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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 13778/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21239/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 477/2020 depositata il 23/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Castrovillari il decreto n. 333/2009 del 23 marzo 2009 con cui veniva ingiunto al Comune di Mormanno il pagamento della somma di euro 186 . 490,28 per competenze tecniche maturate in relazione alla redazione di tre progetti; dopo il conferimento dell’incarico: I) era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del comune di Mormanno; II ) l’organo straordinario di liquidazione,con delibera n. 55/1997, aveva escluso dal piano di rilevazione della massa passiva il credito vantato da TommasoFerrari; III) con decreto n. 52314 del 29 settembre 1997, il Ministero dell’Interno aveva accolto il ricorso gerarchico del professionista edaveva annullato la delibera n. 55/1997; IV ) con la delibera n. 156 del 29 maggio 1998, l’organo straordinario di liquidazione negava ancora una volta l’inserimento del credito nella massa passiva, perché lo riteneva non rientrante nelle fattispecie di cuiagli artt. 87, comma 3°, e 37, comma 1°, del d.lgs. n. 77/1995, come modificato dal d.lgs. n. 342/1997; V ) [OSCURATO:PERSONA] proponeva un nuovo ricorso gerarchico avverso la delibera n. 156/1998, ma il Ministero non si pronunciava nei termini, determinando la formazione del silenzio rigetto; VI ) il piano di estinzione delle passività formato dall’organo di liquidazione, che non conteneva il credito di [OSCURATO:PERSONA], veniva approvato con decreto del Ministero n. 4714 del 31 luglio 2003; VII) con decreto n. 3640 del 26 luglio 2005, il Ministero accoglieva il ricorso gerarchico di [OSCURATO:PERSONA] ed annullava la delibera n. 156/1998; VIII) il comune di Mormanno ricorreva al Tar per l’annullamento del decreto n. 3640/2005 e provvedeva a liquidare a Tommaso F errari, con delibera n. 213/08, la somma di euro 96.002,18; con sentenza n. 4/2014, il Tribunale di Castrovillari accoglieva parzialmente l’opposizione del Comune ingiunto e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando il Comune di Mormanno al pagamento dell’importo di euro 109.109,81, oltre agli interessi legali; detta sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro che, con la sentenza n. 477/2020, pubblicata in data 23 maggio 2020, ha condannatoil Comune di Mormanno, appellante, al pagamento di euro 101.593,76; ai fini che ancora interessano in questa sede, prima della pronuncia, la Corte d'Appello, con ordinanza, aveva sottoposto alle parti l a questione rilevabile d’ufficio , relativa all’inesi stenza dell’incarico professionale; successivamente, ha ritenuto, benché si tratta sse di una nullità rilevabile d’ufficio, indipendentemente dalle decadenze verificatesi, la questione copertada giudicato implicito, perché essa era stata risolta dalla sent enza di primo grado, senza una specifica impugnazione sul punto, atteso che tutte le censure avevano riguardato la vicenda dei giudizi amministrativi,non il credito (il se, il come, il quanto), ma solo la riferibilità alla massa del passivo del comune dissestato; ha quindi confermato la ricorrenza del credito di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’eccezione di prescrizione degli interessi, fondata sullo stato di dissesto e sulla sospensione del termine di prescrizione conseguitane, ha rideterminato gli interessi, ritenendo che alla somma di euro 96.002,18 indicata dal Ministero dovesse essere aggiunta quella di euro 4.995,27 e che gli interessi, calcolati senza capitalizzazione sul capitale di euro 100.997,45, con decorrenza dal 17 gennaio 1990 al 5 maggio 2008, data del provvedimentoministeriale, ammontassero in euro 101.593,76; il Comune di Mormanno ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è statafissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non hadepositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ., 324 cod.proc.civ. e 1421 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.”; il Comune di Mormanno rimprovera alla Corte d'Appello di avere ritenuto non rilevabile d’ufficio la nullità del conferimento dell’incarico a [OSCURATO:PERSONA], per il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure sul punto; secondo il ricorrente, nel caso