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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38320/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di PALERMO Ladato avviso alle parti; ì u ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14303/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ;ente iza di cui in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai s_nsí 'egli artt.444 e ss. cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione in ord ne a l'accerta- mento della responsabilità penale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che poss )rto c ichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdott D dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agolto 2(

17. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5 IL, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono propolrre ri:orso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 E ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'im mtato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualiifica; ione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazior e quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di respcnsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentem a di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi as.;enzi: di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sant. n 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese el proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella n iisura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pal gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di PALERMO Ladato avviso alle parti; ì u ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14303/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ;ente iza di cui in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai s_nsí 'egli artt.444 e ss. cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione in ord ne a l'accerta- mento della responsabilità penale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che poss )rto c ichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdott D dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agolto 2( 17. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5 IL, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono propolrre ri:orso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 E ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'im mtato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualiifica; ione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazior e quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di respcnsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentem a di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi as.;enzi: di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sant. n 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese el proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella n iisura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pal gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Cos
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