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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25639/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con ordinanza in data 23 dicembre 2024, il Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze ivi indicate e ha rideterminato la pena complessiva in anni tre, giorni quindici di reclusione ed euro 930,00 di multa.

2. Avverso tale ordinanza ricorre il Ciccarone deducendo due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per il reato continuato, avrebbe individuato quale pena base) per il reato più grave) quella irrogata con la sentenza sub 1) emessa dal Tribunale di Palermo del 15 maggio 2012, con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di rapina e sequestro di persona alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Il Tribunale, tuttavia avrebbe omesso di scorporare i due reati posti in continuazione dalla suddetta pronuncia.

Inoltre, non avrebbe motivato gli aumenti di pena - non contenuti né proporzionati - applicati in relazione ai reati-satellite e né avrebbe spiegato le ragioni per cui aveva applicato il medesimo aumento di pena sia con riguardo al reato di furto aggravato consumato giudicato con la sentenza sub 3) dell'istanza, sia per il furto tentato giudicato con la sentenza sub 5).

Si deduce altresì la violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto in relazione al reato satellite di cui alla sentenza sub 5) avrebbe operato un aumento di due mesi di reclusione ed euro 80 di multa, superiore a quello disposto dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli aumenti di pena disposti per i reati satellite.

In particolare, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per il reato giudicato con la sentenza sub 2) dell'istanza, non avrebbe operato la riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. per il rito abbreviato, nè avrebbe specificato in motivazione se avesse tenuto conto di tale riduzione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul rilievo per cui il Tribunale di Palermo, nel determinare la pena per il reato continuato, avrebbe omesso di scorporare i reati giudicati con sentenza sub 1) per i quali era stata riconosciuta la continuazione.

4. Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, in adesione alle conclusioni del PG, insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01).

Laddove debba procedere alla rideternninazione della pena per la continuazione tra reati giudicati separatamente con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987).

Questa Corte regolatrice ha, inoltre, ha affermato che, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847).

Nell'ipotesi, che ricorre nella specie, di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell'esecuzione incontra l'ulteriore limite del divieto di reformatio in peius, il quale è violato ove egli, in sede di giudizio dì rinvio, ridetermini la pena in misura superiore a quella determinata all'esito del primo giudizio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che mirava a rimuovere (Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024, Esperto, Rv. 286892 - 01; n. 9861 del 1993, Rv. 195434 - 01).

3. Nella specie, il Tribunale di Palermo, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi dal ricorrente ed accertati con le sentenze indicate nell'istanza, ha rideterminato il complessivo trattamento sanzionatorio individuando il reato più grave in quello oggetto della sentenza sub 1), senza tuttavia scindere dal vincolo della continuazione i due reati giudicati con detta pronuncia (rapina e sequestro di persona) e senza individuare quale tra essi fosse quello più grave, al fine di operare sulla pena per lo stesso irrogata l'aumento per i reati satellite.

L'ordinanza impugnata ha altresì omesso di esplicitare le ragioni dell'entità dell'incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite, così disattendendo i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La motivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell'art. 81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27 Cost. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

La richiamata pronuncia ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Si è altresì affermato che, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il giudice di merito non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01).

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione si è limitato ad indicare l'entità dell'incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite, senza tuttavia aggiungere nulla rispetto alle ragioni di tali determinazioni, se non il generico riferimento alla circostanza che si trattasse di reati tentati ovvero consumati.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente a ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto al fine di giustificare l'aumento complessivo disposto per ciascuno dei reati posti in continuazione.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, il quale si dovrà tener conto che, nel determinare l'aumento per i reati satellite, il giudice del rinvio è tenuto al rispetto del divieto di reformatio in pejus, non potendo condurre alla determinazione di una pena superiore a quella determinata all'esito del primo giudizio (Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024, Esperto, cit.).

Inoltre, dovrà tener conto che, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto dì tale riduzione (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 - 01) P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

Così è deciso, 16/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con ordinanza in data 23 dicembre 2024, il Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze ivi indicate e ha rideterminato la pena complessiva in anni tre, giorni quindici di reclusione ed euro 930,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il Ciccarone deducendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per il reato continuato, avrebbe individuato quale pena base) per il reato più grave) quella irrogata con la sentenza sub 1) emessa dal Tribunale di Palermo del 15 maggio 2012, con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di rapina e sequestro di persona alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. Il Tribunale, tuttavia avrebbe omesso di scorporare i due reati posti in continuazione dalla suddetta pronuncia. Inoltre, non avrebbe motivato gli aumenti di pena - non contenuti né proporzionati - applicati in relazione ai reati-satellite e né avrebbe spiegato le ragioni per cui aveva applicato il medesimo aumento di pena sia con riguardo al reato di furto aggravato consumato giudicato con la sentenza sub 3) dell'istanza, sia per il furto tentato giudicato con la sentenza sub 5). Si deduce altresì la violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto in relazione al reato satellite di cui alla sentenza sub 5) avrebbe operato un aumento di due mesi di reclusione ed euro 80 di multa, superiore a quello disposto dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli aumenti di pena disposti per i reati satellite. In particolare, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per il reato giudicato con la sentenza sub 2) dell'istanza, non avrebbe operato la riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. per il rito abbreviato, nè avrebbe specificato in motivazione se avesse tenuto conto di tale riduzione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul rilievo per cui il Tribunale di Palermo, nel determinare la pena per il reato continuato, avrebbe omesso di scorporare i reati giudicati con sentenza sub 1) per i quali era stata riconosciuta la continuazione. 4. Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, in adesione alle conclusioni del PG, insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01). Laddove debba procedere alla rideternninazione della pena per la continuazione tra reati giudicati separatamente con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987). Questa Corte regolatrice ha, inoltre, ha affermato che, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847). Nell'ipotesi, che ricorre nella specie, di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell'esecuzione incontra l'ulteriore limite del divieto di reformatio in peius, il quale è violato ove egli, in sede di giudizio dì rinvio, ridetermini la pena in misura superiore a quella determinata all'esito del primo giudizio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che mirava a rimuovere (Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024, Esperto, Rv. 286892 - 01; n. 9861 del 1993, Rv. 195434 - 01). 3. Nella specie, il Tribunale di Palermo, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi dal ricorrente ed accertati con le sentenze indicate nell'istanza, ha rideterminato il complessivo trattamento sanzionatorio individuando il reato più grave in quello oggetto della sentenza sub 1), senza tuttavia scindere dal vincolo della continuazione i due reati giudicati con detta pronuncia (rapina e sequestro di persona) e senza individuare quale tra essi fosse quello più grave, al fine di operare sulla pena per lo stesso irrogata l'aumento per i reati satellite. L'ordinanza impugnata ha altresì omesso di esplicitare le ragioni dell'entità dell'incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite, così disattendendo i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell'art. 81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27 Cost. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). La richiamata pronuncia ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Si è altresì affermato che, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il giudice di merito non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione si è limitato ad indicare l'entità dell'incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite, senza tuttavia aggiungere nulla rispetto alle ragioni di tali determinazioni, se non il generico riferimento alla circostanza che si trattasse di reati tentati ovvero consumati. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto al fine di giustificare l'aumento complessivo disposto per ciascuno dei reati posti in continuazione. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, il quale si dovrà tener conto che, nel determinare l'aumento per i reati satellite, il giudice del rinvio è tenuto al rispetto del divieto di reformatio in pejus, non potendo condurre alla determinazione di una pena superiore a quella determinata all'esito del primo giudizio (Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024, Esperto, cit.). Inoltre, dovrà tener conto che, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto dì tale riduzione (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 - 01) P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo in diversa composizione. Così è deciso, 16/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]