di specie , il fatto che non si fosse formato il giudicato implicito sull’esistenza del contratto si dedurrebbe dall’affermazione della Co rte d'Appello secondo cui l’inserimento di un credito nella massa prescinde dalla esistenza di un contratto: ciò sarebbe indicativo, ad avviso del Comune, del fatto che la questione della nullità non fosse stata neppure implicitamente delibata dal Tribunale di Castrovillari in quanto estranea al thema probandumprospettato dalle parti; aggiunge il Comune che, ai sensi della pronuncia a Sezioni unite n. 26242/2014, il giudicato deve riferirsi alle ragioni concretamente poste a fondamento della domanda e divenute materia della res litigiosa; avendo il professionista individuato la fonte del proprio credito nel decreto ministeriale n. 3640/2005, poi annullato dalla sentenza del Tare non avendo il medesimo mai prodotto in giudiz io il contratto intercorso con l’ente comunale e avendo il Tribunale di Castrovillari affermato che non era in contestazione la debenza della somma per l’attività professionale svolta, ma senza prendere in considerazionela fonte negoziale dell’incarico professionale, la Corte territoriale avrebbe dovuto d’ufficio pronunciarsi sulla nullità del contratto di conferimento dell’incarico, dopo aver rilevato che la questione della inesistenza del conferimento dell’incarico era rimasta fuori della materia del contendere; ilmotivo è inammissibile; il ricorrente non ha colto la ratio decidendidella sentenza, la quale non ha mai affermato che sulla validità del contratto di prestazione professionale si fosse formato il giudicato implicito – di qui l’inconferenza degli argomenti spesi dal Comune - ma ha ritenuto accertata la debenza delle som me spettanti a [OSCURATO:PERSONA] perché il giudice di prime cure ne aveva individuato la fonte nella delibera n. 213/08, che aveva inserito il credito del professionista nella massa del passivo del Comune dissestato, precisando, allo scopo di rafforzare tale conclusione, che “l’avvenuto inserimento di un credito nella massa prescinde dalla esistenza di un contratto, e invece rileva sul piano della configurabilità del rapporto, ed esige invece la sua inquadrabilità in alcune materie e/o fattispecie che non investono il rapporto in sé”; 2) con il secondo motivo alla Corte d'Appello si rimprovera “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 12, comma 1°, 16 e 17 r.d. n. 2440/1923, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.”; il Comune sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto, per non incorrere nella violazione delle norme indicate nell’epigrafe del motivo, dichiarare la nullità del conferimento dell’incarico professionale per mancanza della forma scritta; il motivo, per la parte non assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del motivo precedente, è comunque inammissibile, perché non ha confutato l’affermazione della Corte d'Appello secondo cui l’inserimento di un credito nella massa prescinde dall’esistenza di un contratto e rileva sul piano della configurabilità del rapporto; 3) con il terzo motivo il Comune lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ., 324 e 345 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.”; la tesi prospettata è che la Corte territoriale abbia omesso di rilevare d’ufficio il giudicato esterno, nonostante a p. 5, lett.h) della prima comparsa conclusionale,depositata in data 21 dicembre 2018, fosse stato dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di stato che aveva annullato il decreto n. 3640/2015 del Ministero dell’interno;la sentenza del Consiglio di Stato n. 4217/2015 aveva effettivamente rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva confermato l’ annullamento del l’atto del Ministero dell’interno n. 3640/2005, che aveva accolto tardivamente il ricorso gerarchico avverso il diniego di inserimento del credito del professionista nel piano di rivalutazione della massa passiva:ma, c ome ha ben chiarito la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, l’annullamento dell’atto n. 3640/2005non aveva provocato il venir meno del credito, ma lo aveva reso irriferibilealla massa passiva in forza della presenza dei requisiti stessi al rapporto; di qui l’infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno, atteso che ilgiudicato si misura in relazione al diritto accertato; l'ambito di operatività delgiudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essocolpito (Cass. 9/11/2022, n.33021); 4) con il quarto motivo,rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37, 77, 79, 87, 89 e 90 del d.lgs. n. 77/1995 (ora, rispettivamente, artt. 194, 244, 246, 254, 256, 257 del d.lgs. n. 267/2000), in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”, si imputa alla Corte d'Appello di aver ritenuto che la pregiudizialità amministrativa derivante dall’accertamento compiuto dal Tar e confermato dal Consiglio di Stato non avesse alcuna incidenza sull’an e sul quantum della presta di [OSCURATO:PERSONA], ma riguardasse esclusivamente la riconducibilità del credito alla massa passiva dell’ente dissestato, sebbene la stessa Corte abbia affermato che non poteva dubitarsi della debenza delle somme per prestazioni professionali, tant’è che la somma di euro 96.002,18 era stata liquidata a [OSCURATO:PERSONA] con la delibera n. 213/08 di riconoscimento del debito, adottata non liberamente, ma su imposizione del Ministero dell’interno; il motivo non può accogliersi; il quid propriumdella statuizione della Corte d'Appello non è incisa dalle censure del ricorrente, che continua a portare avanti la tesi secondo cui l’annullamento del provvedimento ministeriale n. 3640/2005 avrebbe travolto la delibera comunale n. 213/08, già respinta motivatamente dalla Corte d'Appello, senza addurre alcuna nuova argomentazione difensiva, limitandosi a contrapporre la propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "nonmotivo", come tale inammissibileex art. 366, 1° comma, n. 4, cod .proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n.22478); 5) con il quinto motivo si ascrive alla Corte d'Appello “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”; essendo venuto meno il debito principale a seguito della sentenza del Tar n. 1255/2010, confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4217/2005, la Corte d'Appello non avrebbe dovuto confermare la sentenza del Tribunale di Castrovillari quanto alla debenza degli interessi; il motivo è assorbito dal mancato accoglimento dei motivi quarto e quinto; 6) con il sesto motivo il Comune censura la sentenza impugnata per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”; ad avviso del ricorrente, il giudice a quo avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stato denunciato l’errore del Tribunale per avere ritenuto incontestato il credito di [OSCURATO:PERSONA]; anche in questo caso il ricorrente non si misura con la sentenza impugnata e svolge argomentazioni che non sono in stretta correlazione con essa; a p. 6 della sentenza si legge, infatti, che la contestazione da parte del Comune “è stata postata solo sotto il profilo della ‘pregiudizialità amministrativa’ e dell’esistenza dei presupposti formali per l’inserimento del credito nella causa, aspetto che è estraneo all’aned al quantum della pretesa . .. nell’appello, il Comune, nel ribadire la sua contestazione al credito, nuovamente la rivolge alla sola vicenda dei giudizi amministrativi, che in realtà non riguardano affatto il credito … e difatti nuovamente richiama l’appellante, a sintomo della sua contestazione, il provvedimento Ministeriale n. 364/05”; 7) con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2°, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”, per avere la sentenza impugnata posto a suo carico le spese di lite, nonostante avesse parzialmente accolto il suo appello; il motivo è infondato; trova applicazione la decisione n. 32061 del 31/10/2022 delle Sezioniunite di questa Corte che hanno affermato che “ In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”; sulla scorta di detta pronuncia, deve ritenersi che la Corte territoriale, facendo leva sull’esito estremamente limitato dell’accoglimento del Comune di Mormanno, non abb ia errato nell’individuare nello stesso la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento delle spese di lite, dovendosi altresì considerare che, invero, nel "caso diaccoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve -"compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite ( Cass. 03/02/2023, n. 3308); 8) il ricorso va rigettato; 9) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 10) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del Comune ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.060,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21239/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 477/2020 depositata il 23/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Castrovillari il decreto n. 333/2009 del 23 marzo 2009 con cui veniva ingiunto al Comune di Mormanno il pagamento della somma di euro 186 . 