avvocato, haconvenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e, oggi, [OSCURATO:SOCIETA].) proponendole seguenti domande:“1.- dato atto, accertato e dichiarato che, per le ragioniindicate in narrativa, il Dott. [OSCURATO:PERSONA] si è reso inadempienterispetto all’obbligo, previsto dal contratto di consulenza stipulato indata 9 aprile 2014 (omissis), di corrispondere all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Biancolella l’integrale somma dovuta secondo quanto ivi pattuito estabilito, condannare lo stesso Dott. [OSCURATO:PERSONA] a corrispondereall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di Euro 35.000,00 oltreaccessori di legge, per complessivi Euro 36.134,16, a titolo di “saldodel contratto stipulato in data 9 aprile 2014”, come da nota pro-forma in data 7 maggio 2018 (omissis);2.- dato atto, accertato e dichiarato che, per le ragioni indicatein narrativa, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prestato in favore del Dott. StefanoGavioli specifiche attività ulteriori e non comprese nel perimetro delcontratto di consulenza stipulato in data 9 aprile 2014 (omissis),condannare lo stesso Dott. [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’Avv.[OSCURATO:PERSONA] le seguenti somme: a.- euro 8.000,00, oltreNumero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosiaccessori di legge, per complessivi euro 10.150,40 a titolo di “onorariper assistenza nel procedimento stralcio 56835/12 RGNR relativo adomessi pagamenti, quale amministratore di Sila, di oltre euro 4milioni di ritenute e di IVA per oltre tre milioni”, come da nota pro-forma in data 7 maggio 2018 (omissis); b.- euro 10.000,00, oltreaccessori di legge, per complessivi euro 12.688,00, a titolo di onorariper la “predisposizione appello avverso la sentenza di condannainflitta dal Tribunale di Mestre nel procedimento nr. 5598/201 R.GNR(omesso versamento per svariati milioni di euro di IVA e ritenutesocietà Enerambiente e [OSCURATO:PERSONA])”, come da nota pro-formain data 7 maggio 2018 (omissis); c.- euro 5.000,00, oltre accessoridi legge, per complessivi Euro 6.844,00, a titolo di onorari per“assistenza e difesa nel procedimento di appello avverso la condannainflitta dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 44770/04 RGNR;(infedeltà patrimoniale ed appropriazione indebita”, come da notapro-forma in data 7 maggio 2018 (omissis); d.- euro 250.000,00,oltre accessori di legge, per complessivi euro 317.900,00, a titolo dionorari per “assistenza e difesa nel procedimento n. 5/17 RMSPdinanzi al Tribunale di Treviso: richiesta di applicazione di misura diprevenzione personale e reale volta alla confisca dell’interopatrimonio”, come da nota pro-forma in data 7 maggio 2018(omissis); e.- euro 20.000,00, oltre accessori di legge, percomplessivi euro 25.376,00, a titolo di onorari per “assistenza edifesa nel procedimento n. 1508/10 RGNR pendente dinanzi alTribunale di Sulmona per i reati di cui agli artt. 124 c.1 e 137 c. 1 e5 D.Lgvo 152/06 (scarichi non autorizzati); per il reato di cui all’art.734 c.p. per alterazione di bellezze naturali; per il reato di cui all’art.635 c. 2 c.p. per il deterioramento del torrente Vandrella e delterreno circostante”, come da nota pro-forma in data 7 maggio 2018(omissis);Numero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosi3.- dato atto, accertato e dichiarato che, per le ragioni indicatein narrativa, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è creditore nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. (quale società risultante dalla trasformazione dellaGavioli S.p.A.) ovvero, in via subordinata, dello stesso Dott. StefanoGavioli degli onorari professionali stabiliti dal contratto di consulenzastipulato in data 22 marzo 2017 (omissis) e quindi di un importo pariad Euro 500.000,00, oltre accessori di legge, per complessivi Euro534.400,00, condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero, in via gradata, ilDott. [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] somma”;a fondamento delle domande, l’attore descriveva l’intensanel periodo da maggio 2012 e sino a giugno 2017, nell’interesse diStefano [OSCURATO:SOCIETA], imputato in diversi procedimenti penali in varie sedigiudiziarie, nonché nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. e del gruppo daquest’ultima controllato;costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e la società Vezzanis.