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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 04783/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15434-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositato il 07/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata propostanei termini seguenti: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difese cinque diverse parti in altrettanti giudizi per equa riparazione, sia nella fase monitoria, che in quella di opposizione, nella quale i procedimenti vennero riuniti.

La Corte d’appello in sede collegiale accolse l’opposizione e determinò l’equo indennizzo spettante a ciascuno degli istanti, liquidando le competenze in favore dell’avvocato, dichiaratasi antistataria.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in proprio avverso il provvedimento collegiale sulla base di due motivi, con i quali, denunciando la violazione degli artt. 36 Cost., 132 cod. proc. civ., 2233 cod. civ. e del d.m. n. 55/2014, lamenta l’esiguità del compenso, non avendo il Giudice tenuto conto del fatto che, essendo stati i procedimenti riuniti solo davanti al collegio in sede d’opposizione, per la fase monocratica sarebbe spettata liquidazione separata per ciascuna delle parti e, per la fase d’opposizione, il compenso avrebbe dovuto essere implementato del 30% per ciascuna delle parti assistita oltre la prima.

Il ricorso è inammissibile.

Vale in materia il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Sez.

L. n. 11919, 09/06/2015, Rv. 635663; Sez. 6, n. 22140/2020, non massimata; Sez. 3, n. 3290, 3/3/2022, Rv. 663712).

Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15434-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositato il 07/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata propostanei termini seguenti: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difese cinque diverse parti in altrettanti giudizi per equa riparazione, sia nella fase monitoria, che in quella di opposizione, nella quale i procedimenti vennero riuniti. La Corte d’appello in sede collegiale accolse l’opposizione e determinò l’equo indennizzo spettante a ciascuno degli istanti, liquidando le competenze in favore dell’avvocato, dichiaratasi antistataria. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in proprio avverso il provvedimento collegiale sulla base di due motivi, con i quali, denunciando la violazione degli artt. 36 Cost., 132 cod. proc. civ., 2233 cod. civ. e del d.m. n. 55/2014, lamenta l’esiguità del compenso, non avendo il Giudice tenuto conto del fatto che, essendo stati i procedimenti riuniti solo davanti al collegio in sede d’opposizione, per la fase monocratica sarebbe spettata liquidazione separata per ciascuna delle parti e, per la fase d’opposizione, il compenso avrebbe dovuto essere implementato del 30% per ciascuna delle parti assistita oltre la prima. Il ricorso è inammissibile. Vale in materia il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Sez. L. n. 11919, 09/06/2015, Rv. 635663; Sez. 6, n. 22140/2020, non massimata; Sez. 3, n. 3290, 3/3/2022, Rv. 663712). Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov
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