490,28 per competenze tecniche maturate in relazione alla redazione di tre progetti; dopo il conferimento dell’incarico: I) era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del comune di Mormanno; II ) l’organo straordinario di liquidazione,con delibera n. 55/1997, aveva escluso dal piano di rilevazione della massa passiva il credito vantato da TommasoFerrari; III) con decreto n. 52314 del 29 settembre 1997, il Ministero dell’Interno aveva accolto il ricorso gerarchico del professionista edaveva annullato la delibera n. 55/1997; IV ) con la delibera n. 156 del 29 maggio 1998, l’organo straordinario di liquidazione negava ancora una volta l’inserimento del credito nella massa passiva, perché lo riteneva non rientrante nelle fattispecie di cuiagli artt. 87, comma 3°, e 37, comma 1°, del d.lgs. n. 77/1995, come modificato dal d.lgs. n. 342/1997; V ) [OSCURATO:PERSONA] proponeva un nuovo ricorso gerarchico avverso la delibera n. 156/1998, ma il Ministero non si pronunciava nei termini, determinando la formazione del silenzio rigetto; VI ) il piano di estinzione delle passività formato dall’organo di liquidazione, che non conteneva il credito di [OSCURATO:PERSONA], veniva approvato con decreto del Ministero n. 4714 del 31 luglio 2003; VII) con decreto n. 3640 del 26 luglio 2005, il Ministero accoglieva il ricorso gerarchico di [OSCURATO:PERSONA] ed annullava la delibera n. 156/1998; VIII) il comune di Mormanno ricorreva al Tar per l’annullamento del decreto n. 3640/2005 e provvedeva a liquidare a Tommaso F errari, con delibera n. 213/08, la somma di euro 96.002,18; con sentenza n. 4/2014, il Tribunale di Castrovillari accoglieva parzialmente l’opposizione del Comune ingiunto e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando il Comune di Mormanno al pagamento dell’importo di euro 109.109,81, oltre agli interessi legali; detta sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro che, con la sentenza n. 477/2020, pubblicata in data 23 maggio 2020, ha condannatoil Comune di Mormanno, appellante, al pagamento di euro 101.593,76; ai fini che ancora interessano in questa sede, prima della pronuncia, la Corte d'Appello, con ordinanza, aveva sottoposto alle parti l a questione rilevabile d’ufficio , relativa all’inesi stenza dell’incarico professionale; successivamente, ha ritenuto, benché si tratta sse di una nullità rilevabile d’ufficio, indipendentemente dalle decadenze verificatesi, la questione copertada giudicato implicito, perché essa era stata risolta dalla sent enza di primo grado, senza una specifica impugnazione sul punto, atteso che tutte le censure avevano riguardato la vicenda dei giudizi amministrativi,non il credito (il se, il come, il quanto), ma solo la riferibilità alla massa del passivo del comune dissestato; ha quindi confermato la ricorrenza del credito di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’eccezione di prescrizione degli interessi, fondata sullo stato di dissesto e sulla sospensione del termine di prescrizione conseguitane, ha rideterminato gli interessi, ritenendo che alla somma di euro 96.002,18 indicata dal Ministero dovesse essere aggiunta quella di euro 4.995,27 e che gli interessi, calcolati senza capitalizzazione sul capitale di euro 100.997,45, con decorrenza dal 17 gennaio 1990 al 5 maggio 2008, data del provvedimentoministeriale, ammontassero in euro 101.593,76; il Comune di Mormanno ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è statafissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non hadepositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ., 324 cod.proc.civ. e 1421 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.”; il Comune di Mormanno rimprovera alla Corte d'Appello di avere ritenuto non rilevabile d’ufficio la nullità del conferimento dell’incarico a [OSCURATO:PERSONA], per il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure sul punto; secondo il ricorrente, nel caso di specie , il fatto che non si fosse formato il giudicato implicito sull’esistenza del contratto si dedurrebbe dall’affermazione