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) hanno contestato il fondamento delledomande di cui hanno chiesto il rigetto e, nello specifico e tra l’altro,hanno chiesto di accertare: - che l’unico ammontare dei pagamentirisulta essere quello di cui al contratto tra l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e StefanoGavioli del 9 aprile 2014, accertato l’ammontare dei pagamentieffettuati e, in ogni caso, attenendosi per quanto eventualmenteescluso dal suddetto contratto, alla liquidazione secondo i parametriforensi medi, - che il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’avvocatoBiancolella è stato revocato senza che fosse svolta alcuna attività, eche è nullo per assenza di causa, respingere le domande attore, tutteinfondate in fatto e diritto; che, accertata la natura di contrattosimulato del contratto concluso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] 22.3.17, respingersi le domande tutte; che, in ogni caso, indenegatissima ipotesi di condanna, compensarsi quanto dovuto conNumero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosiquanto già pagato in eccedenza rispetto agli accordi ed a parametriforensi”;il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5018/2022, in parzialeaccoglimento delle domande formulate da parte attrice, hacondannato il convenuto, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento a favore diBiancolella della somma complessiva di euro 36.134,16,comprensiva di oneri fiscali, a saldo di quanto concordato tra le partinell’accordo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, in parziale accoglimento delledomande formulate da parte attrice, ha condannato il convenuto,[OSCURATO:PERSONA], al pagamento a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dellasomma complessiva di euro 12.690,00, oltre oneri fiscali, a titolo disaldo per l’attività professionale svolta dall’attore nei procedimentipenali RGNR n. 5598/12, n. 44770/04 e n. 1508/10; ha respinto ledomande formulate da parte convenuta; ha compensato le spese delgiudizio;2. Avverso la sentenza di prime cure, Biancolella ha propostogravame dinanzi alla Corte d’appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA] eVezzani S.p.A. si sono costituiti, chiedendone il rigetto;la Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parzialeriforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Milano, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA]:- a titolo di compenso per l’attività svolta in relazione alprocedimento penale n. 5/17 RMSP – Tribunale di Treviso, la sommadi denaro di euro 6.966,00 per compensi, oltre spese generali eC.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;- a titolo di ulteriore compenso per l’attività svolta in relazioneal procedimento penale n. 1508/10 R.G.MN.R. – Tribunale diSulmona, la somma di denaro di euro 2.736,00, oltre spese generalie C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;Numero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosiha disposto la cancellazione di alcune espressioni come dadispositivo;ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in solido traloro, a [OSCURATO:PERSONA] la somma di denaro di euro 1.000,00 atitolo di risarcimento del danno;ha confermato la sentenza impugnata nel resto;ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, le speseprocessuali da quest’ultima anticipate, liquidate, quanto al primogrado di giudizio, in euro 14.596,50 per compensi di avvocato e,quanto al grado d’appello, in euro 9.255,50 per compensi diavvocato; il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltreI.V.A. se dovuta;ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a Gian PieroBiancolella le spese processuali da quest’ultimo anticipate, liquidate,quanto al giudizio di primo grado, in euro 29.193,00 per compensidi avvocato e, quanto al grado d’appello, in euro 3.966,00 percompensi di avvocato; il tutto oltre spese generali e C.P.A. come perlegge, oltre I.V.A. se dovuta;ha rigettato la domanda di condanna per responsabilitàprocessuale aggravata proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];3. avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivid'impugnazione; ha resistito con atto di controricorso la societàVezzani s.p.a.;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.;entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie.Considerato cheNumero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosi1. con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “violazionee falsa applicazione degli artt. 2237 e 1372 cod. civ., nonché degliartt. 1362 e ss. cod. civ., nonché degli art. 2697 cod. civ. e 116c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione di principi di dirittoelaborati dalla Suprema Corte di cassazione, per aver la sentenzarigettato le diverse domande di pagamento o, in subordine,risarcitorie azionate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] aventi titolo nel mandatodi consulenza del 22 marzo 2017”; nello specifico, contestal’orientamento di legittimità, richiamato dalla Corte ambrosiana,secondo cui l’apposizione del termine di durata ad un contrattod’opera professionale non è sufficiente ad integrare “di per sé” laderoga convenzionale alla facoltà di recesso (cfr. Cass. n.22786/2013, Cass. n. 25668/2018 e Cass. n. 469/2016);osserva il ricorrente che la Corte d’appello, pur avendocorrettamente richiamato la “natura fiduciaria del rapporto traprofessionista e cliente (il cosiddetto intuitus personae)” e avercorrettamente privilegiato “l’indagine sull’intenzione delle partisecondo i criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c.)”, èpoi “incredibilmente” venuta meno all’obbligo assunto di verificadell’intenzione delle parti secondo gli stessi richiamati principi,limitandosi, di fatto, esclusivamente all’analisi della valenzadell’apposizione di un termine al mandato ed omettendo di tenereconto sia dei motivi che avevano indotto la [OSCURATO:SOCIETA] a conferire talemandato (logicamente e documentalmente provati) sia deinotevoli e concordanti elementi che proprio dall’analisiermeneutica del mandato deponevano inequivocabilmente nelsenso di ritenerlo conferito anche nell’interesse dell’avvocato,avendo la [OSCURATO:SOCIETA] assunto specifici impegni atti a consentireall’esponente l’espletamento del mandato ed il conseguimentointegrale degli onorari, non a caso, forfettariamente pattuiti;Numero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosia parere del ricorrente l’impugnata sentenza ha omesso toutcourt di considerare in violazione e falsa applicazione di legge chel’esponente aveva allegato e provato, quale elementi dimostratividella volontà delle parti di derogare alla facoltà di recesso adnutum della [OSCURATO:SOCIETA]. dal mandato, non solo l’apposizione deltermine di durata annuale al mandato medesimo, ma ancheulteriori importanti elementi, costituiti dal fatto che il Mandato diConsulenza prevede l’impegno della [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare,immediatamente alla firma, un importo pari alla metà degli onorariprevisti dal mandato medesimo; che il Mandato di Consulenzaprevede espressamente che gli onorari erano determinati in modoforfettario e, quindi, in modo non correlato alla prestazione di unaspecifica attività; che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha assunto espresso especifico impegno di fornire al ricorrente l’elenco dettagliato deiprocedimenti pendenti sia in sede civile che in sedeamministrativa, quale presupposto necessario per l’espletamentodel mandato, elenco che, pacificamente, non è mai stato fornito,per fatto e colpa della [OSCURATO:SOCIETA]., come non è stato possibileadempiere agli ulteriori adempimenti conseguenti all’esame delladocumentazione per fatto e colpa della [OSCURATO:SOCIETA]. e del suosocio unico, [OSCURATO:SOCIETA];in proposito, contesta quanto ritenuto dalla sentenzaimpugnata, che ha ritenuto irrilevante la circostanza dedottadall’appellante, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe svolto“le attività previste nel contratto del 2017 idonee a mettere l’avv.Biancolella in condizione di svolgere il proprio incarico” nonconsiderando la specifica natura e le peculiarità dell’incarico dequo; contesta, inoltre, l’affermazione della controparte cheafferma come non risulti neppure allegato che l’odierno ricorrenteavesse richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. o a [OSCURATO:PERSONA] la consegnadella documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico eNumero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosiche questi l’avessero rifiutata, posto che il ricorrente avevacontinuato ad offrire la sua attività anche dopo il recesso adnutum; contesta, infine, la statuizione della sentenza impugnatache ha escluso il pagamento di quanto pattuito nel mandato comeacconto “In assenza di attività prestata in esecuzione di dettocontratto” mentre l’accordo prevedeva espressamente l’impegnodella [OSCURATO:SOCIETA] di pagare alla firma l’importo di Euro 250.000,00, aprescindere dallo svolgimento a tale data di qualsivogliaprestazione professionale, che sarebbe stata eseguitadall’esponente nel momento in cui la stessa [OSCURATO:SOCIETA] avesserispettato gli inequivocabili impegni assunti; concludenell’affermare che il recesso è intervenuto pacificamente il 12luglio 2017 come mero recesso ad nutum, privo cioè di qualsiasigiustificazione e con efficacia ex nunc; pertanto, tale attounilaterale non poteva e non può, pregiudicare i diritti già acquisitidal ricorrente in forza dell’incarico medesimo (e, quindi, sia ildiritto al pagamento dell’importo di Euro 250.000,00 previsto allafirma dell’incarico e mai pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sia il diritto alpagamento degli onorari su base mensile, quantomeno sino algiugno 2017);lamenta, infine, che la Corte d’appello gli ha addebitatol’onere di dimostrare il proprio adempimento (inteso comerichiesta alla [OSCURATO:SOCIETA] di fornire la documentazione necessariaall’espletamento dell’incarico), sebbene avesse il solo l’onere diallegare l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] ai suoi impegni contrattuali(riconosciuto dalla sentenza impugnata), gravando, per il resto,sulla società [OSCURATO:SOCIETA] l’onere di dimostrare il corretto adempimentoai menzionati obblighi;1.1. il primo motivo, composito e articolato, èinammissibile;Numero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosicon esso, in primo luogo, il ricorrente lamenta la violazionedei criteri e principi in tema di interpretazione del contratto; alriguardo, giova rammentare che il sindacato di legittimità non puòinvestire l’accertamento in sé che appartiene al Giudice di merito,ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica allaricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte di meritoche si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi difatto da questi esaminati (cfr. Cass. 10/2/2015 n. 2465, Cass.26/5/2016 n. 10891, Cass. 14/7/2016 n. 14355);nello stesso solco, questa Corte ha più volte affermato comeil ricorrente per cassazione, il quale intenda denunciare un erroredi diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di uncontratto, ha l’onere di specificare i canoni che in concreto siassumono violati ed il punto ed il modo in cui il Giudice di meritosi sia dagli stessi discostato (Cass. Sez. L, 15/11/2013 n. 25728);nello specifico, il ricorrente si è limitato a reiterare con ilricorso di legittimità le doglianze già proposte dinanzi la Corted’appello e ritenute da questa infondate e lo ha fatto sostenendosolo in thesi, ma senza spiegare effettivamente come e perchésarebbero stati violati i criteri ermeneutici di cui lamenta laviolazione;fermo tale preliminare rilievo, si deve, in realtà, sottolineareche l’esegesi dell’intero rapporto giuridico svoltosi nel caso dispecie tra il professionista e la società controricorrente, cui haproceduto la Corte territoriale, pone la decisione in linea conquanto da questa Corte già ritenuto (arresto n. 25668/2018richiamato dalla stessa sentenza impugnata) ovvero che ilmandato di consulenza in questione - in ragione della naturafiduciaria del rapporto tra professionista e cliente (c.d. intuituspersonae) privilegiando proprio l’indagine sull’intenzione delleNumero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosiparti secondo i criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c.)– non giovasse a quanto sostenuto dall’allora appellante e ribaditodall’odierno ricorrente e cioè che l’apposizione di un termine didurata all’accordo del 22 marzo 2017 (annuale) comportasseautomaticamente la deroga alla facoltà di recesso riconosciuta alcliente dal primo comma dell’art. 2237 c.c.;la Corte d’appello, proprio in considerazione di quantoprevisto dal regolamento contrattuale (mandato in data 22 marzo2017), considerato il carattere altamente fiduciario del rapporto,reso evidente dalla complessità e dall’ampiezza dell’oggettoimplicante una pluralità di tematiche oggettive da affrontare erisolvere riguardanti soggetti diversi (non soltanto la clientesocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ma le società controllate e gli examministratori delle società del guppo facenti capo a [OSCURATO:SOCIETA]), haescluso che l’apposizione del termine implicasse di per sé sola, «inassenza di una apposita regolamentazione sul punto», la rinunciaalla facoltà di recesso da parte del cliente (pag. 33 della sentenzaimpugnata);non corrisponde al vero quanto lamentato dal ricorrente ecioè che la Corte si sarebbe limitata a considerare soltanto lavalenza dell’apposizione del termine al mandato, non tenendoconto degli elementi di fatto da cui desumere la deroga alla facoltàdi recesso; ebbene, la Corte d’appello proprio in relazione a quantoconvenuto nel contratto, di cui ha trascritto specificatamentel’oggetto, ha debitamente dato conto di aver considerato glielementi fattuali che il ricorrente pretende omessi;neppure ha pregio la doglianza formulata in relazioneall’affermazione contenuta nella sentenza riguardo alla irrilevanzadel dedotto inadempimento posto che il diritto potestativo direcedere da parte del cliente cliente ai sensi dell’art. 2337, primocomma, c.c. ha come contrappeso al patire del professionistaNumero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosisoltanto il compenso per l’opera svolta e il rimborso per le spesesotenute; in proposito, il ricorrente si limita a reiterare quanto giàdedotto nel merito, senza misurarsi con il tenore della motivazioneche in assenza di allegazione e prova dell’opera svolta e dellespese sostenute non ha ritenuto di liquidare alcunchè (pag. 34della sentenza impugnata);2. con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la“violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1284, quartocomma, cod. civ.” e impugna il punto della sentenza in cui la Corted’appello ha negato l’applicazione degli interessi moratori,affermando che la domanda di pagamento degli accessori,espressamente formulata, non può essere considerata estesa agliinteressi moratori; a parere del ricorrente, invece, non apparedubbio che gli interessi costituiscano un accessorio della condannain quanto tali ed evidenzia che nella specie sono stati ancheoggetto di specifica richiesta da parte dell’odierno ricorrente nelcorso del giudizio di merito, avendo la domanda formulata naturacontrattuale (richiama in proposito, l’arresto Cass. Sez. 2,[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14512, in tema di decorrenza degli interessi ad undebito pecuniario di fonte negoziale ex art. 1284, comma 4, c.c);2.1. il secondo motivo di ricorso, viceversa, si rivelafondato;effettivamente la Corte d’appello ha erroneamente negato ladebenza degli interessi, nella specie, pure richiesti dalla partesvolgimento delle attività professionali di cui è causa;secondo un recente orientamento di questa Corte - a cui ilCollegio ritiene di dare seguito - nel caso di richiesta avente adoggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionalirese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cuiall'art. 1224 cod. civ., competono a far data dalla messa in mora,CC 4 febbraio 2026 Numero registro generale 23136/2023Ric. 23136 del 2023 Numero sezionale 450/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12570/2026Rel. I. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]coincidente con la data della proposizione della domanda giudizialeovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anchedalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte delgiudice (eventualmente all'esito del procedimento sommario di cuial D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14), non potendosi escludere lamora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice inmisura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, in quantoil nostro ordinamento non ha recepito il principio romanistico inilliquidis non fit mora (Cass. ord. 10.10.2022 n. 29351; Cass.19.8.2022 n. 24973; Cass. ord. 16.3.2022 n. 8611; Cass. Sez. 2,14/05/2025 n. 12905);in tal caso, ha trovato applicazione l'art. 1284, comma 4,c.c., introdotto dal d.l. n.132/2014, convertito nella l.n.162/2014,che dispone che, in assenza di predeterminazione delle parti, gliinteressi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelliprevisti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamentodelle transazioni commerciali (ossia dal d. lgs. n. 231/2002),manifestando in tal modo il chiaro intento di contrastare, anchecon la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorieovvero ostruzionistiche del debitore, e volendo in ogni casoassicurare che la durata del processo non possa andare a dannodel creditore, principio questo già ritenuto applicabile anche aicompensi degli avvocati (Cass. Sez. 2, 16/03/2022 n. 8611; Cass.Sez. 2, 19/08/2022 n. 24973; Cass. Sez. 2, 19/01/2025 n. 1265;Cass. Sez. 2, 14/05/2025 n. 12905);in via generale, in tema di obbligazioni pecuniarie, questaCorte ha evidenziato che gli interessi (contrariamente a quantoavviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo dirisarcimento del danno, di cui integrano una componentenecessaria) hanno fondamento autonomo rispetto al debito cuiaccedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori cheCC 4 febbraio 2026 Numero registro generale 23136/2023Ric. 23136 del 2023 Numero sezionale 450/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12570/2026Rel. I. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]siano possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112cod.proc.civ., soltanto su espressa domanda della parte ma, ovequesta non specifichi la natura degli accessori richiesti, sipresumono domandati gli interessi corrispettivi;con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dald.lgs. n. 231/2002, tuttavia, più di recente e condivisibilmente, siè affermato che "nel caso di ritardo nell'adempimento diobbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, ilcreditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori aisensi del d.lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenzaautomatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per ilpagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formalecostituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale ilcreditore debba specificare la natura e la misura degli interessirichiesti" (Cass. 31/5/2019, n. 14911);l'applicabilità degli interessi moratori nella misura previstadal d.lgs. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere laprestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo dicorrispettivo di una transazione commerciale, "indipendentementeda una specifica richiesta del creditore"; ciò si ricavaunivocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio:"a norma del d.lgs. n. 231 art. 3, infatti, il creditore ha diritto allacorresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5,salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento delprezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazionederivante da causa a lui non imputabile"; l'art. 4, comma 1,stabilisce inoltre che "gli interessi decorrono, automaticamente,dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento",disponendo, poi, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancatafissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessiCC 4 febbraio 2026 Numero registro generale 23136/2023Ric. 23136 del 2023 Numero sezionale 450/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12570/2026Rel. I. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre"senza che sia necessaria la costituzione in mora",si coglie, dunque, agevolmente la portata innovativa di taledisciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt.1219 e 1224 c.c. tenuto conto che quest’ultima disposizione, alcomma 1, dispone che "nelle obbligazioni che hanno per oggettouna somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gliinteressi legali..." e che la prima disposizione citata, a sua volta,al comma 1, prevede che "il debitore è costituito in mora medianteintimazione o richiesta fatta per iscritto"; quindi, finoall'emanazione del d.lgs. n. 231 del 2002, gli interessi di morasulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevanoautomaticamente, bensì era necessaria una formale presa diposizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da partedel creditore, mentre, con il d.lgs. n. 231 del 2002, emanato ingli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarienelle transazioni commerciali, si è voluto ribaltare, con riferimentoa tale specifico settore, il sistema disciplinato in precedenza,prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora,senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorreredal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamentoovvero come nel caso di specie a far data dalla domandagiudiziale;ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcunaspecificazione della natura degli interessi richiesti, è necessariaaffinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, exlege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono ealla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento (cfr. Cass.13/12/2022 n. 36246);Numero registro generale 23136/2023CC 4 febbraio 2026 Numero sezionale 450/2026Ric. 23136 del 2023 Numero di raccolta generale 12570/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosineppure si ritiene necessaria una domanda espressadell'avente diritto, ritenendosi irrilevante il fatto che detti interessisiano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi alsaggio legale (Cass. Sez. 3, n. 5/11/2024 n. 28413);ne deriva che la sentenza impugnata, che ha negato ilriconoscimento degli interessi, aderendo ad un orientamento dellagiurisprudenza di legittimità ormai superato, dev'essere cassatasul punto, dovendo il giudice di rinvio procedere al riconoscimentodegli interessi invocati a norma del d. lgs. n. 231/2002, nei sensidi cui motivazione, dalla data della domanda giudiziale;3. il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo diricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassatain relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata a diversaSezione della Corte d’appello di Milano che, comunque, in diversacomposizione personale, provvederà anche in relazione alle spesedel presente giudizio di legittimità; P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia la causa a diversa Sezione della Corted’appello di Milano e che, comunque, in diversa composizionepersonale, provvederà anche in relazione alle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 4 febbraio 2026.Il PresidenteChiara Graziosi