della Co rte d'Appello secondo cui l’inserimento di un credito nella massa prescinde dalla esistenza di un contratto: ciò sarebbe indicativo, ad avviso del Comune, del fatto che la questione della nullità non fosse stata neppure implicitamente delibata dal Tribunale di Castrovillari in quanto estranea al thema probandumprospettato dalle parti; aggiunge il Comune che, ai sensi della pronuncia a Sezioni unite n. 26242/2014, il giudicato deve riferirsi alle ragioni concretamente poste a fondamento della domanda e divenute materia della res litigiosa; avendo il professionista individuato la fonte del proprio credito nel decreto ministeriale n. 3640/2005, poi annullato dalla sentenza del Tare non avendo il medesimo mai prodotto in giudiz io il contratto intercorso con l’ente comunale e avendo il Tribunale di Castrovillari affermato che non era in contestazione la debenza della somma per l’attività professionale svolta, ma senza prendere in considerazionela fonte negoziale dell’incarico professionale, la Corte territoriale avrebbe dovuto d’ufficio pronunciarsi sulla nullità del contratto di conferimento dell’incarico, dopo aver rilevato che la questione della inesistenza del conferimento dell’incarico era rimasta fuori della materia del contendere; ilmotivo è inammissibile; il ricorrente non ha colto la ratio decidendidella sentenza, la quale non ha mai affermato che sulla validità del contratto di prestazione professionale si fosse formato il giudicato implicito – di qui l’inconferenza degli argomenti spesi dal Comune - ma ha ritenuto accertata la debenza delle som me spettanti a [OSCURATO:PERSONA] perché il giudice di prime cure ne aveva individuato la fonte nella delibera n. 213/08, che aveva inserito il credito del professionista nella massa del passivo del Comune dissestato, precisando, allo scopo di rafforzare tale conclusione, che “l’avvenuto inserimento di un credito nella massa prescinde dalla esistenza di un contratto, e invece rileva sul piano della configurabilità del rapporto, ed esige invece la sua inquadrabilità in alcune materie e/o fattispecie che non investono il rapporto in sé”; 2) con il secondo motivo alla Corte d'Appello si rimprovera “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, 12, comma 1°, 16 e 17 r.d. n. 2440/1923, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.”; il Comune sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto, per non incorrere nella violazione delle norme indicate nell’epigrafe del motivo, dichiarare la nullità del conferimento dell’incarico professionale per mancanza della forma scritta; il motivo, per la parte non assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del motivo precedente, è comunque inammissibile, perché non ha confutato l’affermazione della Corte d'Appello secondo cui l’inserimento di un credito nella massa prescinde dall’esistenza di un contratto e rileva sul piano della configurabilità del rapporto; 3) con il terzo motivo il Comune lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ., 324 e 345 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.”; la tesi prospettata è che la Corte territoriale abbia omesso di rilevare d’ufficio il giudicato esterno, nonostante a p. 5, lett.h) della prima comparsa conclusionale,depositata in data 21 dicembre 2018, fosse stato dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di stato che aveva annullato il decreto n. 3640/2015 del Ministero dell’interno;la sentenza del Consiglio di Stato n. 4217/2015 aveva effettivamente rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva confermato l’ annullamento del l’atto del Ministero dell’interno n. 3640/2005, che aveva accolto tardivamente il ricorso gerarchico avverso il diniego di inserimento del credito del professionista nel piano di rivalutazione della massa passiva:ma, c ome ha ben chiarito la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, l’annullamento dell’atto n. 3640/2005non aveva provocato il venir meno del credito, ma lo aveva reso irriferibilealla massa passiva in forza della presenza dei requisiti stessi al rapporto; di qui l’infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno, atteso che ilgiudicato si misura in relazione al diritto accertato; l'ambito di operatività delgiudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essocolpito (Cass. 9/11/2022, n.33021); 4) con il quarto motivo,rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37, 77, 79, 87, 89 e 90 del d.lgs. n. 77/1995 (ora, rispettivamente, artt. 194, 244, 246, 254, 256, 257 del d.lgs. n. 267/2000), in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”, si imputa alla Corte d'Appello di aver ritenuto che la pregiudizialità amministrativa derivante dall’accertamento compiuto dal Tar e confermato dal Consiglio di Stato non avesse alcuna incidenza sull’an e sul quantum della presta di [OSCURATO:PERSONA], ma riguardasse esclusivamente la riconducibilità del credito alla massa passiva dell’ente dissestato, sebbene la stessa Corte abbia affermato che non poteva dubitarsi della debenza delle somme per prestazioni professionali, tant’è che la somma di euro 96.002,18 era stata liquidata a [OSCURATO:PERSONA] con la delibera n. 213/08 di riconoscimento del debito, adottata non liberamente, ma su imposizione del Ministero dell’interno; il motivo non può accogliersi; il quid propriumdella statuizione della Corte d'Appello non è incisa dalle censure del ricorrente, che continua a portare avanti la tesi secondo cui l’annullamento del provvedimento ministeriale n. 3640/2005 avrebbe travolto la delibera comunale n. 213/08, già respinta motivatamente dalla Corte d'Appello, senza addurre alcuna nuova argomentazione difensiva, limitandosi a contrapporre la propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "nonmotivo", come tale inammissibileex art. 366, 1° comma, n. 4, cod .proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n.22478); 5) con il quinto motivo si ascrive alla Corte d'Appello “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”; essendo venuto meno il debito principale a seguito della sentenza del Tar n. 1255/2010, confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4217/2005, la Corte d'Appello non avrebbe dovuto confermare la sentenza del Tribunale di Castrovillari quanto alla debenza degli interessi; il motivo è assorbito dal mancato accoglimento dei motivi quarto e quinto; 6) con il sesto motivo il Comune censura la sentenza impugnata per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”; ad avviso del ricorrente, il giudice a quo avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stato denunciato l’errore del Tribunale per avere ritenuto incontestato il credito di [OSCURATO:PERSONA]; anche in questo caso il ricorrente non si misura con la sentenza impugnata e svolge argomentazioni che non sono in stretta correlazione con essa; a p. 6 della sentenza si legge, infatti, che la contestazione da parte del Comune “è stata postata solo sotto il profilo della ‘pregiudizialità amministrativa’ e dell’esistenza dei presupposti formali per l’inserimento del credito nella causa, aspetto che è estraneo all’aned al quantum della pretesa . .. nell’appello, il Comune, nel ribadire la sua contestazione al credito, nuovamente la rivolge alla sola vicenda dei giudizi amministrativi, che in realtà non riguardano affatto il credito … e difatti nuovamente richiama l’appellante, a sintomo della sua contestazione, il provvedimento Ministeriale n. 364/05”; 7) con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2°, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”, per avere la sentenza impugnata posto a suo carico le spese di lite, nonostante avesse parzialmente accolto il suo appello; il motivo è infondato; trova applicazione la decisione n. 32061 del 31/10/2022 delle Sezioniunite di questa Corte che hanno affermato che “ In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”; sulla scorta di detta pronuncia, deve ritenersi che la Corte territoriale, facendo leva sull’esito estremamente limitato dell’accoglimento del Comune di Mormanno, non abb ia errato nell’individuare nello stesso la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento delle spese di lite, dovendosi altresì considerare che, invero, nel "caso diaccoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve -"compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite ( Cass. 03/02/2023, n. 3308); 8) il ricorso va rigettato; 9) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 10) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del Comune ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.060,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a t
Decreto Cassazione n. 13778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris